Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5026 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. II, 01/03/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 01/03/2011), n.5026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19554-2005 proposto da:

SACEA SRL in persona del suo legale rappresentante amministratore

unico D.D.P.P. pure liquidatore P. IVA (OMISSIS),

D.D.P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA G. BELLONI 78, presso lo studio dell’avvocato ANAGNI

ELISABETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

PARI GMBH SPEZIALISTEN EUR EFFEKTIVE INHALATION;

– intimato –

sul ricorso 22652-2005 proposto da:

PARI GMBH SPEZIALISTEN FUR EFFEKTIVE INHALATION (già PAUL RITZAU

PARI WERK GmbH) in persona del legale rappresentante DR.

Z., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato POBITZER HANSJORG;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

SACEA SRL in persona del suo legale rappresentante amministratore

unico D.D.P.P. pure liquidatore P. IVA (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO BELLONI 78, presso lo

studio dell’avvocato ANAGNI ELISABETTA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE;

– controricorrente al controricorso e ric. incid. –

e contro

D.D.P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3590/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;

udito l’Avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE difensore dei ricorrenti che ha

chiesto si riporta agli atti;

udita l’Avvocato RIZZACASA BEATRICE con delega dell’Avvocato COEN

STEFANO difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che

si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso previa riunione: rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato l’11 aprile 1995 D.D.P.P. e la s.r.l. Sacea citarono davanti al Tribunale di Napoli la GmbH Paul Ritzau Pari Werk con sede in Germania, con la quale avevano stipulato il 22 giugno 1989 un contratto, poi modificato il 19 luglio 1990, avente per oggetto l’importazione esclusiva per l’Italia di apparecchi elettromedicali prodotti dalla convenuta; chiesero che fosse dichiarato illegittimo il recesso dal rapporto, comunicato loro dall’altra parte il 20 settembre 1994 con effetto dal successivo 31 dicembre, o in subordine che fosse dichiarato risolto il contratto per inadempimento della stessa convenuta, con sua condanna, nell’un caso o nell’altro, al risarcimento dei danni. La GmbH Paul Ritzau Pari Werk si costituì in giudizio, contestando la fondatezza di tali domande.

Con sentenza non definitiva del 5 maggio 2000 il Tribunale dichiarò risolto il contratto “per colpa di entrambe le parti”; con sentenza definitiva del 20 maggio 2002 condannò la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di 47.227,60 Euro, oltre agli interessi.

Le due pronunce, impugnate dalla GmbH Paul Ritzau Pari Werk, sono state riformate dalla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza del 17 dicembre 2004 ha rigettato le domande proposte da D.D.P. P. e dalla s.r.l. Sacea, ritenendo: che non potessero essere prese in esame le nuove eccezioni formulate dal difensore della s.r.l. Sacea per la prima volta nella comparsa conclusionale; che il contratto in questione, considerato dal primo giudice come “misto di importazione e di rappresentanza”, doveva invece essere qualificato come di somministrazione; che dal rapporto la GmbH Paul Ritzau Pari Werk si era legittimamente sciolta dando un preavviso congruo; che il recesso avrebbe dovuto essere considerato valido anche se si fosse trattato di contratto di agenzia; che in tal caso agli originari attori sarebbe spettata semmai un’indennità, che però non avevano chiesto; che la loro domanda di risarcimento di danni peccava di genericità.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

Sacea e D.D.P.P., in base a tre motivi. La GmbH Pari Spezialisten fur effektive Inhalation (già GmbH Paul Ritzau Pari Werk) si è costituita con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale subordinata. Sono state presentate memorie dall’una e dall’altra parte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Con la sua memoria la GmbH Pari Spezialisten fur effektive Inhalation ha dedotto l’improcedibilità del ricorso principale, poichè non vi è menzionata la richiesta alla cancelleria della Corte d’appello di Napoli di trasmissione del fascicolo di ufficio del giudizio a quo.

L’eccezione non è fondata, poichè la richiesta di cui si tratta è stata a suo tempo depositata insieme con il ricorso principale e il fascicolo di ufficio del giudizio di secondo grado è stato trasmesso a questa Corte, le è pervenuto ed è inserito negli atti di causa.

Con il primo motivo del loro ricorso la s.r.l. Sacea e D.D. P.P. lamentano che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto essere state sollevate nella loro comparsa conclusionale nuove eccezioni, mentre in realtà erano stati soltanto illustrati gli argomenti che già in precedenza erano stati fatti valere, ma che non sono stati vagliati nella sentenza impugnata.

La doglianza non può essere accolta, non avendo i ricorrenti precisato quali delle “ragioni difensive svolte ritualmente e tempestivamente” fossero state trascurate, salvo un vago accenno alle “modalità” e allo “svolgimento” dei rapporti tra le parti, alle “attività svolte dalla SACEA e dal Dr. D.D.” e al “comportamento, nell’intero periodo, della Pari”, che hanno invece formato oggetto di specifico e puntuale esame da parte del giudice di secondo grado.

Con il successivo motivo di impugnazione i ricorrenti principali sostengono che tutte le risultanze di causa deponevano nel senso della configurabilità del rapporto intercorso tra le parti come di agenzia, anzichè di somministrazione, quale infondatamente è stato reputato dalla Corte d’appello.

L’assunto è inconferente, poichè la diversa qualificazione prospettata dalla s.r.l. Sacea e da D.D.P.P., pur se ritenuta inesatta, è stata presa in considerazione dal giudice di secondo grado, il quale ha osservato che seminai ne sarebbe derivato il diritto al pagamento di un’indennità, che però non aveva formato oggetto di domanda. In ordine a tale rilievo non sono state formulate dai ricorrenti contestazioni di sorta.

Per un’analoga ragione deve essere disatteso il terzo motivo del ricorso principale, con cui la s.r.l. Sacea e D.D.P.P. si dolgono del rigetto della loro domanda di risarcimento di danni.

In proposito la Corte d’appello ha rilevato che l’unico inadempimento della GmbH Paul Ritzau Pari Werk, ravvisato dal giudice di primo grado, era consistito nella mancata evasione di ordinativi di merce, ma non era stato provato che ne fossero derivati “danni economici, anzi neppure descritti e quantificati, ma solo lamentati genericamente”. Questa decisiva considerazione non viene in alcun modo investita dalle argomentazioni svolte dai ricorrenti.

Rigettato pertanto il ricorso principale, resta assorbito l’incidentale, in quanto proposto in via condizionata.

Alla soccombenza dei ricorrenti principali consegue la loro condanna – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3,000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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