Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 502 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 11/01/2011), n.502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1401-2010 proposto da:

A.L. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), B.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che li rappresenta e difende,

giuste procure speciali a margine della prima e della seconda pagina

del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

C.S., ZURICH INSURANCE COMPANY SA, D.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13775/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, del

10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

p.1. B.G., B.A. e A.L. hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 10 dicembre 2009, con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sulla controversia introdotta dal primo con una domanda intesa ad ottenere, per una parte eccedente quanto corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice e da loro accettato in contro del maggior dovuto, il risarcimento dei danni sofferti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in Catania fra il motociclo da lui condotto, di proprietà del padre B.A., e l’autovettura di proprietà di D.G., condotta da C.S. ed assicurata per la r.c.a. presso la Zurich Insurance Company S.A..

In tale giudizio, introdotto – a dire degli istanti ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 140 – anche nei confronti di B. A. e di A.L., quali pretesi litisconsorti necessari, costoro si costituivano e, per i danni sofferti in occasione del sinistro, a loro dire non coperti dalla somma corrisposta in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice, svolgevano domanda nei confronti degli altri convenuti.

Si costituiva anche la Zurich Insurance Company, che eccepiva l’insussistenza della competenza del Tribunale di Napoli e la competenza alternativamente del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, del Tribunale di Milano e dello stesso Tribunale di Catania sede centrale.

Restavano contumaci la D. ed il C..

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Milano o di Catania.

All’istanza, che è stata spontaneamente rinotificata dai ricorrenti al C., sull’assunto che non fosse andata a buon fine la notifica della prima istanza, nessuno degli intimati ha resistito.

p.2. Essendo l’istanza di regolamento di competenza soggetta, quanto alla regolamentazione del giudizio di legittimità, alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere decisa con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata ai difensori e comunicata al Pubblico Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – L’istanza di regolamento di competenza è fondata, in quanto, come in essa si sostiene, l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla Zurich non era stata formulata ritualmente, cioè con la contestazione di tutti i possibili fori concorrenti relativi alla stessa Zurich quale persona giuridica.

L’eccezione di incompletezza, viceversa, non è fondata quanto alla contestazione del foro generale di cui all’art. 18 c.p.c. relativamente ai convenuti D. e C., perchè la Zurich, dopo avere allegato, come convengono gli stessi ricorrenti, che sarebbe stato competente il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, risultano aver anche dedotto, sia pure ai fini dell’individuazione del foro facoltativo concorrente del locus destinatae solutionis, che il domicilio dei medesimi era sempre nell’ambito del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale.

Ne consegue che, siccome stabilito dalla giurisprudenza della Corte (Cass. (ord.) n. 24277 del 2007), l’eccezione di incompetenza aveva riguardato, come doveva in ossequi al principio di completezza, sia la residenza sia il domicilio delle predette persone fisiche.

Viceversa risultano contestati.

L’eccezione di incompetenza della contestazione della competenza risulta, invece, fondata quanto al foro generale della stessa Zurich ai sensi dell’art. 19 c.p.c., giacchè essa contestò la sussistenza della competenza del foro napoletano soltanto adducendo che la propria sede era in Milano, mentre si astenne dal contestarlo quanto all’altro criterio di radicazione possibile, cioè quello dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della controversia.

La giurisprudenza della Corte, infatti, ha affermato il principio di diritto secondo cui “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte,- cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. (ord.) n. 21899 del 2008).

Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.

I ricorrenti vanno invitati a depositare gli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche che allo stato non risultano depositati quanto alla D. ed al C.”.

p.2. Il Collegio, preso atto che i ricorrenti hanno depositato gli avvisi di ricevimento come richiesto nella relazione, di quest’ultima condivide le argomentazioni e le conclusioni, alle quali nulla è necessario aggiungere.

E’, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di mesi tre decorrente dalla comunicazione del deposto della presente per i ricorrenti in quanto costituiti e di mesi tre dalla pubblicazione per le parti non costituite.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per i ricorrenti e di mesi tre dalla pubblicazione della stessa per le parti non costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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