Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5026 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. un., 03/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato MICHELE BONETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BROGI FRANCO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1594/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

uditi gli avvocati Franco BROGI, Giustina NOVIELLO dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di L.M. e conferma la decisione del Tribunale di Firenze in data 8 maggio 2008, che aveva declinato la giurisdizione ordinaria sulla controversia promossa dal L. nei confronti del Ministero della giustizia per il pagamento di differenze retributive connesse allo svolgimento di funzioni dirigenziali.

2. La Corte di appello di Firenze rileva che la pretesa al compenso per lo svolgimento di funzioni dirigenziali (coordinatore sanitario degli istituti penitenziari di Firenze) concerneva il periodo 21.9.1979 – 1.6.1994 (decorrenza del riconoscimento, da parte dell’amministrazione, della qualifica e della maggiore retribuzione) e, pertanto, doveva essere rivolta al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 perche’ attinente a crediti maturati nel periodo di lavoro precedente il 1 luglio 1998, restando irrilevante la data (29.9.2006) del provvedimento di riconoscimento della qualifica e della relativa retribuzione con decorrenza dal 1994.

3. Il ricorso per Cassazione di L.M. si articola in unico motivo; resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso sostiene che il giudice del merito ha omesso di considerare che soltanto con il provvedimento del 29.6.2006 l’amministrazione aveva esternato la volonta’ di riconoscere la qualifica dirigenziale e la relativa maggiore retribuzione dal 1994 e non dal 1979, cosicche’, trattandosi di rapporto proseguito oltre la data del 30 giugno 1998, la giurisdizione ordinaria doveva essere affermata almeno limitatamente a tale periodo. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “in caso di domanda giudiziale diretta all’accertamento di differenze retributive e alla ricostruzione della carriera promossa da un dipendente pubblico nei confronti dell’ente da cui dipende e riferita ad un periodo temporale in parte precedente e in parte successivo a tale data il giudice ordinario di merito puo’ negare la giurisdizione dell’autorita’ ordinaria anche per il periodo successivo per il quale ha legge espressamente gliela assegna (D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 63 e 69)?”.

2. La Corte, sia pure con qualche difficolta’, interpreta il quesito di diritto sottoposto al suo scrutinio nel senso che la posizione assunta dall’amministrazione datrice di lavoro in epoca successiva al 30 giugno 1998, incidendo anche sul rapporto di lavoro in corso dopo la predetta data (ai fini, tra l’altro, dell’anzianita’ nella qualifica dirigenziale), sarebbe idonea a rendere la controversia almeno in parte attinente anche al periodo di lavoro successivo alla data medesima.

Va, di conseguenza disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. sollevata dal controricorrente.

3. Il ricorso non e’ pero’ fondato, dovendosi dare risposta negativa al quesito con riferimento a fattispecie nella quale si controverte di crediti retributivi che si assume venuti ad esistenza in epoca precedente la data del 1 luglio 1998.

4. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, interpretando il riferimento alle “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, ovvero “anteriore a tale data”, operato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7 al fine di segnare il momento a partire dal quale la controversia di lavoro pubblico contrattuale non appartiene piu’ alla giurisdizione esclusiva amministrativa, hanno rilevato che la norma utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, cosicche’ risulta inadeguata un’opzione ermeneutica che colleghi rigidamente l’indicato discrimine temporale ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o anche il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l’accento va posto sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – cosi come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. In altri termini, l’indagine deve avere ad oggetto la collocazione temporale dell’episodio che produce la lesione definitiva dell’interesse per la cui tutela si ricorre al giudice, secondo il principio enunciato in modo uniforme da tutte le decisioni a partire da Cass. S.u. 26 agosto 1998, n. 8451; tra le altre successive; Cass. S.u. 2 luglio 2004, n. 12137; 28 luglio 2004, n. 14172; 3 maggio 2005, n. 9101; 16 giugno 2005, n. 12863; 21 giugno 2005, n. 13290; 6 luglio 2005, n. 14206; 7 luglio 2005, n. 14258; 10 febbraio 2006, n. 2883).

5. Parimenti consolidata e’ la lettura della stessa norma nella parte in cui precisa che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1 luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

E’ stata rifiutata la tesi del termine (di natura processuale) stabilito per la sussistenza della giurisdizione amministrativa, scaduto il quale anche per le controversie attinenti al periodo anteriore alla suddetta data sussisterebbe la giurisdizione ordinaria. Di conseguenza, ai fini della declaratoria della giurisdizione, non rileva l’avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, in quanto tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilita’ della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione su punto, compresa quella concernente la operativita’ della translatio iudicii e la conseguente eventualita’ che la riassunzione, dopo la suddetta data, davanti al giudice amministrativo della causa gia’ introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data, impedisca il verificarsi della decadenza (cosi’ Cass. S.u. 3 maggio 2005, n. 9101; 15 gennaio 2007, n. 616).

Con riguardo poi alla diversa formula usata dall’art. 69, comma 7 (… “qualora siano state proposte” …), rispetto a quella gia’ presente nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (… “e debbono essere proposte”…), si e’ precisato trattarsi di una differenza semantica giustificata non da una nuova ratio della disciplina sopravvenuta, bensi’ soltanto dall’essere stata superata, al momento dell’emanazione del provvedimento normativo piu’ recente, la data presa in considerazione (vedi, tra le numerose decisioni: Cass. S.u.

20 novembre 2003, n. 17633; 11; 3 febbraio 2004, n. 1904; n. 1237/2004, cit; 12 marzo 2004, n. 5184; 8 maggio 2007, n. 10371). Le riferite interpretazioni sono state ritenute conformi alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a “prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso”, sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale (Corte cost. n. 213 del 2005 e n. 382 del 2005, n. 197 del 2006). Del resto, la compatibilita’ costituzionale della decadenza di natura sostanziale esce definitivamente confermata dall’intervento del giudice delle leggi (C. cost. n. 77 del 2007), che ha modificato il precedente assetto ordinamentale nel senso che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Nel rispetto di questo principio, le Sezioni unite della Cassazione ritengono che la causa, erroneamente proposta in sede di giurisdizione ordinaria, vada rimessa al giudice speciale competente (Cass. S.u. 22 febbraio 2007, n. 4109, in tema di translatio iudicii tra organi giudicanti appartenenti a ordini diversi; 4 giugno 2007, n. 13048; 16 novembre 2007, n. 23738).

6. Quanto, in particolare, ai diritti patrimoniali, l’applicazione della norma transitoria cosi’ interpretata comporta inevitabilmente che i crediti maturati (cioe’ divenuti esigibili in forza del completamento della fattispecie attributiva del diritto, indipendentemente dalla data di decorrenza, eventualmente retroattiva: cfr. Cass. S.u. 19 aprile 2007, n, 9319) in un certo arco temporale, debbano essere fatti valere dinanzi a giudici diversi, la cui competenza e’ ripartita in base all’epoca di maturazione di ciascuno, malgrado l’omogeneita’ delle fattispecie costitutive dei diritti e l’identita’ delle questioni di fatto e giuridiche controverse, restando, in particolare, irrilevante la data di atti meramente ricognitivi del rapporto obbligatorio. Per questa categoria di atti, infatti, nessuna rilevanza puo’ essere attribuita all’epoca in cui l’amministrazione datrice di lavoro ha esplicitato il suo convincimento. Il principio e’ affermato con particolare riguardo agli atti con i quali l’amministrazione riconosce crediti del dipendente, stante la mancanza di effetti costitutivi e l’esigibilita’ del credito indipendentemente dall’emanazione dell’atto (Cass. S.u. 14 gennaio 2005, n. 601; 8 maggio 2007, n. 10371).

7. Nella fattispecie, come accertato dai giudice del merito, sono stati rivendicati crediti retributivi maturati secondo la prospettazione del L., in connessione con le funzioni superiori svolte, nel periodo dal 1979 a 1994. Sussisteva, quindi, il potere del L. di adire immediatamente i giudice per rivendicarli, restando irrilevante il provvedimento del 2006, con il quale l’amministrazione aveva conferito la qualifica dirigenziale e attribuito il relativo trattamento economico solo dal 1994, sicche’ la controversia non aveva ad oggetto l’atto ma solo i fatti costitutivi del diritto azionato. Di conseguenza, il tema del riparto delle giurisdizioni non e’ influenzato dalla circostanza che il riconoscimento della qualifica dirigenziale solo dal 1994 appariva in grado di esplicare effetti negativi sul rapporto di lavoro in corso anche nel periodo successivo al 30 giugno 1998. La gia’ affermata natura non costitutiva dell’atto di gestione del rapporto di lavoro del 29.9.2006 impedisce che possa essere ritenuto oggetto della controversia in luogo dei fatti attributivi dei diritti rivendicati;

questi fatti nel caso concreto sono costituiti esclusivamente dallo svolgimento delle mansioni superiori fino al 1994.

Ne segue che i crediti, insorti e divenuti esigibili nel periodo di lavoro precedente la data del 1 luglio 1998, devono essere azionati in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

7. Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato e dichiarata la giurisdizione esclusiva amministrativa sulla controversia in quanto relativa a crediti maturati nel periodo precedente la data del 1 luglio 1998. La causa e’ rimessa al Tribunale regionale amministrativo competente.

8. Le spese e gli onorari del giudizio di cassazione sono posti a carico del ricorrente nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione amministrativa esclusiva sulla controversia rimettendo le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente; condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 200,00 (duecento/00), oltre spese prenotate a debito, e i secondi in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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