Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5019 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21851-2014 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE

CADORNA 22 presso lo studio dell’avvocato ROBERTO STARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PALUMBO, MAURO

MAROLLA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 684/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. N.G. impugnava l’iscrizione ipotecaria notificatagli il 25 febbraio 2010 da Equitalia Sud per conto della Provincia di Latina, eccependo che l’iscrizione era da ritenersi illegittima perchè non preceduta da intimazione di pagamento. Il contribuente eccepiva altresì la decadenza dell’amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo le somme portate nelle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria;

2. l’impugnazione, respinta dalla adita commissione tributaria provinciale di Latina, veniva del pari respinta dalla commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza emessa il 6 febbraio 2014, n. 684. I giudici di appello affermavano che al momento in cui l’iscrizione de qua era stata effettuata non vi era alcun obbligo per l’agente della riscossione di dare preventivo avviso al debitore posto che tale obbligo era stato introdotto solo con D.L. n. 70 del 2011, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, entrata in vigore il giorno successivo e non retroattiva. Affermavano altresì che la contestazione riguardo alla decadenza dell’amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo le somme portate nelle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria non era proponibile con l’impugnazione dell’iscrizione poichè avrebbe dovuto essere proposta mediante l’impugnazione delle cartelle;

3. il contribuente ricorre, con due motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale;

4. Equitalia Sud ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per avere la commissione negato la necessità che l’iscrizione ipotecaria fosse preceduta da intimazione di pagamento;

2. con il secondo motivo di ricorso, il contribuente ribadisce l’eccezione di decadenza;

3. il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte, con decisioni cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 70 del 2011, convertito dalla L. n. 106 del 2011) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez. Un. 19667 de118/09/2014; Cass. 5577 del 26 febbraio 2019; Cass. n. 13115 del 14/4/2016; Cass. n. 23875 del 23/11/2015);

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè non ha riguardo al contenuto della decisione impugnata. La commissione tributaria regionale ha dichiarato l’inammissibilità della contestazione sollevata dal contribuente riguardo al mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, del termine di decadenza previsto per l’iscrizione a ruolo delle somme portate nelle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria sul rilievo che detta contestazione avrebbero dovuto essere fatta valere mediante l’impugnazione delle cartelle. Con il motivo in esame, tale dichiarazione e tale rilievo -che peraltro costituiscono esatta applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – non sono attaccati (il motivo prospetta la semplice riproposizione della contestazione);

5. in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e annullamento della iscrizione ipotecaria;

6. le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza riguardo alla questione sollevata con il primo motivo di ricorso si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso stesso.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente e annulla la iscrizione ipotecaria;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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