Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5021 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5021 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23275/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente contro

D’ODORICO Pietro, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Piccarozzi,
presso il cui studio legale sito in Roma, piazza Adriana n. 11, è
elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/03/2018

avverso la sentenza n. 1342/31/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata 1’8/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

PREMESSO che
1. La C.T.R. del Veneto, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di
questa Corte n. 18478/13, ha accolto il ricorso in riassunzione del
contribuente Pietro D’Odorico, già dirigente dell’Enel — dichiarando
dovuto il rimborso delle maggiori ritenute Irpef operate sul relativo
trattamento di previdenza integrativa aziendale (Fondo PIA, divenuto poi
FONDENEL) con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto
(tassazione separata), piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i
redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa) — sulla scorta di un
“,

prospetto dimostrativo dimesso dall’Enel” ritenuto idoneo in quanto “il

principio della diversa tassazione sugli emolumenti corrisposti è
applicabile non solo quando i contributi versati e gli accantonamenti
eseguiti siano stati autonomamente gestiti sul mercato dal Fondo
previdenziale per ogni singola posizione ottenendo il relativo rendimento,
come per i contributi versati a Fondenel, ma anche nell’ipotesi, come
quella in contenzioso, in cui i contributi sono stati gestiti nell’ambito ed
all’interno del proprio patrimonio senza operare alcuna separazione di
bilancio, alla stregua di una compagnia di assicurazioni, operando la
determinazione del cosiddetto rendimento di polizza mediante l’utilizzo
del sistema della riserva matematica”.
2. Con due motivi di ricorso l’amministrazione deduce “1) violazione
dell’art. 384 c. 2 per mancata attuazione del principio di diritto sancito
nella sentenza di cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito.
2

partecipata dell’8/02/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 42
(ora 45), della Legge n. 482 del 1985, art. 6 e dell’art. 2697, c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, sostenendo che la C.T.R., in
violazione del principio affermato dalla S.C. nell’ordinanza di rinvio, aveva

effettivamente investito sul mercato, prescindendo dal necessario
accertamento di fatto richiesto dalla sentenza di rinvio” e di ravvisare
“l’evidente carenza di prova, pur essendo il contribuente a ciò onerato,
relativamente agli importi da tassare ad aliquota del 12,50%, in quanto
nella certificazione prodotta, come già detto proveniente dall’ENEL e non
dal fondo, non emerge né il quantum dell’investimento di capitale
effettuato nei diversi anni (accertamento richiesto dalla Cassazione), né
tantomeno la tipologia di investimento effettuata e, conseguentemente,
neppure l’eventuale rendimento netto”.
3. Con controricorso resiste l’intimato, che deposita memorie in data
3/02/2018 e, quindi, tardivamente (Cass. n. 14767 del 2014).
4. Regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata
dal relatore, il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.

CONSIDERATO che:
1. Vanno preliminarmente disattese le censure di inammissibilità del
ricorso sollevate dal controricorrente, sia perché i vizi veicolati dal ricorso
non attengono in realtà al profilo motivazionale della decisione (come si
assume a pag. 8 e 11 del controricorso), bensì all’ipotesi di violazione del
disposto di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. (primo motivo di
ricorso, in relazione al quale non è specificata la correlazione a nessuno dei
vizi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., che sarebbe in ogni
3

«omesso di verificare se il capitale accantonato alla gestione PIA sia stato

caso irrilevante, dovendosi privilegiare il contenuto argomentativo della
censura — Cass. Sez. U., n. 17931 del 2013, secondo cui «il ricorso per
cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente
previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato
in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad

pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta
indicazione numerica di una delle predette ipotesi), nonché all’ipotesi di
falsa applicazione di legge (in relazione al quale questa Corte ha
ripetutamente chiarito — ex multis, Cass., n. 26110 del 2015 e n. 16454 del
2017 — che “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di
legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento
impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge
implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso
il vizio di motivazione”), sia perché non appare preclusiva, all’interno del
perimetro del giudizio di rinvio, la “mancata contestazione da parte
dell’Ufficio dei conteggi indicati dal contribuente in base alla certificazione
rilasciata dall’Enel” (cfr. Cass. n. 26318 del 2017).
2. Nel merito, i due motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente per ragioni di evidente connessione logica delle questioni
poste, sono fondati e meritano accoglimento.
3.

Invero, la decisione impugnata risulta in contrasto con

l’orientamento di questa Corte (nettamente prevalente rispetto a talune
decisioni di segno diverso), in base al quale “le prestazioni erogate in
forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all’entrata M
vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare
4

una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione,

aziendale (quale Fondenel, in precedenza Pia) sono assoggettate a duplice
trattamento tributario: a) agli importi maturati a decorrere dall’i gennaio
2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art.
16, comma 1, lett, a) e art. 17 T.U.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31
dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione

riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme
rivenienti dalla liquidarne del cd. rendimento — per tale esplicitamente
intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del
capitale accantonato — si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L n.
482 del 1985, art. 6. Secondo il vincolante principio di diritto imposto
dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000,
il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione
a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di
concreta gestione sul mercato del capitale accantonato” (cfr., ex multis,
Cass. n. 26318 del 2017, già citata, nonché tra le più recenti, Cass. n.
24525, n. 24526, n. 24528 del 2017, n. 15835 del 2017 di questa
Sottosezione; Cass. Sez. V, nn. 15038/17, 14394/17, 13278/17, 1183111837/17, 11625/17, 10285/17, 720/17, 583-588/17).
4. In particolare, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il
principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642 del 2011 implica la
necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato
finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del
Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il
rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego,
giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’a ffetinata
tassazione al 12,50%”; di conseguenza, gravando sul contribuente che
impugni il rigetto di una istanza di rimborso — quale attore in senso
5

separata di cui all’art. 16, comma 1, lett, a e art. 17 T.U.I.R., per quanto

sostanziale — l’onere di provare il fondamento della sua pretesa, questi è
tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a
rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non senza che
detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il
mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal

la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse
effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita
al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato”
(in termini, ex aliis, Cass. sez. V, n. 720/17; conf. Cass. sez. V, ord. nn.
13278-13281/17).
5. Il Collegio, in buona sostanza, intende dare seguito all’orientamento
in base al quale il più favorevole criterio impositivo di cui si è detto può
trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo
investimento da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale
accantonato, e che ne costituiscono il rendimento.
6. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice di
appello, affinché questi, attenendosi ai principi sopra richiamati, “ai fini
della definizione dell’ammontare dell’eventuale credito restitutorio del
contribuente accerti se (ed eventualmente quale) parte delle somme
complessivamente erogate al contribuente corrisponda al rendimento
netto derivante dalla gestione sul mercato al capitale accantonato e
calcolando, quindi, le imposte dovute dal contribuente, con applicazione
solo alla parte suddetta delle somme erogate dell’aliquota del 12,50%
secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6, fermo
restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n.
917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17” (in terminis, da ultimo,
Cass. sez. V, sent. n. 12267/17).

6

contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per

7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della
presente fase del giudizio.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui

Così deciso in Roma, 1’8/02/2018

demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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