Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5024 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 24/02/2021), n.5024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23056/2019 proposto da:

D.A.B., rappresentato e difeso dall’avv. VITTORIO D’ANGELO,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 17.6.2019 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di D.A.B. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione D.A.B. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la motivazione resa dal giudice di merito a sostegno della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale ed umanitaria sarebbe meramente apparente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall’assenza di qualsiasi forma di assistenza da parte del governo del Bangladesh in favore delle vittime di alluvioni, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe omesso di verificare, mediante i suoi doveri di collaborazione istruttoria, se il governo del Bangladesh abbia previsto o programmato forme di protezione per le popolazioni vittime di alluvioni.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale ha ritenuto che la storia del richiedente, il quale aveva narrato di esser fuggito dal Bangladesh, suo Paese di origine, in conseguenza di un’alluvione a causa della quale egli aveva perso la propria casa e tutti i suoi averi, non fosse idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, da un lato per assenza di profili di persecuzione o di pericolo di vita o trattamento inumano o degradante rilevanti ai fini dello status di rifugiato o della tutela sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) e dall’altro per ravvisata assenza, in Bangladesh, di un contesto di violenza e pericolo generalizzato rilevante ai sensi della lett. c), della disposizione da ultimo richiamata. Il giudice di merito ha, in particolare, ritenuto che il rischio di inondazione o di eventi ciclonici non può essere ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento di un permesso di soggiorno per calamità naturale, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20-bis, inserito dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, lett. h), sia in ragione del carattere sopravvenuto di tale disposizione, sia in considerazione del fatto che siddetti eventi non possono considerarsi temporanei e imprevedibili in Bangladesh, in considerazione della collocazione geografica del Paese, che è posto nella zona del delta del Gange e si trova, per la maggior parte del suo territorio, al di sotto del livello del mare (cfr. pag. 7 del decreto impugnato). Tale motivazione, che non risulta specificamente attinta dai motivi di censura proposti dal D., evidenzia che il rischio derivante dai fenomeni naturali, ed in particolare dalle alluvioni, è stato considerato in modo specifico dal giudice di merito, che all’esito di apprezzamento di fatto non utilmente censurabile in questa sede ne ha escluso la rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione invocata dal richiedente, non ravvisando alcun evento imprevedibile nella periodica esposizione del Bangladesh ad alluvioni e cicloni. Poichè, a fronte della loro insufficiente specificità, i due motivi di ricorso si risolvono in una richiesta di riesame delle valutazioni di fatto operate dal giudice di merito, essi vanno dichiarati inammissibili.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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