Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5026 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28427/2017 R.G. proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Antonio

Tommaso De Mauro, con domicilio eletto in Roma, via Laura

Mantegazza, n. 24, presso il dottor Marco Gardin;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dall’Avv.

Maurizio Friolo, con domicilio eletto in Roma, corso del

Rinascimento, n. 11, presso lo studio dell’Avv. Barbara Cataldi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 462/2017,

depositata il 27 aprile 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, avuto riguardo alla particolare rilevanza della questione di diritto posta con il primo motivo (sul quale si registrano pronunce dissonanti nella giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 14623 del 2017, da un lato, e, dall’altro, Cass. n. 15082 del 2010, citata in sentenza), si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375 c.p.c., comma 2) -impregiudicata peraltro ogni valutazione in ordine alla procedibilità e tempestività del ricorso, in ragione della mancanza nella copia depositata della sentenza impugnata, benchè attestata conforme al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico, della sottoscrizione del Presidente e del relatore, del timbro di cancelleria attestante la data di avvenuto deposito e del numero di iscrizione nel registro cronologico (o, in caso di provvedimento nativo digitale, delle stampigliature equipollenti) e considerate altresì le non univoche indicazioni desumibili dal testo stesso della sentenza in ordine alla data della assunzione in decisione ed a quella della decisione.

P.Q.M.

dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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