Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5024 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. un., 03/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE PORTA PIA 121, presso lo studio dell’avvocato NAVARRA

GIANCARLO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15501/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito l’Avvocato Lucrezia VACCARELLA per delega dell’avvocato

Giancarlo Navarra;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’A.G.O..

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Con il ricorso notificato il 4 febbraio 2009 R.S., dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con inquadramento nell’area (OMISSIS) – ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri 16 febbraio 1999 – domanda che la Corte cassazione, a Sezioni unite, risolva il conflitto reale negativo di giurisdizione determinatosi a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio n. 2299 del 30 marzo 2005, che aveva declinato la giurisdizione amministrativa sulla controversia promossa nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro, e della sentenza del Tribunale di Roma – giudice del lavoro – n. 15501 del 9 ottobre 2008, dichiarativa del difetto di giurisdizione ordinaria sulla stessa controversia.

2. La controversia aveva ad oggetto la legittimita’ dell’approvazione della graduatoria, in data 17.2.2003, concernente la selezione indetta per l’accesso ai corsi di riqualificazione del personale di ruolo finalizzati all’attribuzione della posizione economica (OMISSIS), profilo professionale di coordinatore amministrativo, ai dipendenti gia’ inquadrati in (OMISSIS). La R. contestava l’attribuzione agli aspiranti con inquadramento in (OMISSIS) di un punteggio tale da assicurare loro la precedenza rispetto ai concorrenti con inquadramento in (OMISSIS). Il Tar del Lazio ha ritenuto che competente fosse il giudice ordinario inerendo la controversia a procedura concorsuale per la progressione dei dipendenti nell’ambito della stessa area professionale di inquadramento. Il Tribunale di Roma ha affermato che si era in presenza di procedura concorsuale indetta per il passaggio ad una diversa qualifica, implicante lo svolgimento di mansioni qualitativamente superiori e percio’ una novazione del rapporto di lavoro, cosicche’ della controversia doveva conoscere il giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

3. Resiste con controricorso il Ministero, sostenendo la competenza del giudice amministrativo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso, pur rientrando nell’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in relazione alla data della sentenza del Tribunale di Roma che ha determinato il conflitto di giurisdizione, e’ ammissibile benche’ non corredato da quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., visto che tale norma fa esclusivo riferimento ai casi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, e che nel ricorso per conflitto di giurisdizione – il quale non costituisce un mezzo di impugnazione – il quesito chiesto alla Corte risulta formulato implicitamente (Cass. S.U. n. 2280/2008; n. 10466/2008).

2. Il conflitto reale negativo di giurisdizione deve essere risolto affermando la competenza del giudice ordinario sulla controversia.

3. La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte e’ ormai costante nel ritenere che nel lavoro pubblico contrattualizzato, “per procedure concorsuali di assunzione” ascritte al diritto pubblico e all’attivita’ autoritativa dell’amministrazione (alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedure aperte a candidati esterni, ancorche’ vi partecipino soggetti gia’ dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali “interni”, destinati, cioe’, a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie piu’ elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavoro.

4. Le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni piu’ elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilita’) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), sono affidate, invece, a procedure poste in essere, dall’amministrazione, con la capacita’ e i poteri del datore di lavoro privato (cit. D.Lgs. n. 165, art. 5, comma 2). Tale differente disciplina, tra i passaggi interni alle aree professionali rispetto a quelli esterni, appare, peraltro, confermata dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006), nel suo riferimento “agli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria” e alla diversa nozione di “passaggio di area o di categoria” (cit. L. n. 266, art. 1, comma 193).

5. Alla stregua dell’interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini dell’indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicche’ in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, all’interno di ciascuna area professionale o categoria, la procedura, estranea all’ambito delle attivita’ amministrative autoritative, e’ retta dal diritto privato (L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1 bis, nel testo attuale), con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria: vedi Cass. Sez. un., n. 10419/2006 e n. 26295/2008, n. 26295, che, regolando la giurisdizione, hanno applicato gli enunciati principi in fattispecie – analoga a quella in esame – in cui veniva in rilievo il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, e l’accesso alla posizione economica (OMISSIS) del personale appartenente alle posizioni economiche (OMISSIS), affermando che le posizioni economiche differenziate – (OMISSIS) – costituiscono altrettante qualifiche all’interno della stessa area di inquadramento, ma la progressione, estranea alla procedura di assunzione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, va qualificata di diritto privato (in senso conforme: Cass., Sez. un,, n. 220/2007, n. 10374/2007, n. 23439/2007, n. 2288/2008).

6. Oggetto della controversia in esame e’ la corretta collocazione della ricorrente nella graduatoria approvata all’esito della procedura di riqualificazione indetta dal Ministero per la copertura di posti dell’area (OMISSIS), profilo professionale di “coordinatore amministrativo”, riservata al personale dipendente dell’amministrazione gia’ inquadrato nelle posizioni economiche (OMISSIS) della stessa area.

Si tratta, pertanto, di progressione, sia pure per l’accesso ad una qualifica superiore, interna all’area professionale (OMISSIS), sicche’ il procedimento concorsuale va qualificato senz’altro di diritto privato ed estraneo alle procedure di assunzione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art 63, comma 4.

7. Va dichiarata, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario e deve esser cassata la sentenza del Tribunale di Roma, n. 15501 del 9 ottobre 2008, Tribunale dinanzi al quale vanno rimesse le parti. Le spese e gli onorari del giudizio di cassazione vanno compensate per l’intero per giusti motivi, considerata, tra l’altro, la posizione difensiva assunta dal Ministero.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, pronunziando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza n. 15501 del 9 ottobre 2008 del Tribunale di Roma, al quale rinvia la causa, compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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