Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5022 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5022 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23815/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente contro

TARCHIONI Telesforo, rappresentato e difeso dagli avv.tí Claudio
BERLIRI ed Alessandro COGLIATI DEZZA, presso il cui studio legale
sito in Roma, via Alessandro Farnese, n. 7, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 4765/06/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/09/2015;

Data pubblicazione: 02/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

PREMESSO e CONSIDERATO
– che, a seguito di domanda di rimborso della maggiore IRPEF pagata
dal contribuente Teles foro Tarchioni, su rinvio operato da questa Corte

dell’Agenzia delle entrate, della sfavorevole sentenza resa dalla CTR laziale
in sede di rinvio, le parti, tutte ritualmente costituite, all’esito della
proposta avanzata dal relatore ex art. 380 bis c.p.c, hanno rassegnato, nelle
memorie rispettivamente e tempestivamente depositate, conclusioni
conformi, chiedendo il riconoscimento al contribuente del rimborso
IRPEF di 6.874,62 Euro, nonché la compensazione delle spese
processuali;
– che nulla osta all’accoglimento delle richieste delle parti, con la
conseguenza che è del tutto superfluo l’esame nel merito del ricorso,
mentre la sentenza impugnata va cassata e la causa decisa nel merito ex
art. 384, secondo comma, c.p.c.;

P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, determina in Euro 6.874,62 il credito
di parte contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 1’8/02/2018

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con l’ordinanza n. 30761 del 2011 e successiva impugnazione, da parte

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