Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5018 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13897-2014 proposto da:

B.M., M.C. coniuge di B.M. e

M.D. figlia della Sig.ra B., domiciliati ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINA FUNDARO’ giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), ASSESSORATO SANITA’ REGIONE

SICILIA, AUSL (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

– ricorrenti incidentali –

contro

B.M., M.C., M.D., AUSL N.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 299/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO per l’avvocatura dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto dei motivi 1-3-4 del

ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2002, B.M., M.C. e M.D. convennero in giudizio il Ministero della Salute, l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia e la A.U.S.L. n. (OMISSIS), per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a causa dell’infezione da HCV contratta dalla signora B. (rispettivamente moglie e madre di C. e M.D.) in conseguenza di una trasfusione somministrata nel 1975 presso l’Ospedale Civico di Palermo.

Esposero che, nel 1989, era stata diagnosticata alla B. una epatite cronica persistente da “verosimile virus non-a non-b”; nel 1991, a seguito di ulteriori accertamenti, per i quali era stato necessario il ricovero ospedaliero, le era stata diagnosticata una epatite cronica persistente “anzi HCV positiva” ed effettuata terapia interferonica; in data 22 aprile 1994, pur non essendosi ancora stabilizzata la patologia e non essendo ancora state individuate le cause, la B. aveva chiesto al Ministero l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992; il 21 marzo 1996 le era stato trasmesso l’esito dell’accertamento della commissione medica, con il quale veniva riconosciuto il nesso di causalità tra la trasfusione subita e la epatopatia cronica HCV correlata; con raccomandate spedite il 29 gennaio 1999 la B. aveva chiesto al Ministero della Sanità sia l’assegno una tantum, ex L. n. 238 del 1997, sia il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti; con atto notificato il 10 novembre 1999, la B. aveva convenuto una prima volta in giudizio il Ministero della Salute dinanzi al Tribunale di Roma, giudizio poi abbandonato.

Si costituirono in giudizio il Ministero della Salute e l’Assessorato regionale, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto azionato e l’insussistenza della responsabilità dell’Amministrazione, essendo stata somministrata la trasfusione quando le conoscenze della scienza medica non avrebbero consentito di evitare il contagio.

La causa venne istruita mediante CTU medico-legale.

In corso di causa, la B. documentò il mutamento delle proprie condizioni di salute, per l’insorgenza di cirrosi epatica.

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, con la sentenza n. 448/2012, respingendo implicitamente l’eccezione di prescrizione, rigettò nel merito la domanda osservando che il contagio era avvenuto prima ancora che fosse individuato il virus causativo della patologia, risultando perciò insussistente la colpa del Ministero.

2. La decisione, seppur sulla base di un percorso logico-argomentativo diverso, è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 299/2013 del 27 febbraio 2013.

La Corte, infatti, ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, facendo decorrere la prescrizione quinquennale dal 1991, data in cui la signora B. era stata sottoposta a terapia interferonica, ed evidenziando che, all’epoca, la comunità scientifica era perfettamente al corrente della trasmissibilità del virus dell’epatite mediante sangue e/o derivati e che, pertanto, non fosse ragionevole giustificare l’ignoranza e l’inerzia nell’acquisire informazioni di chi, nei primi anni 90 avesse avuto notizia di essere affetto da epatite HCV.

3. Avverso tale decisione, propongono ricorso in Cassazione la B. ed i M., sulla base di quattro motivi. I ricorrenti hanno depositato memoria.

3.1 Resistono con controricorso il Ministero e l’Assessorato, i quali, con il medesimo atto propongono ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti principali lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2944, 2946 e 2947 c.c.”, la “nullità della sentenza per travisamento dei fatti” e l’omesso esame di fatto decisivo”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto coincidere il dies a quo della prescrizione con quello delle diagnosi del 1989 e del 1991, sebbene tali diagnosi non facessero alcun riferimento nè alle cause, nè al responsabile del danno, nè alla effettiva gravità del medesimo danno.

Il giudice del merito si sarebbe così discostato dall’insegnamento espresso dalle SS.UU. con le sentenze nn. 581/2008 e 576/2008, secondo cui, per individuare il dies a quo, occorre effettuare una rigorosa analisi delle informazioni cui la vittima ha avuto accesso, o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, per verificare se esse erano idonee a consentire una conoscenza ragionevolmente completa circa i dati necessari per l’instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causalità e le azioni/omissioni rilevanti).

4.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1228, 1310, 2935, 2943, 2944, 2946 e 2947 c.c.”, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo”. Prescrizione decennale. Responsabilità della struttura ospedaliera.

La Corte di Appello di Palermo avrebbe omesso di esaminare la posizione degli enti gestori della struttura ospedaliera (o l’avrebbe implicitamente equiparata a quella del Ministero della Salute), i quali rispondono nei confronti del paziente a titolo contrattuale, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del termine di prescrizione decennale, mai spirato essendosi interrotta la prescrizione anche rispetto a tali enti sia in occasione del riconoscimento, da parte del Ministero, del nesso di causalità tra trasfusione e contagio, avvenuto nel 1996, sia con la richiesta risarcitoria, rivolta dalla B. al medesimo Ministero nel 1999.

4.3. Con il terzo motivo del ricorso principale, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.pc., artt. 2935, 2946 e 2947 c.c.”, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo”.

La Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata in corso di causa, per l’accertamento della responsabilità dei convenuti relativamente alla cirrosi epatica patita dalla B..

In relazione a tale patologia, totalmente autonoma rispetto all’epatite, decorrerebbe un nuovo ed autonomo dies a quo, non potendosi ritenere prescritto il diritto al risarcimento di un danno nuovo e diverso verificatosi in corso di causa.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2944 e 2947 c.c., Art. 6 CEDU e art. 117 Cost.”, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo”.

Alcune sentenze CEDU solleciterebbero a rimeditare il principio delle SS.UU. secondo cui la presentazione della domanda di indennizzo ex art. 210 del 1992, seppur non idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sarebbe comunque idonea ad individuare nel danneggiato una consapevolezza adeguata e quindi a costituire il dies a quo per azionare il diritto al risarcimento.

Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avrebbe di recente affermato che, in ipotesi di danno alla persona, costituisce violazione dell’art. 6 della CEDU far decorrere la prescrizione da un momento diverso da quello in cui soggettivamente, il danneggiato ha avuto modo di rendersi conto dell’effettiva entità del danno in tutta la sua portata e dei diritti risarcitori che poteva far valere.

I ricorrenti sollevano altresì eccezione di legittimità costituzionale delle norme richiamate in rubrica per contrasto con l’art. 6 della CEDU e l’art. 117 Cost.

5.1. Il primo e il quarto motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, e sono entrambi infondati.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, la data di presentazione della domanda amministrativa ex L. n. 210 del 1992 (e non la successiva data di comunicazione del responso delle Commissioni medico-ospedaliere competenti in materia di indennizzo) costituisce il limite ultimo oltre il quale si deve necessariamente ritenere che il danneggiato abbia acquisito un apprezzabile grado di affidabilità sulla sussistenza dei presupposti della sua azione risarcitoria, cioè non solo il danno alla salute ma anche la sua potenziale riconducibilità alla condotta colposa della controparte (fin da Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; v. pure, tra le altre: Cass. 23 maggio 2011, nn. 11301 e 11302; Cass., ord. 5 luglio 2011, n. 14694; Cass. 13 luglio 2011, n. 15391; Cass. 30 agosto 2013, n. 19997; Cass. 29 novembre 2013, n. 26791; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1229; Cass., ord. 4 marzo 2014, n. 4992; Cass. 14 marzo 2014, n. 5953).

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito. (Cass. civ. Sez. 6 – 3, 18/11/2015, n. 23635; Cass. n. 10291 del 2015).

E, nella specie, la sentenza di appello ha valutato che la specifica diagnosi della malattia era avvenuta al più tardi nel 1991, ovvero in un’epoca in cui la comunità scientifica era perfettamente al corrente della trasmissibilità del virus dell’epatite mediante sangue e/o emoderivati, come accertato dalla c.t.u. ed inoltre desumibile dall’intensa sequenza di prescrizioni che il Ministero aveva impartito a tutte le strutture sanitarie a partire dalla seconda metà degli anni ‘60, per evitare che soggetti con determinate alterazioni dei valori del sangue fossero utilizzati come donatori, ed ha quindi correttamente ritenuto che l’inutile decorso del termine di prescrizione fosse da imputare a colpevole inerzia della B. nell’acquisire informazioni.

La sentenza della Corte di Appello di Roma del 2013 citata dai ricorrenti costituisce una fattispecie particolare, non applicabile alla vicenda in esame.

In quel caso, infatti, la Corte di Appello ha ritenuto di potersi ragionevolmente escludere che, al momento della presentazione della domanda di indennizzo, il danneggiato avesse la conoscenza certa, acquisita ed indubbia, del nesso causale tra epatite e trasfusioni, sulla base della storia clinica del medesimo danneggiato, sottoposto a trasfusioni per far fronte ad una gravissima compromissione della funzionalità epatica, dovuta non all’epatite, ma ad una patologia diversa e pregressa.

Pertanto quando i genitori del malato, all’epoca minorenne, avevano domandato l’indennizzo, avrebbero potuto rappresentarsi come possibile causa dell’epatite non solo le trasfusioni, ma anche la patologia pregressa, che aveva rese necessarie quelle trasfusioni.

Nè giustificano una decisione differente le richiamate pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le quali si limitano ad affermare il principio, già presente nel nostro ordinamento, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento da parte di soggetti che assumano di aver contratto infezioni a seguito di emotrasfusioni non inizia a decorrere automaticamente dal momento in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o da quello in cui la malattia si manifesta all’esterno, dovendosi dare rilievo alla conoscibilità dello stesso danno (in tutti i suoi elementi costitutivi) da parte del danneggiato, ancorata a parametri obiettivi quali l’ordinaria diligenza e il livello di conoscenze scientifiche dell’epoca, da apprezzare non in relazione al soggetto leso, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta, o avrebbe dovuto rivolgersi, la persona lesa. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dalla ricorrente.

5.2. Anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale possono essere esaminati insieme e sono infondati.

Al riguardo, occorre preliminarmente dichiarare l’ammissibilità di tale motivo.

Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già più volte affermato che, se, come nel caso, la parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (Cass. civ. Sez. 3, 20/04/2010, n. 9325).

Nel merito, viene in rilievo il rapporto paziente/struttura ospedaliera (quale contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità). A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento fissate dagli artt. 1218 e 1176 c.c., in riferimento a forme di responsabilità autonome della struttura ospedaliera, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano la fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla sola struttura sanitaria (a partire da Sez. Un. n. 9556 del 2002).

In forza del contratto di spedalità, la struttura si impegna a fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, tra i quali, evidentemente, rientra pure quella di fornire sangue non infetto.

Di conseguenza, nel caso di specie, deve ritenersi che il titolo in base al quale sono chiamati a rispondere l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, nonchè la AUSL (OMISSIS) (prima USL (OMISSIS)), i quali gestivano la struttura ospedaliera dove è avvenuta la trasfusione del sangue infetto, sia di natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.

Tale termine tuttavia risulta essere spirato nei confronti dei predetti enti perchè l’effetto interruttivo spiegato dalla richiesta di risarcimento, inviata nel 1999, è solo nei confronti del Ministero della Salute e certo non può valere ad interrompere la prescrizione nei confronti di un ente terzo quale è la Usl. Altrettanto è a dirsi per la citazione del 10 novembre 1999 nei confronti del solo Ministero (giudizio poi abbandonato). Inoltre, come sopra detto, la data di decorrenza della prescrizione decorre dalla data della terapia interferonica (1991), momento in cui la ricorrente ha avuto consapevolezza della malattia e di tutte le sue conseguenze, e la Usl è stata citata in giudizio il 27 giugno 2002.

Per quanto riguarda poi il momento dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno questa Corte ha distinto a seconda che si tratti di fatto illecito, che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, ovvero che si tratti di illecito c.d. permanente, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo oltre la produzione del danno e lo alimenta per tutta la sua durata.

Nel primo caso, secondo il costante indirizzo di questo Giudice di legittimità (ex plurimis: Cass. n. 21500/2005 Cass. n. 6515/2004; Cass. n. 17940/2003; Cass. n. 7937/2000), la prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente alle ulteriori conseguenze dannose decorre dal verificarsi di questa ultime solo a condizione che le medesime non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, ma la manifestazione di lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile, poichè il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il termine iniziale di prescrizione.

Nella fattispecie, la trasformazione dell’epatite cronica in cirrosi epatica rappresenta una conseguenza dell’evoluzione della malattia di cui la B. era a conoscenza sin dall’inizio della terapia interferonica (1991). Tale assunto è stato anche confermato dalla CTU espletata in primo grado, che ha riconosciuto che l’evoluzione della malattia nel 20% dei casi può degenerare verso la cirrosi (…), ma che dipende dalla variabilità soggettiva (…).

6.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Ministero e l’Assessorato lamentano “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relzione all’art. 360 c.p.c. n. 3.

La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la responsabilità colpevole del Ministero si possa far risalire già a metà degli anni ‘60.

Tale conclusione si scontrerebbe con la pacifica letteratura medica, secondo la quale i virus epatici sarebbero distinti tra loro e diversi sarebbero i test rivelatori.

In ogni caso, nessuna responsabilità colpevole potrebbe essere addebitata al Ministero per danni da emotrasfusioni effettuate in data antecedente alla scoperta del virus HBV (1978), essendo ancora ignoto, in quella data, il rischio di contagio epatico da trasfusione e, in ogni caso, essendo impossibile conoscere con esattezza le condizioni del sangue dei donatori.

6.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte di Appello, nel riconoscere la responsabilità del Ministero, non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di cause di giustificazione (il consenso dell’avente diritto, lo stato di necessità o di forza maggiore o l’esercizio di attività lecita e/o autorizzata) che avrebbero reso il fatto lecito sotto il profilo penale ed extrapenale, stante l’unitarietà dell’ordinamento giuridico.

L’Amministrazione, dunque, non avrebbe potuto porre vincoli all’operato dei sanitari, che erano obbligati ad eseguire la prestazione medica (la trasfusione) in adempimento dell’obbligo di tutela della salute dei pazienti, che configura l’ipotesi di cui all’art. 51 c.p..

Il ricorso incidentale è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

7. Pertanto la Corte rigetta il ricorso principale, e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

8. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso principale, e dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200,00. Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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