Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5023 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 24/02/2021), n.5023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24253/2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE LUFRANO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 25.6.2019 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di A.I. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.I. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. (recte, D.L.) n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 e art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il giudice davanti al quale sarebbe stata discussa la causa e che si sarebbe riservato di decidere sarebbe un G.O.T. non facente parte della sezione specializzata nè del collegio che ha deciso la causa.

La censura è infondata. Il ricorrente assume che l’unica udienza si sarebbe svolta in data 18.4.2019 dinanzi il G.O.T. Dott.ssa P., mentre la causa sarebbe stata poi decisa dal collegio composto dal pres. D.A. e dai dottori Pi. e G., rispettivamente come estensore del decreto (il primo) e componente il collegio (il secondo). La censura, così come formulata, non si confronta con quanto risulta dal decreto impugnato, secondo cui la causa è stata decisa nella Camera di consiglio del 19.6.2019 (cfr. pag. 1 del decreto).

Questa Corte ha affermato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario abbia proceduto all’audizione del richiedente rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019, Rv. 652464; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7878 del 16/04/2020, Rv. 657679; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7890 del 17/04/2020, non massimata). Lo svolgimento di specifiche attività da parte del giudice onorario, infatti, trova giustificazione nell’applicazione del modello del cd. “affiancamento” del predetto giudice al magistrato ordinario. Secondo tale modello, al G.O.T. sono affidati, mediante delega, compiti e attività, anche di natura istruttoria, sotto la vigilanza ed il coordinamento del magistrato ordinario, che mantiene la responsabilità del procedimento. La scelta è stata ritenuta coerente con la Delib. C.S.M. 1 giugno 2017, in tema di organizzazione del lavoro nelle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, secondo la quale il giudice onorario collabora, nell’ambito dell’ufficio del processo, con il giudice ordinario, e può essere delegato al compimento di specifici compiti anche al fine di assicurare la ragionevole durata del giudizio. La destinazione del magistrato onorario all’ufficio del processo, peraltro, è stata disciplinata dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, di riforma organica della magistratura onoraria, il cui comma 11 ha espressamente previsto che “il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purchè non di particolare complessità, ivi inclusa l’assunzione dei testimoni”. Nè sussiste, sotto altro profilo, alcuna violazione della norma di cui all’art. 276 c.p.c., posto che il principio di immutabilità del collegio opera, anche nei procedimenti regolati dal rito camerale, a partire dal momento in cui la causa viene assunta in decisione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 545 del 24/01/1981, Sentenza n. 4527 del 30/07/1984,Rv. 411019; Cass. Sez. 2, Rv. 436422; Cass. Sez. U., Sentenza n. 3072 del 08/05/1986, Rv. 446081; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 21/03/1990, Rv. 466107; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7757 del 02/08/1990, Rv. 468503; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 361 del 17/01/1998, Rv. 511638; Cass. Sez. L, Sentenza n. 82 del 08/01/2003, Rv. 559473; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20166 del 12/10/2004, Rv. 577666; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19216 del 30/09/2005, Rv. 585620; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007, Rv. 596265; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16738 del 29/07/2011, Rv. 619320; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18126 del 15/09/2016, Rv. 641085). Nè, infine, si configura alcuna nullità derivante dal fatto che del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 11, esclude l’assegnazione ai giudici onorari di talune tipologie di giudizi, posto che tra di essi non rientrano i procedimenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4887 del 24/02/2020, Rv. 657037).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che le dichiarazioni del richiedente integrassero una vicenda di natura esclusivamente privata.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Pakistan a seguito delle minacce ricevute da uno zio in relazione ad una disputa ereditaria avente ad oggetto la proprietà di un terreno. Il giudice di merito ha ritenuto che il racconto fosse non credibile, perchè generico e non circostanziato, e comunque non idoneo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. La censura attinge la sola valutazione di non idoneità, ma non anche quella, concorrente, di non credibilità. Donde l’inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire il principio per cui quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe riconosciuto la protezione sussidiaria pur in presenza di un contesto di violenza generalizzata in Pakistan, Paese di origine del richiedente.

La censura è inammissibile.

Il giudice di merito ha infatti escluso la sussistenza, in Pakistan, di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), indicando le fonti internazionali consultate (C.O.I.), la loro collocazione temporale, nonchè le specifiche informazioni da esse tratte. Il ricorrente contesta la motivazione, senza tuttavia nemmeno indicare fonti alternative a quelle consultate dal giudice di merito. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale marchigiano avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

Anche questa censura è inammissibile.

Il Tribunale ha infatti condotto la valutazione relativa all’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia ed al rischio di compromissione del nucleo ineludibile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio, escludendo qualsiasi profilo di vulnerabilità, anche in considerazione del fatto che l’interessato non aveva documentato alcun reddito stabile, avendo prodotto soltanto due cedolini paga, uno dei quali recante un importo inferiore all’assegno sociale (cfr. pag. 8 del decreto). Questo passaggio della motivazione non è neppure attinto dalla doglianza in esame, con la quale il ricorrente si limita ad una generica allegazione della propria condizione di vulnerabilità, senza aver cura di specificare alcun elemento che il giudice territoriale non avrebbe considerato, o avrebbe erroneamente considerato, a tal fine.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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