Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5019 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 4044 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

LOGISTICA NIEDDU S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, N.G.B. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati

B.F. (C.F.: (OMISSIS)) e L.N. (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

S.O.C., (C.F.: (OMISSIS)), SA.An.Al.

(C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avvocati Alberto Monti (C.F.: MNT LRT 73A25

F205M), Franco Monti (C.F.: MNT FNC 37T05 F205G) e Raoul Rudel

(C.F.: RDL RLA 35M10 H501K);

– controricorrenti –

nonchè

F.A., (C.F.: (OMISSIS)), UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

(P.I.: (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

4688/2015, depositata in data 9 dicembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9

novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Raoul Rudel, per i controricorrenti;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Logistica Nieddu S.r.l. agì in giudizio nei confronti degli avvocati F.A., S.O.C. e Sa.An.Al. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla tardiva proposizione dell’appello avverso una sentenza di condanna del giudice del lavoro in favore di un proprio dipendente.

Le domande furono rigettate dal Tribunale di Milano, con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato nel merito – sia pure in base a diversa motivazione – il rigetto delle domande proposte dalla società attrice e la ha condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore degli avvocati S. e Sa..

Ricorre la Logistica Nieddu S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso gli avvocati S. e Sa..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. E’ stato depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio, all’azione e al ricorso da parte della società ricorrente nei confronti degli intimati F. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente darsi atto della rinunzia agli atti del giudizio, all’azione e al ricorso da parte della società ricorrente, nei confronti degli intimati F.A. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A..

La rinunzia, sottoscritta dal legale rappresentante della stessa società ricorrente, è formalmente regolare e non necessita di visto ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto relativa al rapporto con le parti non costituite.

Essa determina l’estinzione del giudizio con riguardo alla posizione delle suddette parti, e quindi l’integrale assorbimento del secondo motivo di ricorso (con il quale era denunziata “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 598 c.p., art. 89 c.p.c. e art. 2059 c.c.”), relativo ai soli rapporti con l’avvocato F..

Gli altri motivi di ricorso vanno invece esaminati, limitatamente alle posizioni delle altre parti.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 24 e 25 Cost., art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, artt. 1176, 1218, 2119 e 2697 c.c.”.

Il motivo è infondato.

Occorre precisare che, in primo grado, il tribunale aveva ritenuto che sia l’avvocato F., domiciliatario nominato dagli originari difensori della società ricorrente in un giudizio promosso nei suoi confronti da un dipendente, sia i nuovi difensori, avvocati S. e Sa. – nominati dopo l’emissione della sentenza di condanna in favore del dipendente – erano stati negligenti nello svolgimento dei rispettivi incarichi professionali.

Il domiciliatario, per non avere avvisato i nuovi difensori della notifica della sentenza effettuata presso il proprio studio, che faceva decorrere il termine breve per l’appello, poi tardivamente proposto. I nuovi difensori, per non avere provveduto ad informarsi direttamente presso il domiciliatario di tale notifica, in vista della proposizione del gravame.

La domanda della Logistica Nieddu S.r.l. era stata però comunque rigettata per difetto di prova del danno. Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto che l’appello – anche se tempestivamente proposto – non avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolto. La corte di appello, pur confermando la valutazione in ordine al difetto di prova del danno, in ragione dell’improbabile accoglimento dell’appello, ha comunque preso in esame le condotte dei professionisti, ed ha escluso la responsabilità dei nuovi difensori.

Ha infatti ritenuto onere inesigibile per questi ultimi quello di provvedere ad informarsi presso il domiciliatario di una notificazione che avrebbe potuto intervenire in qualsiasi momento e che quest’ultimo aveva il preciso obbligo di comunicare loro. Ha inoltre rilevato che essi, in concreto, avevano fatto ragionevole affidamento sul corretto comportamento del suddetto domiciliatario, non sussistendo ragioni – anche in considerazione della sua procedente condotta – che inducessero a dubitare della sua diligenza.

In tal modo, la corte di merito ha espresso un giudizio di fatto adeguatamente motivato, come tale non censurabile nella presente sede (e comunque non censurato sotto il profilo motivazionale).

Va pertanto esclusa la dedotta violazione delle norme di diritto richiamate dalla società ricorrente.

Poichè, come già osservato, la questione dell’accertamento della negligenza del domiciliatario risulta ormai estranea al thema decidendum, l’esclusione di una condotta negligente da parte dei difensori risulta assorbente ai fini del merito, rendendo del tutto irrilevante il profilo del danno, in relazione al quale dunque il motivo di ricorso in esame deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.

3. Con il terzo motivo si denunzia “art. 360, comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 92 c.p.c. (nella versione ante riforma ex L. n. 162 del 2014)”.

Viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui ha condannato la società attrice al pagamento integrale delle spese del doppio grado in favore degli avvocati S. e Sa., riformando la pronunzia di primo grado che ne aveva invece disposto l’integrale compensazione.

Sul punto risulta assorbente il preliminare rilievo dell’avvenuta formazione del giudicato interno in ordine al capo della pronunzia di primo grado relativo alla compensazione delle relative spese.

Occorre premettere in proposito che gli avvocati S. e Sa. hanno proposto appello incidentale esclusivamente con riguardo alla decisione di merito (e precisamente in relazione al profilo della negligenza della loro condotta professionale).

Non hanno invece proposto uno specifico motivo di gravame con riguardo al capo relativo alla compensazione delle spese del primo grado del giudizio, essendosi limitati a concludere chiedendo genericamente l’attribuzione a carico dell’attrice di quelle del doppio grado come conseguenza dell’accoglimento del proprio appello incidentale sul merito.

Gli avvocati S. e Sa. erano peraltro parti integralmente vittoriose in primo grado, per quanto attiene al merito. Il loro appello incidentale sul punto aveva ad oggetto esclusivamente la motivazione della sentenza impugnata.

La corte di appello ha, ciò nonostante, ritenuto ammissibile il gravame, ravvisando l’interesse degli appellanti in relazione alla questione della condanna alle spese del giudizio di primo grado.

Ma in tal modo la decisione (in ordine alla quale non può ritenersi formato alcun giudicato interno, avendo la società attrice impugnato la pronunzia, sia nel merito, sia specificamente con riguardo ai capi di essa relativi alle spese) non si è conformata ai principi di diritto affermati questa Corte, secondo i quali: a) “la parte risultata totalmente vittoriosa non può impugnare la sentenza a sè favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, neppure lamentando un ipotetico pregiudizio derivante dal formarsi del giudicato su di essa, trattandosi di evenienza non idonea ad integrare l’interesse ad impugnare” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6894 del 07/04/2015, Rv. 634985; conf.: Sez. L, Sentenza n. 658 del 16/01/2015, Rv. 633855; Sez. L, Sentenza n. 7057 del 24/03/2010, Rv. 612132; Sez. L, Sentenza n. 26921 del 10/11/2008, Rv. 605404; Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 20/02/2006, Rv. 588968); b) in particolare, “l’interesse all’impugnazione va apprezzato in ragione della concreta utilità che la parte può direttamente conseguire dall’eventuale accoglimento dei motivi di gravame e non può consistere in un interesse di fatto all’eventuale riforma del capo sulle spese, salvo che oggetto di impugnazione non sia lo stesso capo di condanna alle spese o che non si espliciti che esse costituiscano la ragione fondante dell’impugnazione avanzata per altri motivi” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25712 del 04/12/2014, Rv. 633763).

In applicazione dei suddetti principi di diritto, l’appello incidentale degli avvocati S. e Sa. sul merito della controversia era da ritenere certamente inammissibile quale appello autonomo, in quanto in relazione al merito essi non erano soccombenti, ma integralmente vittoriosi, in primo grado.

L’impugnazione avrebbe al più potuto essere qualificata come appello incidentale condizionato, ma come tale avrebbe potuto essere presa in esame solo in caso di accoglimento dell’appello principale della Logistica Nieddu S.r.l., ipotesi non concretizzatasi (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013, Rv. 625558 01: “in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” conf.: Sez. 1, Sentenza n. 4619 del 06/03/2015, Rv. 634674 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4047 del 01/03/2016, Rv. 638862 – 01; per l’affermazione del medesimo principio con specifico riguardo all’appello, cfr. altresì Sez. 1, Sentenza n. 4047 del 01/03/2016, Rv. 638862).

Di conseguenza, una volta confermata nel merito la sentenza di primo grado, e in mancanza di una specifica impugnazione in ordine al capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere rilevato che su tale capo si era formato il giudicato, e la decisione del tribunale non avrebbe potuto in nessun essere riformata in senso favorevole agli appellanti incidentali con riguardo alle spese.

Il rilievo, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, dell’inammissibilità dell’appello incidentale degli avvocati S. e Sa. sul merito della controversia, quale appello autonomo, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato la pronuncia di primo grado in senso ad essi favorevole (in relazione alle spese), con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione posta al riguardo con il motivo di ricorso in esame.

Ne consegue la cassazione del capo relativo alle spese del giudizio di secondo grado e la necessità di rinnovare la regolazione delle suddette spese, al che può provvedersi in questa sede, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In considerazione del mancato accoglimento del gravame proposto da entrambe le parti, e comunque in considerazione della peculiarità della vicenda sostanziale, la Corte ritiene infatti sussistere sufficienti motivi per disporre la compensazione integrale di tali spese.

4. Il giudizio è dichiarato estinto per rinunzia nei rapporti tra la società ricorrente e gli intimati F. ed Unipolsai Assicurazioni S.p.A..

Ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, la pronunzia impugnata è cassata senza rinvio nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado in accoglimento dell’appello incidentale dello S. e del Sa., nonchè, di conseguenza, nella parte in cui ha regolato le spese del giudizio di secondo grado, con riguardo alle quali, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., si dispone l’integrale compensazione.

Il ricorso è per ogni altro aspetto rigettato.

Per quanto attiene alle spese della presente fase del giudizio, nulla è a dirsi in relazione ai rapporti con gli intimati per i quali è intervenuta rinunzia, non avendo questi svolto attività difensiva.

Nei rapporti tra la società ricorrente e gli avvocati S. e Sa., tenuto conto della cassazione della pronunzia impugnata nella parte in cui aveva accolto il loro appello incidentale e nella parte in cui aveva regolato le spese del grado in loro favore (in sostanziale accoglimento del terzo motivo di ricorso) e, al tempo stesso, del rigetto del ricorso ai fini del merito, sussiste reciproca soccombenza e dunque si giustifica la compensazione integrale anche delle spese del presente giudizio di legittimità (ferma altresì, naturalmente, la compensazione di quelle del primo grado, in ragione della cassazione della sentenza di appello sul punto).

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio nei confronti di F.A. e della Unipolsai S.p.A.;

– pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di S.O.C. e Sa.An.Al., cassa la sentenza impugnata con riguardo al capo relativo alle spese del doppio grado e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., compensa integralmente tali spese tra le suddette parti;

– rigetta per il resto il ricorso;

– compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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