Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5026 del 02/03/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5026 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 15936-2015 proposto da:
X.S., R.B., elettivamente
domiciliati in ROMA, presso lo studio
dell’avvocato S.C., che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

K.K., H.P.;
– Intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 30264/2012 del TRIBUNALE, di ROMA,
depositata il 30/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

C C

Data pubblicazione: 02/03/2018

IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
il Tribunale di Roma con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis
c.p.c. dichiarava inammissibile l’appello proposto da R.B.
Maurizio e X.S.i Daniela nei confronti di K.K. e H.P.

rigettato la domanda avanzata dagli appellanti, in qualità di
acquirenti di un immobile all’interno del Condominio sito in Roma,
via (OMISSIS), per la condanna dei convenuti, quali
venditori dell’appartamento, al pagamento della somma
complessiva di euro 298,57 a titolo di spese condominiali relative
a periodi precedenti la data di compravendita dell’unità
immobiliare di cui sopra.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Roma rilevava
che nel caso di specie l’appello era inammissibile sia per
l’inosservanza dell’art. 342, comma 1 n.2, perché gli appellanti
non avevano indicato le circostanze di fatto da derivava l’eccepita
violazione di legge, sia per la violazione dell’art. 339, comma 3,
c.p.c., in quanto il giudice di pace si era limitato a respingere le
domande degli attori ritenendo che la somma da essi richiesta era
stata in realtà pagata, senza che fosse affermarta la non
3pplicabilità al caso di specie del cosiddetto principio di ”
ambulatorietà passiva”, regolante i rapporti di debito nei confronti
del Condominio per gli oneri condominiali nel caso di
compravendita dell’immobile.
Avverso la suddetta decisione R.B. e X.S.
propongono ricorso per cassazione, formulando un unico motivo.
Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c.,
modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1bis, comma 1, lett.

e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168,

3

Bruno avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva

convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197,
parte ricorrente ha depositato memoria.
Atteso che:
” la decisione che pronunci l’inam•missibilità dell’appello per ragioni
processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’art.

procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione,
trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere
processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio
prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame,
differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga
espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativarnente
previsti.” (così Sez. Un. n.1914/2016, Rv. 638370);
rilevato che l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.
360, n.3 e 5 c.p.c., con cui si eccepisce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 348 bis, 12, 115, 116, 324 e 339, comma
3, c.p.c., nonché 63 disp. att. c.c., è manifestamente infondato nei
termini che si dirà di seguito.
Infatti i ricorrenti eccepiscono che il Tribunale di Roma da un lato
ha erroneamente considerato inosservato quanto previsto dall’art.
342, n.2 c.p.c., norma modificata del D.L. n.83/2012 ed
ipplicabile secondo i termini ‘fissati dall’art. 54 dello stesso decreto
legge, e dall’altro ha ritenuto che è stato erroneamente applicato
l’art. 339, comma 3, c.p.c., poiché il giudice di pace, che aveva
deciso secondo equità, aveva violato i princìpi regolatori della
materia dati dalla corretta applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c., e
quindi la sua sentenza era appellabile.
Tale secondo profilo di doglianza, è infondato.
Infatti, “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non
eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti
giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di
4

348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa

cui all’art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate
secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc.
civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso
sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore
inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all’art.

cligs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l’inosservanza dei principi
superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un
giudizio di equità, ( Nella specie, in applicazione del principio, la
S.C. ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell’art.
2697 cod. civ.- sull’onere della prova contro la sentenza
pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di
regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un “error in
iudicando”).

Così Sez. 6 – 2, Ordinanza n.5287 del 03/04/2012,

Rv. 622205.
Nel caso di specie la decisione del Tribunale di Roma di dichiarare
l’inammissibilità dell’appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. appare
corretta, in quanto il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda
degli attori semplicemente affermando che i convenuti avevano
pagato ia somma richiesta e quindi risultava

“…evidente il

comportamento adempiente….” degli stessi. La sentenza del
primo giudice non aveva perciò affermato o negato alcun principio
regolatore della materia, come invece sostenuto dagli attuaii
ricorrenti anche con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., ma aveva
applicato il c.d. criterio della ragione più liquida. La quale ultima,
nella specie, consistendo in un accertamento di puro fatto sul
pagamento della somma in questione, si colloca del tutto al di
fuori della previsione dell’art. 339, terzo comma, c.p.c.

L’infondatezza del suddetto profilo di diritto, rendendo ad ogni
modo legittima la dichiarazione di inammissibilità dell’appello,

339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 1 del

assorbe l’esame della prima della due doglianze di cui si compone
il motivo d’impugnazione.
Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò rigettato.
Nulla per spese, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.

unificato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1 quater D.P.R. n. 115/02,

inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23.6.2017.
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione
dell’assistente di studio dott. Giuseppe Marra.

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