Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5021 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 24/02/2021), n.5021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22425/2019 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO n.

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA depositato il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 24.6.2019 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di E.F. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione E.F. affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale non avrebbe valutato la credibilità del racconto del richiedente, erroneamente configurando l’esistenza di una causa ostativa.

La censura è infondata. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 12 e 16, che ha recepito in Italia la Direttiva 2011/95/EU (cd. “Direttiva qualifiche”) prevedono, rispettivamente:

– l’art. 12, il diniego dello status di rifugiato qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, ai sensi del comma 1, lett. b), ovvero per la sicurezza e l’ordine pubblico, essendo stato condannato per uno degli specifici reati di cui al comma 1, lett. c), della norma in esame;

– l’art. 16, l’esclusione della protezione sussidiaria qualora il richiedente abbia commesso crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità (comma 1, lett. a), ovvero abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, un reato grave, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. b), della norma in esame, o ancora si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite (comma 1, lett. c), costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato (comma 1, lett. d) ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato per uno dei reati già considerati ostativi al riconoscimento dello status di rifugiato (comma 1, lett. d-bis, di contenuto corrispondente all’art. 12, comma 1, lett. c).

In tutti questi casi sia configura una causa ostativa al riconoscimento della protezione internazionale, nelle due forme dello status e della sussidiaria, ricorrendo la quale il giudice di merito è esentato dall’onere di esaminare la credibilità o l’idoneità della storia riferita dal richiedente. La causa ostativa, infatti, costituisce una condizione dell’azione, va accertata dal giudice alla data della decisione e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello, quando risulti dagli atti del giudizio o dalle dichiarazioni della parte, avendo l’autorità giudiziaria il potere-dovere di valutare in concreto e senza automatismi i fatti criminosi e la loro pericolosità (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14028 del 06/06/2017, Rv. 644611; conf. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018, Rv. 651149; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18739 del 13/07/2018, Rv. 649585, che ammette la relativa eccezione senza limiti, anche in appello, trattandosi di mera difesa; nonchè Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018, Rv. 651149, secondo cui in presenza di causa ostativa il giudice di merito non può, per identità di ratio, neppure concedere la protezione umanitaria).

Il Tribunale di Ancona ha correttamente applicato i principi posti da questa Corte, ravvisando nella storia riferita dall’ E. una causa ostativa al riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente, infatti, aveva dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria, suo Paese di origine, perchè aveva inizialmente militato nel Movimento per l’Emancipazione del Delta del Niger ((OMISSIS)); dopo il cessate il fuoco con il governo, era stato coinvolto nel programma di reinserimento lavorativo degli ex-guerriglieri; aveva poi militato nel (OMISSIS), risultato sconfitto nelle elezioni del 2015; era stato quindi accusato di brogli, come molti altri militanti del (OMISSIS), e si era associato al (OMISSIS), una nuova formazione estremista che si è resa responsabile, da inizio 2016 in poi, di gravi reati quali danneggiamento di infrastrutture petrolifere, rapine, rapimenti a scopo di estorsione (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso). Il giudice marchigiano ha ravvisato in questi comportamenti la sussistenza della causa ostativa di cui ai già richiamati del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 12 e 16, ed ha quindi ritenuto comunque precluso il riconoscimento della protezione internazionale, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la credibilità o l’idoneità della storia. In effetti, sia la prima che la seconda disposizione fanno riferimento al concetto di “fondato motivo” per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, nonchè a quello di “gravità del reato commesso”, collegando a quest’ultimo criterio una presunzione di pericolosità del responsabile per la sicurezza e l’ordine pubblico. Le norme in esame affidano quindi al giudice di merito il compito di valutare se, nel caso concreto, sussistano o meno i requisiti di gravità ed i fondati motivi che per legge ostano al riconoscimento della tutela internazionale. Tale valutazione, che va condotta apprezzando la gravità del reato con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per identico fatto dalla legge penale nazionale (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25073 del 23/10/2017, Rv. 646244), si risolve in un apprezzamento di merito, non sindacabile in quanto tale in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale anconetano avrebbe erroneamente denegato la concessione della tutela umanitaria sulla base della considerazione che l’ E. non avesse offerto la prova della pendenza, in patria, di un processo a proprio carico.

La censura è inammissibile.

Il decreto impugnato non affronta affatto il tema della pendenza, in Nigeria, di un procedimento penale a carico dell’ E., ma si limita a dare atto che costui non aveva dedotto alcun elemento a sostegno della sua pretesa vulnerabilità. La censura non affronta in modo specifico questo passaggio della motivazione e, dunque, difetta del necessario grado di specificità, da una parte perchè non si confronta con la vera ratio del rigetto della protezione umanitaria, e dall’altro perchè non indica in quale momento del processo di merito, ed con quali modalità, il tema dell’esistenza di un processo in patria a carico dell’ E. sarebbe stato introdotto nel giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, art. 1/a della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con L. n. 95 del 1970, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, art. 12 della Direttiva qualifiche 2011/95/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente configurato la sussistenza della causa ostativa al riconoscimento dello status di rifugiato prima di apprezzare i termini precisi del racconto del richiedente.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, artt. 15 e 17 della Direttiva qualifiche 2011/95/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente configurato la sussistenza della causa ostativa al riconoscimento della protezione sussidiaria prima di apprezzare i termini precisi del racconto.

Ad avviso dell’ E., il giudice di merito avrebbe dovuto prima provvedere alla valutazione del racconto, e solo all’esito verificare se, in concreto, sussistesse o meno la causa ostativa. Al contrario, il giudice marchigiano ha ravvisato la causa predetta a prescindere da qualsiasi considerazione circa la credibilità della storia, e quindi in modo astratto.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate. La sussistenza della causa ostativa, infatti, impedisce in radice il riconoscimento della protezione internazionale, nelle sue due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e quindi ben può essere accertata a prescindere dalla credibilità della storia. Peraltro la tesi del ricorrente – secondo cui la valutazione di credibilità deve precedere l’accertamento della sussistenza della causa ostativa, e non viceversa – non tiene conto del fatto che il giudice è libero di stabilire l’ordine logico con cui affrontare le diverse questioni sottoposte alla sua cognizione, allo scopo di evitare accertamenti che risulterebbero superflui ai fini della decisione. Sotto questo profilo, l’uso, da parte del Tribunale, dell’espressione “tali dichiarazioni, anche laddove credibili, evidenziano la sussistenza di una circostanza ostativa…” (cfr. pag. 2 del decreto) non comporta alcuna omissione di giudizio, ma si risolve nella valorizzazione di un elemento che di per sè solo esclude in radice il riconoscimento della protezione invocata dal richiedente, anche in presenza di una storia credibile. Sotto questo profilo, l’affermazione costituisce una semplice applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “… deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; conf. Cass. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184). E, sotto altro profilo, neppure si configura un interesse concreto del ricorrente all’impugnazione, posto che anche in presenza di una storia credibile, l’accertata sussistenza della causa ostativa precluderebbe comunque il riconoscimento tanto dello status che della protezione sussidiaria.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, D.P.R. n. 349 del 1999, artt. 11 e 28, art. 19 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente deduce infatti una sua attiva partecipazione alle attività della parrocchia di appartenenza, presso la quale svolgerebbe anche la funzione di tesoriere, nonchè l’ulteriore svolgimento del ruolo di segretario di una congregazione su base volontaria (cfr. pag. 21 del ricorso). Tuttavia non chiarisce nè quando queste attività avrebbero avuto inizio, nè in quale momento del giudizio di merito la loro esistenza sarebbe stata dedotta, ed in qual modo ne sarebbe stata offerta la prova. La censura, quindi, difetta della necessaria specificità e non supera il passaggio della decisione impugnata in cui si dà atto che l’ E. non aveva documentato alcuna integrazione in Italia (cfr. pag. 8). Del resto, sotto tale specifico profilo si deve evidenziare che anche nel ricorso si dà atto che l’ E. “… sta comunque cercando di trovare lavoro” (cfr. ancora pag. 21), il che esclude qualsiasi profilo di integrazione lavorativa al momento della decisione di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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