Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5019 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 24/02/2021), n.5019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23079/2019 proposto da:

J.K., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ROMA (OMISSIS) – SEZ. DI ANCONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.K., cittadino del (OMISSIS), propose, innanzi alla Commissione Territoriale di Roma, Sezione di Ancona, domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.2. 1.1. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Ancona.

1.2. Per quel che rileva nel giudizio di legittimità, la corte di merito accertò che in Gambia non sussisteva una situazione di violenza generalizzata e che il ricorrente non versava in condizioni di vulnerabilità tali da legittimare il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso J.K., sulla base di due motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per motivazione apparente in ordine all’insussistenza in Gambia di una situazione di conflitto generalizzato in quanto mancante di riferimento alle informazioni aggiornate sul paese d’origine.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede espressamente che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (…) sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale.

1.3. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione. Tale accertamento va compiuto alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente, elaborate da fonti ufficiali. Pertanto, è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione e non limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, n. 13772; Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, n. 13253; Cassazione civile sez. II, 20/05/2020, n. 9230).

1.4. Nella specie, la corte di merito ha escluso la sussistenza in Gamba di una situazione di conflitto generalizzato senza indicare le fonti da cui ha tratto detta informazione.

1.5. Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

3. Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al diniego del riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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