Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5020 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/03/2011), n.5020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16396-2009 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso

lo studio dell’avvocato SCARTOZZI GINO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, BANCA ROMA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7928/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2008, R.G.N. 10351/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato SCARTOZZI GINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22.11.2007 (depositata in data 17.7.2008) la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da M. A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva ritenuto fondata e aveva accolto l’opposizione proposta dalla Banca di Roma spa all’esecuzione iniziata dal M. in forza di precetto del 15.1.1998.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il M. affidandosi a cinque motivi cui resiste con controricorso la Unicredito Italiano spa (già Capitalia spa e prima Banca di Roma spa).

La Unicredit Corporate Banking spa e la Unicredit Banca di Roma spa non hanno svolto attività difensiva.

Successivamente il ricorrente ha depositato copia autentica del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 30.11.2010 ed ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’intervenuta transazione di tutte le controversie insorte tra le parti a seguito della conciliazione di cui al verbale indicato nelle premesse (riguardante anche la presente controversia) determina la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione (così come costantemente ritenuto in questi casi dalla giurisprudenza della S.C.; cfr. ex multis Cass. 16341/2009, Cass. 20860/2005, Cass. 1205/2003).

2.- Le spese del processo, regolamentate in sede conciliativa, vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA