Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5025 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4397-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENETICO 61,

presso lo studio dell’avvocato MARIO PANTANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA GUAGLIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2642/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.R. convenne in giudizio il Comune di Giugliano in Campania per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni che aveva riportato cadendo nell’avvallamento di un vialetto del cimitero comunale (non segnalato e non visibile per la presenza di persone che la precedevano);

il Tribunale rigettò la domanda;

la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, affermando che doveva escludersi che l’anomalia del fondo stradale (avente dimensioni di circa due metri di lunghezza e venti centimetri di profondità) “non fosse tempestivamente avvistabile e pertanto prevenibile ed evitabile da parte dell’attrice” e che “il delineato comportamento colposo dell’utente danneggiato esclude la responsabilità della PA integrando il cd. caso fortuito -comprensivo del fatto del terzo e della colpa esclusiva della vittima- che interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno”;

ha proposto ricorso per cassazione la C., affidandosi ad un unico motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2051 c.c.: premesso che la condotta della vittima può valere ad integrare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, la ricorrente rileva che “sarebbe stato onere del Comune di Giugliano, per esimersi dalla presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. provare il caso fortuito, da intendersi, secondo la nozione comune in giurisprudenza, un evento del tutto imprevedibile, eccezionale, inevitabile ed imprevenibile tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento lesivo”; aggiunge che il Comune non ha fornito alcuna prova “circa l’imprevedibilità e imprevenibilità dell’evento lesivo tali da configurare il “caso fortuito” atteso che l’avvallamento costituiva oggettivamente ed intrinsecamente uno stato di pericolosità tale da causare un evento lesivo prevedibile per l’utente e che poteva essere prevenuto, se solo l’amministrazione comunale (…) fosse intervenuta per eliminare lo stato di pericolosità dei luoghi già in atto da diversi anni”; conclude che la Corte “ha travisato il significato di “caso fortuito” cristallizzandosi solo sulla condotta della danneggiata” ed astenendosi “da un’indagine valutativa in merito alla prevedibilità della condotta della vittima” da parte del custode;

con specifico riferimento ad ipotesi di danni correlati a “buche stradali”, il ricorso pone la questione della corretta configurazione del caso fortuito (quale elemento idoneo ad elidere il nesso di causalità), richiedendo di precisare se ad integrare lo stesso sia sufficiente la condotta colposa del danneggiato o se debbano concorrere anche i requisiti della imprevedibilità ed imprevenibilità di tale condotta da parte del custode;

trattandosi di questione di rilevanza potenzialmente nomofilattica, appare opportuna la rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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