Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5023 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5023 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24976/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente contro

ZOPPELLI Alessandra e ZOPPELLI Elena, quali eredi di
ZOPPELLI Francesco, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Piccarozzi,

Data pubblicazione: 02/03/2018

presso il cui studio legale sito in Roma, piazza Adriana n. 11, sono
elettivamente domiciliate;

C011trOfiCOrrelld

avverso la sentenza n. 1467/25/2015 della COMMISSIONE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
PREMESSO che
1. La C.T.R. del Veneto, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di
questa Corte n. 2702/14, ha accolto il ricorso in riassunzione del
contribuente Francesco Zoppelli, già dirigente dell’Enel — dichiarando
dovuto il rimborso delle maggiori ritenute Irpef operate sul relativo
trattamento di previdenza integrativa aziendale (Fondo PIA, divenuto poi
FONDENEL) con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto
(tassazione separata), piuttosto che con l’aliquota del 12,50°/0 prevista per i
redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa) — sulla scorta di un
“prospetto presentato dal contribuente” ritenuto idoneo in quanto
«proviene dalla certificazione di un Ente Pubblico e pertanto esso fa fede,
salvo querela di falso. Per cui non sussiste motivo di dubitare del
contenuto dello stesso relativo al rendimento determinato dall’Enel».
2. Con due motivi di ricorso l’amministrazione deduce “1. ai sensi
dell’art. 360, comma 1, nr. 3), c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art.
16, comma 1, lett. a) e dell’art. 17 DPR 917/86, dell’art. 6 L. 482/1985, del
D.Lgs 58 del 1998, art. 1,commi 1 bis, 1 ter e 2, e dell’art. 2697 cod. civ.,
anche nel relativo combinato dipsosto”; 2) ai sensi dell’art. 360, comma 1,
nr. 4), c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 comma 2, e
dell’art. 115, comma 1, c.p.c.”, sostenendo che la C.T.R., in violazione del
principio affermato dalla S.C. nell’ordinanza di rinvio, aveva deciso in
senso difforme dal principio espresso nell’ordinanza di rinvio di questa
2

TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 30/09/2015;

Corte, specie là dove hanno ritenuto di esentare la parte dall’onere, su di
essa gravante, di provare i fatti costitutivi del diritto giudizialmente
vantato, nonché di accertare, così come espressamente richiesto
nell’ordinanza di rinvio, se il capitale accantonato nella gestione
PIA/FONDENEL fosse stato effettivamente investito sul mercato, in

dall’ENEL e non dal fondo, non emerge né il quantum dell’investimento di
capitale effettuato nei diversi anni (accertamento richiesto dalla
Cassazione), né tantomeno la tipologia di investimento effettuata e,
conseguentemente, neppure l’eventuale rendimento netto.
3. Con controricorso resistono le intimate, che depositano memorie in
data 3/02/2018 e, quindi, tardivamente (Cass. n. 14767 del 2014).
4. Regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata
dal relatore, il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.

CONSIDERATO che:
1. Vanno preliminarmente disattese le censure di inammissibilità del
ricorso sollevate dal controricorrente, sia perché i vizi veicolati dal ricorso
non attengono in realtà al profilo motivazionale della decisione (come si
agiime alle pagine 8-10 del controricorso), bensì all’ipotesi di violazione

del dispmto di cui all’art. 384, cornuta 2, od. proc. civ. (ccondo motivo
di ricorso), nonché all’ipotesi di falsa applicazione di legge (primo motivo
di ricorso, in relazione al quale questa Corte ha ripetutamente chiarito — ex

multis, Cass., n. 26110 del 2015 e n. 16454 del 2017 — che “in tema di
ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea
ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie
astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un
problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa,
3

quanto nella certificazione prodotta, come già detto proveniente

inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione”), sia
perché non appare preclusiva, all’interno del perimetro del giudizio di
rinvio, la “mancata contestazione da parte dell’Ufficio dei conteggi indicati
dal contribuente in base alla certificazione rilasciata dall’Enel” (cfr. Cass. n.

2. Nel merito, i due motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente per ragioni di evidente connessione logica delle questioni
poste, sono fondati e meritano accoglimento.
3.

Invero, la decisione impugnata risulta in contrasto con

l’orientamento di questa Corte (nettamente prevalente rispetto a talune
decisioni di segno diverso), in base al quale “le prestazioni erogate in
forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare
aziendale (quale Fondenel, in precedenza Pia) sono assoggettate a duplice
trattamento tributario: a) agli importi maturati a decorrere dall’i gennaio
2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art.
16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31
dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a e art. 17 T.U.I.R., per quanto
riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme
rivenienti dalla liquidarne del cd. rendimento — per tale esplicitamente
intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del
capitale accantonato — si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L n.
482 del 1985, art. 6. Secondo il vincolante principio di diritto imposto
dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000,
il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50`)/0 e la sottoposizione
a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di
4

26318 del 2017).

concreta gestione sul mercato del capitale accantonato” (cfr., ex multis,
Cass. n. 26318 del 2017, già citata, nonché tra le più recenti, Cass. n.
24525, n. 24526, n. 24528 del 2017, n. 15835 del 2017 di questa
Sottosezione; Cass. Sez. V, nn. 15038/17, 14394/17, 13278/17, 1183111837/17, 11625/17, 10285/17, 720/17, 583-588/17).

principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642 del 2011 implica la
necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato
finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del
Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il
rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego,
giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata
tassazione al 12,50%”; di conseguenza, gravando sul contribuente che
impugni il rigetto di una istanza di rimborso — quale attore in senso
sostanziale — l’onere di provare il fondamento della sua pretesa, questi è
tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a
rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non senza che
detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il
mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal
contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per
la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse
effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita
al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato”
(in termini, ex aliis, Cass. sez. V, n. 720/17; conf. Cass. sez. V, ord. nn.
13278-13281/17).
5. Il Collegio, in buona sostanza, intende dare seguito all’orientamento
in base al quale il più favorevole criterio impositivo di cui si è detto può
trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo
investimento da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale
5

4. In particolare, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il

accantonato, e che ne costituiscono il rendimento. E, come sopra detto, la
prova di ciò deve essere fornita dal contribuente, attore sostanziale del
preteso rimborso IRPEF, anche in sede di giudizio di rinvio (cfr. Cass.
Sez. V, 19424/15; v. anche il precedente specifico di Cass. Sez. V, 720/17,
proprio con riguardo al “fatto obiettivo che la necessità di fornire la prova

somme accantonate nel Fondo è scaturita, quale evento sopravvenuto in
corso di causa, dall’interpretazione fornita dalle SSUU con la sentenza n.
13642 del 22 giugno 2011”, tanto più che “la produzione documentale di
cui si lamenta l’inammissibilità non era finalizzata a sostenere domande o
eccezioni diverse da quelle dedotte nell’atto introduttivo, la cui causa
petendi e petitmn sono rimasti invariati anche in sede di rinvio”) e tale oenere
il contribuente era tenuto ad assolvere in maniera specifica e non
genericamente, attraverso una certificazione Enel che la stessa CTR
definisce non «analitica» rispetto «ai singoli investimenti all’epoca effettuati
e quindi rapportati ai singoli periodi di maturazione».
6. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice di
appello, affinché questi, attenendosi ai principi sopra richiamati, “ai fini
della definizione dell’ammontare dell’eventuale credito restitutorio del
contribuente accerti se (ed eventualmente quale) parte delle somme
complessivamente erogate al contribuente corrisponda al rendimento
netto derivante dalla gestione sul mercato al capitale accantonato e
calcolando, quindi, le imposte dovute dal contribuente, con applicazione
solo alla parte suddetta delle somme erogate dell’aliquota del 12,50%
secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, fermo
restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n.
917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17” (in tenninis, da ultimo,
Cass. sez. V, sent. n. 12267/17).

6

del rendimento rinveniente dall’investimento sul mercato finanziario delle

7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della
presente fase del giudizio.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui

Così deciso in Roma, 1’8/02/2018

demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA