Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5027 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5027 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA

C_ o •

sul ricorso 16658-2015 proposto da:
PERI OLIVER, BARALDI SIMONETTA, Attivamente domiciliati
in ROMA, CIRC.NE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO BEVILACQUA, che li rappresenta e difende unitamente
tgli avvocati COSIMO COFANO, GABRIELE COFANO;
– ricorrenti contro
.\BITCOOP SOC.

COOP. DI ABITAZIONE DELLA

PROVINCIA DI MODENA A R.L., in persona del Presidente,
Attivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato .ALESSANDRO RONCAGLIA;
– controrícorrente nonché contro

Data pubblicazione: 02/03/2018

FALLIMENTO ICEA IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI ED
AFFINI SCARL, RI BO CERAMICHE SRL;
– intimati avverso la sentenza n. 1566/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. H l JCF MANNA.

Ric. 2015 n. 16658 sez. M2 – ud. 23-06-2017
-2-

BOLOGNA, depositata il 24/06/2014;

IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata il 26.5.2005 Oliver Peri e Simonetta
Baraldi convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di
Modena, la Abitcoop coop. a r.I., società venditrice e
costruttrice di un immobile che essi avevano acquistato, per

gravi difetti dell’opera.
Nel resistere in giudizio la Abitcoop coop. a r.l. chiamava in
garanzia la ICEA coop. a r.I., la quale, a sua volta, chiamava in
garanzia la Ri.Bo. Ceramiche s.r.l.
La domanda principale p(era respinta sia dall’adito Tribunale
che dalla Corte d’appello di Bologna.
Per la cassazione della sentenza d’appello Oliver Peri e
Simonetta Baraldi propongono ricorso affidato a tre motivi.
La Abitcoop resiste con controricorso.
Il Fallimento della ICEA e la Ri.Bo. Ceramiche sono rimasti
intimati.
Il primo ed il secondo motivo, con i quali sono dedotte la
violazione o la falsa applicazione degli artt. 1669 e 1987 c.c., e
l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della
sentenza circa l’assenza dei vizi denunciati e l’assunzione, ad
Dpera della resistente, dell’obbligo di eliminarli, sono
inammissibili.
‘Al

primo luogo, perché parte ricorrente chiede a questa

Corte di valutare nel merito le risultanze istruttorie, al fine di
verificare la ricorrenza dei gravi difetti ex art. 1669 c.c., e di
interpretare il contenuto di un documento (lettera in data
9.12.2004), attività, quest’ultima, riservata al solo giudice di
merito e sindacabile, in questa sede di legittimità, soltanto nei
limiti di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.

sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti da

In secondo luogo,

e con riferimento a

quest’ultima

disposizione, perché l’art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83/12,
convertito in legge n. 134/12, ha modificato l’art. 360, n. 5
c.p.c., limitandone l’applicazione al solo caso di omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di

è applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore dell’anzidetta legge di
conversione, e dunque dall’11.9.2012, è stata interpretata
dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il cattivo
esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da
parte del giudice di merito non è denunciabile con il ricorso per
cassazione, non essendo più inquadrabile nel paradigma
dell’art. 360, n. 5 c.p.c., né in quello del precedente n. 4 (v.
Cass. n. 11892/16).
Pertanto, il vizio previsto dal vigente – ed applicabile alla

fattispecie – art. 360, n. 5 c.p.c. sussiste qualora la Corte di
merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma
abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico,
oppure’ ricorrano una

“mancanza assoluta dei motivi sotto

l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un
‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o

una

“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a
mila rilevando il semplice difetto di

“sufficienza”

della

inotivazione (Cass. n. 21257/14).
Nel caso in esame parte ricorrente contesta l’apprezzamento
delle prcake (in ‘particolare alcune fotografie e un parere del
consulente degli stessi ricorrenti) operato

dalla Corte

distrettuale per valutare l’esistenza o meno dei gravi difetti, ai
sensi dell’art. 1669 c.c. La Corte d’appello, però, ha affrontato
la questione richiamando le conclusione del consulente tecnico
4

discussione tra le parti. L’attuale versione di detta norma, che

di parte, il quale, a distanza di dieci anni dalla vendita, aveva
rilevato la presenza di incrinature e di un modesto dislivello dei
pavimenti, percepibile solo ad un esame tattile, e li ha
qualificati come meri difetti estetici non suscettibili di
pregiudicare la fruibilità dell’immobile.

fotografie allegate dagli stessi ricorrenti, che mostravano solo
“modestissime cavillature di singole piastrelle che non
coinvolgono et2ra v superficie e certamente escludono
un’evoluzione del fenomeno”. Il giudice di secpndo grado ha,
altresì, escluso che fosse rilevante la nota del 9.12.2004 della
società resistente, poiché conteneva, comunque,
un’affermazione di esclusione di responsabilità; ha sottolineato
che un’eventuale c.t.u. avrebbe avuto carattere solo
esplorativo; ed ha ritenuto che la richiesta escussione di testi
non era ammissibile, vertendo su circostanze di fatto non
contestate o ininfluenti.
Ne consegue la manifesta infondatezza della censura di
omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione mancante
o apparente.

Anche il terzo motivo, col quale è dedotta la violazione o
applicazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione della sentenza circa l’addebito
i elle spese di primo qrado agli odierni ricorrenti,

è

Inammissibile.
La Corte distrettuale ha accertato, con una valutazione di
merito non, sindacabile in questa sede di legittimità, che la

sottoscrizione del mandato alla lite proveniva chiaramente dal
legale rappresentante della società convenuta e,

con

riferimento alla ICEA, ha applicato i normali principi in tema di
soccombenza nelle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
5

La Corte bolognese ha, poi, tratto conferma di ciò dalle

Il ricorso va dunque respinto.
Seguono a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese,

liquidate come in dispositivo, ed il raddoppio del contributo
unificato.
P. Q. M.

tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in C 2.200,00,
oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di
legge.
Dichiara i ricorrenti tenuti, in solido.tra loro, al versamento di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma
dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il
23.6.2017.
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione
dell’assistente di studio dr. Dario Cavallari.
Il Presidente
dr. Stefano Petitti
f)

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido

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