Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5019 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 01/03/2011), n.5019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19208/2007 proposto da:

EUROPEAN AVIA SERVICE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato DI LOLLI NICOLETTA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CIANNAVEI ANDREA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

123, presso lo studio dell’avvocato DETTORI RAIMONDO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MORGANA PAOLO, NASEDDU PAOLO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 27/06/2006 R.G.N. 319/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato LEOPIZZI ANTONELLA per delega CIANNAVEI ANDREA e

NICOLETTA DI LOLLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 27 giugno – 3 luglio 2007, la European Avia Service (E.A.S.) s.p.a.

chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 27 giugno 2009, con la quale la Corte d’appello di Sassari ha confermato la decisione di primo grado di annullamento del licenziamento intimato dalla stessa EAS in data 22 maggio 2002 al proprio dipendente S.P., impiegato di scalo presso l’aeroporto di Alghero Fertilia, con le conseguenze tutte di cui all’art. 18 S.L..

Il S. era stato licenziato per giusta causa con l’addebito di avere, in data 6 maggio 2002, in occasione del turno pomeridiano di lavoro (13 – 21), ingiustificatamente lasciato il posto di lavoro, dopo avere alterato lo strumento aziendale di controllo delle presenze, con l’attestare dolosamente, già al momento dell’ingresso, nel foglio all’uopo predispostoci a sua presenza in servizio sia all’entrata che all’uscita per l’intero turno pomeridiano.

In proposito, la Corte territoriale ha ridimensionato la portata disciplinare della contestata alterazione dello statino presenze, ritenuta meritevole della più grave delle sanzioni disciplinari, ha rilevato che era rimasto incerto il fatto che il lavoratore avesse abbandonato il posto di lavoro prima della fine del turno ed ha comunque considerato che tutt’al più si era trattato di pochi minuti, dopo comunque che il dipendente aveva svolto tutti i compiti affidatigli per la giornata in relazione all’imbarco dell’ultimo volo.

I due motivi di ricorso attengono, rispettivamente, al vizio di motivazione della sentenza impugnata e alla violazione degli artt. 1175, 1362 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, art. 43 c.p., e art. 22 del C.C.N.L. Assoaeroporti.

Resiste alle domande S.P. con rituale controricorso.

La società ha infine depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente sostiene l’incongruità del giudizio formulato dalla Corte territoriale con riferimento alla dolosa compilazione del foglio presenze da parte del dipendente, con l’indicazione, già al momento dell’inizio del servizio, dell’ora di cessazione dello stesso.

In particolare, la Corte avrebbe errato;

– nel distinguere, ai fini della gravità sul piano disciplinare, tale condotta, in quanto ipoteticamente finalizzata, ad esempio, ad evitare di perdere tempo all’uscita dal lavoro, di ricevere contestazioni per la mancata firma all’uscita, etc., da quella intenzionalmente finalizzata a precostituirsi una falsa prova circa la durata della prestazione; l’errore deriverebbe dalla irrilevanza dello scopo perseguito, tra l’altro ipoteticamente indicato nel caso in esame, in quanto questo non escluderebbe la sottrazione al controllo e dal fatto che in sostanza in tal modo il fatto diverrebbe illecito solo quando, a posteriori, fosse scoperta la dolosa compilazione del foglio;

– nel l’aver ritenuto la condotta del dipendente una mera leggerezza, per il fatto che lo statino rimanesse a disposizione dell’azienda durante tutta la durata del turno, mentre il fatto che un superiore potesse accorgersi della violazione non escluderebbe la condotta dolosa, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo;

– nell’avere ritenuto che il grado di accuratezza del sistema di controllo delle presenze (in ipotesi mediante statino o foglio presenze invece che elettronicamente) incida sulla responsabilità della condotta in proposito inadempiente del dipendente;

– nel trascurare il fatto che il S. non aveva dimostrato in giudizio di essere rimasto in ufficio fino alla fine del turno;

– nel l’aver ritenuto attenuante della condotta del S. il fatto che anche altri lavoratori ponessero in essere comportamenti simili.

Col secondo motivo invoca le norme indicate nella rubrica per sostenere che il comportamento accertato a carico del lavoratore configura la negazione dia un elemento essenziale del rapporto di lavoro, alla luce degli standard valutativi esistenti nella realtà sociale nonchè alla luce della norma del C.C.N.L. applicato al rapporto.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente è infondato.

La società ricorrente analizza infatti separatamente, decontestualizzandone peraltro il possibile significato, singoli elementi che la Corte territoriale ha analizzato nell’iter argomentativo che l’ha condotta a concludere che la condotta inadempiente del S., sebbene ritenuta sanzionabile sul piano disciplinare con la più grave delle sanzioni non concreti una mancanza talmente grave da essere riconducibile alla nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Ritenuta quindi l’erroneità della motivazione della sentenza, la ricorrente chiede se la condotta del lavoratore, ove correttamente ricostruita e valutata, sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, come specificata in relazione a parametri valutativi desunti dalla coscienza sociale (cfr. in proposito Cass. 15 aprile 2005 n. 7838) e a quella indicata nella contrattazione collettiva applicabile.

Le censure trascurano in realtà il concreto accertamento della condotta censurata operato dalla sentenza impugnata, attraverso la considerazione di una serie di circostanze ritenute nel loro complesso significative di una minore rilevanza disciplinare di tale condotta, proprio sulla base della valorizzazione di fattori esterni di specificazione del parametro normativo relativo alla nozione di giusta causa o giustificato motivo.

Il ragionamento della Corte territoriale muove infatti dalla corretta considerazione che in tema di licenziamento disciplinare la gravità della condotta contestata del lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva sia del suo contenuto obiettivo che della sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento e all’intensità dell’elemento volitivo (cfr. al riguardo, per tutte, Cass. 12 aprile 2010 n. 8641).

Ciò premesso, il giudice di appello ha anzitutto rilevato come, nel caso di specie, introdotte nuove procedure per la rilevazione della presenza dei lavoratori, le relative precise disposizioni aziendali di fatto fossero state disattese, nel periodo iniziale di applicazione (cui è collocabile anche l’episodio esaminato) e quindi in una fase di rodaggio, da alcuni dipendenti, i quali, per ragioni, accertate dal giudice di primo grado (in alcuni casi, lo statino presenze non era stato rinvenuto al momento dell’uscita, vi erano state discussioni su come compilarlo, etc.), comunque non riconducibili all’intendo di evitare il controllo sull’osservanza dell’orario, indicavano nel foglio presenze, al momento dell’inizio del turno, anche l’orario previsto per la fine del turno, lasciando comunque il foglio a disposizione dell’azienda per eventuali controlli.

La insostenibilità di una dolosa fraudolenta alterazione del foglio presenze da parte del S. sarebbe inoltre confermata, secondo la Corte territoriale, dal fatto che in giudizio era rimasta incerta l’effettività del contestato suo allontanamento dal servizio prima del termine del turno (l’onere probatorio del quale gravava sulla società: cfr., ad es., Cass. 23 febbraio 2009 n. 4368) e dal rilievo che comunque si sarebbe trattato di un anticipo di pochi minuti, quando il dipendente aveva ormai terminato le operazioni affidategli nel turno.

Da qui la valutazione finale, attinta con giudizio di merito adeguatamente motivato dagli elementi probatori acquisiti in giudizio, nel senso che si sarebbe trattato di una sicura mancanza disciplinare da parte del lavoratore, ma non tale da meritare la sanzione espulsiva, in assenza di un consapevole intento elusivo del controllo e pertanto ritenuta adeguatamente sanzionabile con cinque giorni di sospensione (come operato dal giudice di primo grado).

Questa complessa articolata valutazione dei giudici di merito è stata censurata attraverso l’atomistica considerazione dei singoli elementi di valutazione, con conseguente dissolvenza della portata e del significato reali degli stessi e quindi in maniera inefficace secondo i parametri di valutazione riferibili al vizio denunciato di difetto di motivazione.

11 non avere congruamente investito la qualificazione della condotta, operata dai giudici di merito alla stregua dell’iter argomentativo in proposito realmente sviluppato, si ripercuote anche sulla fondatezza del secondo motivo di ricorso, da escludere in quanto esso assume a dato di riferimento da sottoporre a valutazione un fatto sostanzialmente diverso da quello accertato dai giudici e da questo valutato nei modi indicati.

Concludendo, il ricorso va pertanto respinto.

La considerazione della rilevata gravità (seppure minore rispetto a quanto valutato in buona fede dalla ricorrente) della mancanza commessa dal resistente giustifica la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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