Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5019 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5019 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 20522-2016 proposto da:
ARMENI MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato
TOMMASINA MAZZONE, rappresentata e difesa ex art. 86
c.p.c. dall’avvocato MARIA CONCETTA ARMENI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– con troricorrente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositato il 20/06/2016;

4.2

Data pubblicazione: 02/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell’8 maggio 2015 presso la Corte d’Appello di
Reggio Calabria la ricorrente avvocato Maria Concetta Armeni

riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile
svoltosi davanti al Giudice di pace di Messina (2006 – 2007), il
Tribunale di Messina (2007 – 2010) e la Corte di Cassazione
(2010 – 2014).
Il consigliere delegato della Corte d’Appello di Reggio Calabria,
con decreto del 20 luglio 2015, rigettò la domanda, ritenendo
omessa l’integrazione della documentazione richiesta all’istante
con provvedimento del 16 maggio 2015 (il cui termine,
inizialmente fissato in dieci giorni, era poi stato prorogato di
ulteriori quindici giorni). Propose opposizione l’avvocato
Armeni, assumendo che la sollecitata integrazione documentale
fosse avvenuta. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con
decreto del 20 giugno 2016, respinse l’opposizione,
evidenziando come l’avvocato Armeni avesse dapprima
prodotto, in data 28 maggio 2015, copia del ricorso per
cassazione e della sentenza di cassazione, nonché attestazione
della cancelleria del Giudice di pace di Messina di mancato
rinvenimento del fascicolo d’ufficio, quindi ancora il 29 maggio
2015 la nota di iscrizione a ruolo, il controricorso ed il verbale
dell’udienza di discussione del giudizio di cassazione;
mancavano invece, come accertò la Corte d’Appello, tutti gli
atti del primo grado del giudizio presupposto, ovvero quanto
meno la citazione e la comparsa di risposta davanti al Giudice
di pace, atti che risultavano contenuti nel fascicolo di parte

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chiese la condanna del Ministero della Giustizia all’equa

dell’avvocato Armeni depositato nel processo d’appello innanzi
al Tribunale.
Per la cassazione di questo decreto l’avvocato Armeni ha
proposto ricorso sulla base di due motivi, mentre il Ministero
della Giustizia si difende con controricorso.

produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione – fatta
eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza
impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso – gli
atti del processo presupposto allegati al ricorso e non già esibiti
in copia autentica nella fase monitoria e di opposizione,
secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, della legge 24
marzo 2001, n. 89.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, legge n. 89/2001,
dell’art. 6 C.E.D.U. e dell’art. 112 c.p.c., mentre il secondo
motivo si duole dell’omesso esame della documentazione
integrativa prodotta, ritenendo che la Corte di Reggio Calabria
avrebbe dovuto reputare sufficiente l’attestazione di cancelleria
di mancato reperimento del fascicolo d’ufficio di primo grado,
neppure occorrendo copie autentiche della citazione e della
comparsa di risposta inerenti al giudizio innanzi al Giudice di
pace, in quanto la domanda di equa riparazione si riferiva
esclusivamente ai gradi successivi.
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la
loro connessione e sono infondati.
L’art. 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come
sostituito dall’art. 55, comma 1, lett. c, d.l. 22 giugno 2012,
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che
unitamente al ricorso contenente la domanda di equa
riparazione debba essere depositata copia autentica dei
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Sono inammissibili, stante il divieto, di cui all’art. 372 c.p.c., di

seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le
memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del
giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove
questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Il

applicabilità dei primi due commi dell’art. 640 c.p.c., sicchè il
presidente della corte d’appello, o il magistrato della corte a tal
fine designato, se ritiene insufficientemente giustificata la
domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente,
invitandolo a provvedere alla prova; ove il ricorrente non
risponde( all’invito, il giudice rigetta la domanda con decreto
motivato. Opera anche in tale evenienza il comma 6 dell’art. 3,
e perciò, quando il ricorso e;tato respinto, la domanda non può
essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma
dell’art. 5-ter.
Come questa Corte ha già spiegato, con interpretazione
correttamente richiamata nel decreto impugnato, pur ove sia
stata respinta la domanda con decreto, ex art. 3, comma 6,
legge n. 89/2001, per la sua insufficiente documentazione, il
ricorrente può produrre gli atti e i documenti mancanti nella
successiva fase d’opposizione, in quanto quest’ultima, per la
sua natura pienamente devolutiva, non subordina l’esercizio di
tale facoltà alla previa concessione del termine di cui all’art.
640, comma 1, c.p.c. (Cass. Sez. 6 – 2, 06/11/2015, n.
22763).
E’ agevole dedurre che la doverosa produzione da parte
dell’istante degli atti introduttivi del giudizio presupposto sia
intesa dalla legge come funzionale all’onere sullo stesso
incombente di allegare e documentare l’intera durata dello
stesso giudizio, inclusi i gradi e le fasi eventualmente non
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comma 4 del medesimo art. 3 fa espresso richiamo di

eccedenti gli standard di ragionevolezza, dovendo il giudice
dell’equa riparazione procedere ad una ponderazione unitaria
della durata del processo. La documentazione imposta dal
vigente art. 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ha,
all’evidenza, lo scopo di permettere al giudice le valutazioni,

caso, sull’oggetto dei procedimento e sul comportamento delle
parti, di terzi e del giudice durante il procedimento (art. 2,
comma 2, legge n. 89/2001); nonché quelle, inerenti alla
misura dell’indennizzo, sull’esito del processo, sulla natura
degli interessi coinvolti, sul valore e sulla rilevanza della causa
(art. 2-bis, comma 2, legge n. 89/2001). Quanto alla rilevanza
che in concreto, poi, tale documentazione spieghi ai fini della
decisione sulla domanda di equa riparazione avanzata, si tratta
di apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e
sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti di cui all’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.
La giurisprudenza di questa Corte ha, peraltro, altresì chiarito
come la ricerca officiosa della prova, già prevista dall’originario
art. 3, comma legge n. 89/2001, sia invece inconciliabile con
l’attuale struttura monitoria del procedimento, nel quale la
domanda può, al più, essere integrata dal giudice ai fini della
successiva

pro vocatio ad opponendum.

Correttamente,

dunque, i giudici di merito hanno posto a carico della parte
ricorrente l’onere di documentare in maniera compiuta la
domanda, anche soltanto nella sede del giudizio d’opposizione
(cfr. Cass. Sez. 2, 28/09/2017, n. 22704; ma già Cass. Sez.
6 – 2, 02/09/2014, n. 18539).
Il ricorso va quindi rigettato, regolandosi secondo soccombenza
le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in
dispositivo.
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inerenti all’accertamento della violazione, sulla complessità del

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del
contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di
cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
C 900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio
2018.
Il Presidente
Dott. Stefano Petitti

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