Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5024 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3247-2016 proposto da:

B.G.D.B.P.C., RACOM DI

BE.MA.PA. & C SAS in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante Sig.ra M.P., considerati domiciliati ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCA ANTENUCCI, STEFANO CAPPA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 10299/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FRANCA ANTENUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2010 B.C. e la società Racom s.a.s. convennero dinanzi al Tribunale di Milano la società (OMISSIS) s.r.l., esponendo:

(-) di essere creditori della società (OMISSIS) s.r.l., per fornitura di materiali e lavori edili;

(-) che la (OMISSIS) s.r.l. aveva prestato fideiussione a favore degli attori ed a garanzia delle obbligazioni contratte dalla (OMISSIS);

(-) che la (OMISSIS) non aveva adempiuto le proprie obbligazioni.

Chiesero perciò la condanna della (OMISSIS) al pagamento di quanto dovuto in virtù della suddetta fideiussione.

La (OMISSIS) s.r.l. si costituì e eccepì l’inoperatività della fideiussione.

3. Con sentenza 19.8.2014 n. 8965 il Tribunale di Milano rigettò la domanda, sul presupposto che:

(-) il contratto di fideiussione prevedeva la decadenza del creditore dalla garanzia, se avesse concesso al debitore una dilazione di pagamento senza il consenso del fideiussore;

(-) nella specie, C.B. e la Racom avevano concesso alla (OMISSIS) una dilazione di pagamento per atto pubblico, all’insaputa del fideiussore (OMISSIS), ed erano perciò decaduti dal diritto di garanzia.

4. La sentenza venne appellata dai soccombenti.

In appello la (OMISSIS) s.r.l. rimase contumace.

La Corte d’appello di Milano con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. del 23.10.2015 dichiarò inammissibile il gravame.

5. B.C. e la Racom hanno di conseguenza impugnato per cassazione la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., con ricorso fondato su quattro motivi.

Il ricorso è stato notificato al Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., che non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. I ricorrenti hanno spiegato, nel proprio ricorso, che l’originaria controparte (OMISSIS) s.r.l. è”divenuta (OMISSIS) s.p.a. ed ora Fallimento (OMISSIS) s.p.a.”, ed allegato un estratto degli atti del registro delle imprese, a fondamento di tale allegazione.

Tanto è sufficiente per ritenere ritualmente individuata la parte legittimata a contraddire.

1.2. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi come il sopravvenuto fallimento della (OMISSIS) s.p.a. non rende inammissibile la domanda originaria formulata dagli odierni ricorrenti.

Infatti, sebbene i ricorrenti non possano pretendere la pronuncia di sentenze di condanna nei confronti del fallito, giusto il divieto di cui alla L. Fall., art. 51, essi tuttavia vantano comunque in interesse giuridicamente rilevante all’esame del presente ricorso, al cui esito in sede fallimentare è stata subordinata l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti qui vantati da B.C. e dalla Racom.

1.3. Una terza questione preliminare riguarda l’interesse a ricorrere della società Racom.

L’intero ricorso infatti, come si dirà meglio tra breve, si fonda sul seguente assunto: la (OMISSIS) prestò a favore dei ricorrenti 5 fideiussioni (4 a favore di B.C., una a favore di Racom); il Tribunale ha dichiarato B.C. e la Racom decaduti da tutte le garanzie per avere concesso una dilazione di pagamento non autorizzata, sapendo dell’insolvenza del debitore; tuttavia la dilazione non venne concessa per tutti i crediti. Per uno di questi (quello garantito dalla fideiussione “(OMISSIS)”) non vi fu alcuna dilazione, e dunque almeno per questo credito la garanzia era operante.

Rispetto a questa pretesa, non vi è l’interesse a ricorrere della società Racom, la cui posizione resterebbe immutata anche in caso di accoglimento del ricorso. Il ricorso della Racom, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

2. I motivi di ricorso:

2.1. Tutti e quattro i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono una questione unitaria, prospettata sotto diversi profili.

La questione posta dai ricorrenti è così sintetizzabile:

(a) B.C. vantava vari crediti nei confronti della (OMISSIS);

(b) questi crediti erano stati garantiti dalla (OMISSIS) con varie fideiussioni;

(c) B.C. ha concesso ad (OMISSIS) una dilazione di pagamento per tutti i crediti, tranne uno: quello garantito dalla fideiussione n. (OMISSIS);

(d) il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare B.C. decaduto dalla garanzia (OMISSIS), perchè rispetto al debito da essa garantito non venne concessa alcuna dilazione non autorizzata.

Tale errore del Tribunale è prospettato:

– come omessa pronuncia;

– come nullità della sentenza per vizio di motivazione;

– come omesso esame d’un fatto decisivo e controverso;

– come omesso esame d’un documento.

2.2. Il ricorso è infondato in tutti i suoi profili.

Nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia, esso è infondato perchè il Tribunale la domanda di garanzia l’ha rigettata: dunque una pronuncia c’è stata. L’ipotesi in cui il giudice, chiamato a pronunciare condanna per cinque crediti, rigetti tutte e cinque le pretese non avvedendosi che una di esse è fondata non costituisce una omessa pronuncia, ma al massimo un error in iudicando.

2.3. Nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza il ricorso è infondato. Di nullità della sentenza, infatti, può discorrersi quando sia assolutamente impossibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudicante per pervenire alla pronuncia. Non costituisce causa di nullità, invece, l’eventuale errore nell’accertamento dei fatti, come pure la pronuncia implicita.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea con una motivazione chiara: il creditore sarebbe decaduto per contratto dalla garanzia, se avesse concesso dilazioni al debitore. E’ dunque evidente che il Tribunale ha implicitamente ritenuto il creditore decaduto dalla garanzia per tutti i crediti che ne avevano formato oggetto. Giusta o sbagliata che fosse tale decisione, ci troviamo comunque al di fuori di una ipotesi di nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

2.4. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto controverso il ricorso è altresì infondato.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno altresì stabilito come debba essere correttamente denunciato il vizio in esame, affermando che presupposto di ammissibilità di tale censura è l’indicazione chiara degli elementi da cui il fatto non esaminato dal giudice risultava invece provato.

Nel caso di specie, che la dilazione concessa da B.C. al debitore (OMISSIS) non riguardasse il credito oggetto della garanzia n. (OMISSIS) è una allegazione del ricorrente, che non risulta incontestabilmente dall’atto pubblico di concessione della dilazione nel pagamento. In quest’ultimo, infatti, si dice soltanto che B.C. “è creditore” di (OMISSIS), ma senza indicare in modo inequivoco per quali crediti venne concessa la dilazione, e per quali no.

Da ciò consegue che la censura come prospettata non soddisfa uno dei requisiti necessari per la sua ammissibilità: ovvero non chiarisce donde risultasse inequivocamente il “fatto controverso” che il Tribunale avrebbe omesso di risultare.

Resta solo da aggiungere che, in ogni caso, stabilire la concordanza tra i crediti dilazionati, e quelli oggetto delle fatture indicate nell’atto di dilazione, è un tipico accertamento di merito, che non può essere sindacato in questa sede.

2.5. Infine, nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un documento il ricorso è inammissibile: il nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, infatti, come interpretato dalla già ricordata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 8053/14, esclude la censurabilità ex art. 360 c.p.c., n. 5 dell’omesso esame di elementi istruttori.

Ha infatti affermato, a tal riguardo, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, che “l’omesso esame di elementi istruttori (…) non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie il fatto contestato (la dilazione di pagamento) è stato in effetti preso in esame dal giudice di merito, sicchè l’eventualmente incompleta valutazione delle prove non può essere sindacata in questa sede.

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della curatela.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Racom di Be.Ma.Pa. & C. s.a.s.;

(-) rigetta il ricorso proposto da B.C.;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.C. e Racom di Be.Ma.Pa. & C. s.a.s., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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