Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5020 del 01/03/2011
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/03/2011), n.5020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16396-2009 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL
GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
UNICREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso
lo studio dell’avvocato SCARTOZZI GINO, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, BANCA ROMA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7928/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/07/2008, R.G.N. 10351/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato SCARTOZZI GINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.11.2007 (depositata in data 17.7.2008) la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da M. A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva ritenuto fondata e aveva accolto l’opposizione proposta dalla Banca di Roma spa all’esecuzione iniziata dal M. in forza di precetto del 15.1.1998.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il M. affidandosi a cinque motivi cui resiste con controricorso la Unicredito Italiano spa (già Capitalia spa e prima Banca di Roma spa).
La Unicredit Corporate Banking spa e la Unicredit Banca di Roma spa non hanno svolto attività difensiva.
Successivamente il ricorrente ha depositato copia autentica del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 30.11.2010 ed ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L’intervenuta transazione di tutte le controversie insorte tra le parti a seguito della conciliazione di cui al verbale indicato nelle premesse (riguardante anche la presente controversia) determina la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione (così come costantemente ritenuto in questi casi dalla giurisprudenza della S.C.; cfr. ex multis Cass. 16341/2009, Cass. 20860/2005, Cass. 1205/2003).
2.- Le spese del processo, regolamentate in sede conciliativa, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011