Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5025 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5025 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5492-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale é domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
– ricorrente contro
BURATTO Guido;
– intimato avverso la sentenza n. 64/07/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/01/2016;

Data pubblicazione: 02/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO che
1. In controversia vertente sull’entità delle ritenute fiscali applicabili
da parte dell’INPS sul trattamento previdenziale integrativo previsto dal

Autonomo del Porto di Genova (c.d. C.A.P.), di cui il contribuente era
stato dipendente, la CTP in parziale accoglimento del ricorso proposto dal
contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione
finanziaria al rimborso della differenza dell’IRPEF versata negli anni dal
1997 al 2007 su detto trattamento previdenziale nella misura del 100 per
cento, anziché in quella dell’87,50 per cento prevista dall’art. 48 del d.P.R.
n. 917 del 1986, condannava l’Agenzia delle entrate ad effettuare il
rimborso delle somme versate in eccedenza per gli anni di imposta dal
2003 al 2007, ritenendo il contribuente decaduto dal rimborso per gli anni
di imposta precedenti.
1.1. Con la sentenza impugnata la CTR ligure, in parziale
accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, dichiarava il
contribuente decaduto dal diritto al rimborso anche per l’anno di imposta
2003, confermando per il resto la statuizione di primo grado, sul rilievo
che il trattamento pensionistico integrativo in esame, avendo natura
complementare, era soggetta alla disciplina fiscale di cui al d.lgs. n. 124 del
1993, che prevede la tassazione dell’imponibile nella misura dell’87,50 per
cento.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico
motivo l’Agenzia delle entrate cui l’intimato non replica.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

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d.lgs. n. 124 del 1993 ricevuto dal Fondo per il personale del Consorzio

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.
CONSIDERATO che:

impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7 bis e 13,
comma 8, d.lgs. n. 124 del 1993 (come modificato dall’art. 11 della legge n.
335 del 1995), 48 bis (ora art. 52), comma 1, e 47, comma 1, lett. h-bis,
d.P.R. n. 917 del 1986, 10, comma 1, lett. J), e 19 d.lgs. n. 47 del 2000, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è fondato e va
accolto alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
di questa Corte che, avuto riguardo al mutato quadro normativo
intervenuto in materia, ha affermato che «in tema d’IRPEF, il trattamento
previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS,
subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai
sensi dell’art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, conv. in 1. n. 26 del 1987, ha
natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina
dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne
derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett.
d), (ora 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento
della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili
limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se
successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui
all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili» (Cass. n. 13982
del 2016; v. anche Cass. n. 240, n. 9996, n. 10302 del 2015 e, più
recentemente, n. 8280, n. 9668 e n. 29556 del 2017).

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1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale censura la sentenza

2. Orbene, a tale insegnamento non si è attenuto la CTR nella
sentenza impugnata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla
liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50 per cento degli
emolumenti corrisposti dall’INPS dal 2004 al 2007 ed il conseguente
diritto al rimborso dell’eccedenza versata, senza peraltro considerare che la

pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il
diritto alla prestazione stessa.
3. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va accolto, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto (venendosi nella specie di prestazioni
pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 e non
risultando questioni assorbite), la decisione della controversia nel merito,
ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal
contribuente.
4.

La novità dell’orientamento giurisprudenziale, comunque

consolidatasi successivamente ai giudizi di merito, induce a compensare
integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal
contribuente, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, 1’8/02/2018

normativa applicabile è quella vigente al momento in cui la prestazione

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