Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5021 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/03/2011), n.5021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21355-2007 proposto da:

L.N., I.A., S.A., I.

M., in qualità di eredi del sig. I.E., M.

C., C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MESSINA MARINA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBONI DOMENICO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, MPI, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE GENERALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2007 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/04/2007, R.G.N. 167/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. TRIA Lucia;

udito l’Avvocato BARBONI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza di cui si chiede la cassazione, confermando le sentenze del Tribunale di Trieste 15 gennaio – 15 novembre 2004, n. 394, n. 393, n. 392 e n. 395 del 2004, rigetta gli appelli proposti L. N., S.A. e altri, C.V., M.C., nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e altro, volti ad ottenere il riconoscimento del diritto dei ricorrenti (all’epoca dirigenti amministrativi non incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale del MIUR- Direzione scolastica regionale per il Friuli – Venezia Giulia) alla corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale (e nella misura prevista per i corrispondenti esperti esterni), per l’attività di partecipazione (su delega del Sovrintendente scolastico regionale) ai Nuclei di valutazione dei capi di istituito, svolta nell’anno 2000. in qualità di presidenti o vice-presidenti dei suddetti nuclei.

La Corte d’appello di Trieste, riuniti i ricorsi, perviene alla suddetta decisione sul principale rilievo secondo cui gli incarichi in oggetto rientrano tra i compiti istituzionali, compresi (come tali) nelle attribuzioni anche delegate facenti capo ai dirigenti amministrativi del MIUR e sono, pertanto, soggetti al principio dell’onnicomprensività del trattamento economico, tanto più che nessuna norma contrattuale ne prevede un autonomo e aggiuntivo compenso.

Il ricorso di L.N. e degli altri suindicati domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato, motivo.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il MPI-Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 1 e 3, e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, in combinato disposto con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 16, comma 1; nonchè del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25, comma 1.

Sulla base della ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale che ha disciplinato i Nuclei di valutazione dei capi di istituto scolastici, si sostiene che, avendo detti Nuclei operato soltanto nell’anno 2000 ed essendo all’epoca i ricorrenti tutti dirigenti amministrativi non incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale del MIUR, per il compenso dell’attività svolta in qualità di presidenti o vice-presidenti di tali Nuclei non solo poteva farsi riferimento all’art. 41 c.c.n.l. 31 agosto 1999 del comparto Scuola (data la appartenenza dei ricorrenti al diverso comparto Ministeri), ma neppure poteva essere applicato il principio di onnicomprensività, come previsto nel testo oggi vigente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, in quanto tale comma è stato aggiunto al testo originano del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24 dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Tale ultimo principio, infatti, secondo i ricorrenti, avrebbe trovato applicazione nei loro confronti solo con la definizione del c.c.n.l., comparto Ministeri, Area dirigenza, 1998-2000, entrato in vigore il 5 aprile 2001, quando, cioè, la prestazione resa all’interno dei Nuclei in oggetto si era già conclusa.

Viceversa, in precedenza, l’incarico de qua era disciplinato dal c.c.n.l, comparto Ministeri, Area dirigenza, firmato il 27 novembre 1996, i cui artt. 33, 36 e 37, nel definire la retribuzione propria della qualifica dirigenziale, facevano riferimento al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 che, nel testo originario all’epoca vigente, non conteneva ancora, come si è detto, alcun riferimento al principio di onnicomprensività retributiva.

Conseguentemente, l’incarico di cui si discute, non potrebbe non essere considerato aggiuntivo ed estraneo ai compiti istituzionali dei ricorrenti e, quindi, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, esso, ai sensi dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 cod. civ., deve essere remunerato con un compenso, per la cui quantificazione si può fare riferimento alla nota del MIUR 17 febbraio 2000, n. 1901, nella quale, per gli esperti esterni facenti parte dei medesimi Nuclei, è stata prevista l’erogazione di un compenso pari a L. 25.000.000 (Euro 12.911,42), salva una eventuale maggiorazione in considerazione dell’onere e delle responsabilità legate al ruolo di presidente dei nuclei medesimi.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2.1.- Il quadro normativo (legislativo e contrattuale) di riferimento per la disciplina dell’attività di cui si tratta e per il relativo trattamento economico è estremamente complesso e farraginoso, risentendo di una pluralità di modificazioni intervenute in materia di trattamento retributivo dei dirigenti ministeriali, a cavallo dello svolgimento degli incarichi di cui si tratta, alcuni dei quali con effetto retroattivo.

In primo luogo va chiarito che nel presente giudizio, come risulta dalla sentenza impugnata, è pacifica la non applicabilità ai ricorrenti dell’art. 41 c.c.n.l. 31 agosto 1999 del comparto Scuola, data l’appartenenza dei ricorrenti al diverso comparto dei dirigenti ministeriali.

E’ altresì pacifico che gli incarichi di cui si tratta sono stati delegati ai ricorrenti dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1, lett. c), (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 17, comma 1, lett. c), sicchè già da questo si desume che il compito delegato si deve considerare istituzionale dell’amministrazione di appartenenza del dirigente.

E’ inoltre da considerare assodato, come ripetutamente ha sottolineato anche la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 marzo 2009, n. 5306; Cass. 26 luglio 2010, n. 17513), che ai Nuclei di valutazione dei capi di istituto scolastici – che hanno operato solo nel 2000 – sono stati attribuiti compiti di verifica dei risultati dell’operato dei dirigenti degli istituti scolastici di estrema importanza per il rapporto di lavoro dirigenziale, in ogni fase dello stesso, da quella del conferimento dell’incarico sino all’eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale (v. D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 19, 20 e 21, poi trasfusi nel D.Lgs. n. 165 del 2001).

Ne consegue che pure la necessaria attribuzione dell’incarico di presidente o vice-presidente dei Nuclei ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta. Tale stretta connessione si spiega del resto alla luce dei compiti del Nuclei, della cui rilevanza si è già detto.

D’altra parte, l’incontestato carattere di terzietà dei Nuclei rappresenta una garanzia dei soggetti valutati, ma non può certamente portare a configurare i Nuclei stessi come organi estranei all’Amministrazione di appartenenza, visto che le valutazioni da essi espresse costituiscono la base per una pluralità di successive determinazioni della stessa Amministrazione in materia di incarichi di direzione degli istituti scolastici.

2.2,- Per quanto riguarda la remunerazione degli incarichi di cui si tratta, va sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, per essi non può non considerarsi operativo il principio dell’onnicomprensività, sia pure per ragioni parzialmente diverse rispetto a quelle esplicitate nella sentenza impugnata.

Va precisato al riguardo che la principale ragione di confusione che si è venuta a determinare sul punto (e che non solo ha dato luogo a sentenze di merito di segno diversificato, ma ha anche indotto il MIUR in alcuni casi a chiudere in via transattiva alcune tra le numerose controversie introdotte dai dirigenti ministeriali) è da ravvisare nello iato temporale che originariamente si è avuto tra l’entrata in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998 al testo originario del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 e la definizione del c.c.n.l. 1998-2000, firmato il 5 aprile 2001.

Infatti, come risulta dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 1 marzo 2000 (richiamata anche dai ricorrenti), il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3 suddetto, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e destinato ad avere applicazione per tutti i dirigenti -“sia di prima che di seconda fascia, con o senza incarichi di direzione di uffici, nonchè per coloro che sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale” – ha avuto immediata operatività soltanto per il personale appartenente all’area dirigenziale investito di uffici di livello dirigenziale generale perchè questo personale era già stato contrattualizzato, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998.

Viceversa, per i dirigenti non investiti di incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale (quali erano gli attuali ricorrenti all’epoca) nella stessa Direttiva si stabiliva che il suddetto principio potesse diventare operativo “solo dopo la definizione del nuovo contratto collettivo per il quadriennio 1998- 2001, in corso di stipulazione, che riguarderà sia i dirigenti di seconda fascia, già contrattualizzati, sia quelli di prima fascia, contrattualizzati dal citato D.Lgs. n. 80 del 1998”.

Successivamente la situazione si è, però, chiarita perchè al c.c.n.l. 5 aprile 2001 – che all’art. 14, comma 1, fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3, – e stata attribuita decorrenza 1 gennaio 1998. In tal modo, sia pure a posteriori, si è raggiunta, anche grazie a quanto disposto negli artt. 37 e ss. del suddetto contratto collettivo, l’armonizzazione del trattamento economico di tutti i dirigenti, perseguita fin dalla emanazione del D.Lgs. n. 80 del 1998.

Nè la suddetta conclusione è contraddetta dalla L. 28 dicembre 2001, art. 16 il quale, come precisato da Cass. 5 marzo 2009, n. 5306 citata, non incide sul principio di onnicomprensività.

3.- Per le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato, enunciandosi il seguente principio di diritto: “agli incarichi di presidente, vicepresidente o componente dei Nuclei di valutazione dei capi di istituto, conferiti ai dirigenti del Ministero dell’Istruzione, trova applicazione il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 80 del 1998 di modifica del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 (attualmente D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3). dovendosi pertanto escludere il diritto di tali dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

L’operatività di tale criterio riguarda anche il periodo anteriore alla stipulazione del contratto collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001) in quanto a tale contratto, – che all’art. 14, comma 1, fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3 – è stata attribuita decorrenza 1 gennaio 1998”.

Nulla spese in favore delle parti intimate, non avendo esse espletato attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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