Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5025 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. un., 03/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

LEGALE MODENA – SCHWARZENBERG, rappresentato e difeso dall’avvocato

MODENA ROBERTO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

uditi gli avvocati Giustina NOVIELLO dell’Avvocatura Generale dello

Stato, Roberto MODENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

A.G.A..

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2002, P.E., gia’ dipendente del Ministero della difesa con il grado di (OMISSIS) dell’Arma dei carabinieri, chiese al Tribunale di Milano la condanna del Ministero al risarcimento dei danni che gli aveva cagionato il collocamento in congedo disposto con provvedimento in data 8.10.1994, provvedimento annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato il 2.6.1998.

2. L’adito Tribunale, affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia, condanno’ il Ministero al pagamento di Euro 23.737,75 a titolo di risarcimento del danno. La sentenza della Corte di appello di Milano, della quale si domanda la cassazione, ha rigettato l’appello dell’amministrazione.

3. Limitatamente a quanto rileva nel giudizio di cassazione, l’appello del Ministero in punto di difetto di giurisdizione ordinaria e’ ritenuto infondato perche’ era stata proposta un’azione di risarcimento del danno da responsabilita’ extracontrattuale, non inerente percio’ al rapporto di impiego pubblico, responsabilita’ per la quale la competenza del giudice amministrativo era prevista soltanto in via accessoria rispetto alla sua giurisdizione di legittimita’ o esclusiva; ed ancora osservando che all’epoca della formazione del giudicato amministrativo non era consentito proporre l’azione risarcitoria dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

4. Il ricorso del Ministero si articola in unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso P.E..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, comma 5 come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. c, perche’ la competenza del giudice amministrativo sulla domanda, proposta dopo l’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, di risarcimento del danno cagionato da provvedimento illegittimo sussiste anche se proposta separatamente da quella di annullamento dell’atto, restando irrilevante la data del giudicato di annullamento. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto se spetti alla cognizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo proposta dopo l’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restando irrilevante la conclusione del giudizio amministrativo di annullamento in epoca precedente la predetta data.

2. Il ricorso e’ fondato, dovendosi dare risposta affermativa al quesito di diritto.

3. La domanda di risarcimento del danno e’ stata proposta dinanzi al giudice ordinario in epoca successiva all’entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, il cui art. 7 ha introdotto il nuovo testo della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, comma 3: il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione informa specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali…La verifica della conformita’ a legge del provvedimento di collocamento in congedo spettava alla competenza del giudice amministrativo, dinanzi al quale in effetti e’ stato impugnato. L’illegittimita’ del provvedimento in questione e’ alla base della pretesa risarcitoria consequenziale azionata (danni patrimoniali e non cagionati proprio dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego).

4. In relazione a talune argomentazioni del controricorrente, si osserva che non rileva, ai fini della determinazione della giurisdizione, il problema se il provvedimento sia ascrivibile alla categoria degli atti autoritativi, ovvero a quella degli atti “paritetici” adottati nell’ambito dei diritti e degli obblighi nascenti dal rapporto di pubblico impiego, siccome, anche nella seconda evenienza, la pretesa risarcitoria consequenziale andrebbe collocata nell’ambito della giurisdizione amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 che conserva alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 (nei quali rientra il rapporto di impiego in oggetto), “ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

5. La tesi, poi, secondo la quale la giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria dei danni cagionati da provvedimento illegittimo sussisterebbe unicamente nel caso di proposizione nell’ambito dello stesso giudizio di annullamento dell’atto, non e’ conforme al dettato normativo.

Le Sezioni unite della Corte (vedi, tra le piu’ recenti, Cass. S.u.

23 dicembre 2008, n. 30254), enunciano il principio secondo il quale, proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, e’ viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed e’ soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimita’ dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. L’attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria, in caso di esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone che quella tutela sia esercitata con la medesima ampiezza, sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario e, per altro verso, che spetta, in linea di principio, al titolare dell’interesse sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela (ad es., quella demolitoria), scegliere a quale far ricorso al fine di ottenere ristoro al pregiudizio.

Sulla base di questo principio, la giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria sussiste sia che l’azione venga proposta congiuntamente a quella di annullamento del provvedimento, sia che si promuova, successivamente all’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, un separato giudizio per ottenere la tutela risarcitoria.

6. Pertanto, in base alle considerazioni svolte il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e dichiarata la giurisdizione amministrativa sulla controversia. La causa e’ rimessa al Tribunale regionale amministrativo competente.

7. La soluzione data alla questione di giurisdizione dal giudice di primo grado e da quello di appello costituisce giusto motivo per compensare per l’intero le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione amministrativa sulla controversia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente; compensa per l’intero le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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