Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5018 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21204-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO SIGNORE;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1355/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.P. impugnava l’iscrizione ipotecaria notificatale il 16 marzo 2010 da Equitalia Sud per conto della Agenzia delle Entrate, eccependo che una delle due sottostanti cartelle di pagamento – la n. (OMISSIS) – non le era stata notificata, che i residui crediti portati nell’altra cartella e a garanzia dei quali l’iscrizione ipotecaria era stata effettuata erano di importo inferiore alla soglia (ottomila Euro) solo al di sopra della quale l’iscrizione avrebbe potuto essere presa e che l’iscrizione era altresì illegittima perchè non preceduta da intimazione di pagamento;

2. L’impugnazione, respinta dalla adita commissione tributaria provinciale di Latina, veniva accolta dalla commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza emessa il 3 marzo 2014, n. 1355. I giudici di appello affermavano che la cartella n. (OMISSIS) non era stata ritualmente notificata perchè il messo notificatore, come risultava dalla relata di notifica, aveva dichiarato l’irreperibilità della contribuente presso il suo indirizzo di (OMISSIS), ed aveva proceduto a depositare la cartella nella casa comunale laddove invece, posto che tale indirizzo corrispondeva effettivamente ed incontestatamente a quello di residenza e domicilio della contribuente, avrebbe dovuto dichiarare la contribuente solo momentaneamente assente e procedere quindi ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Affermavano inoltre che l’iscrizione ipotecaria non era stata preceduta da intimazione di pagamento così come avrebbe invece dovuto essere ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50;

3. Equitalia Sud ricorre per la cassazione della sentenza sopra detta, in base a tre motivi;

4. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva;

5. la contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, Equitalia Sud lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, per avere la commissione regionale, decidendo per l’annullamento totale dell’iscrizione, implicitamente affermato la propria giurisdizione laddove invece avrebbe dovuto riconoscersene priva relativamente ai crediti di natura non tributaria portati nella cartella;

2. il motivo è inammissibile. La ricorrente ha dedotto di avere sollevato la eccezione di parziale difetto di giurisdizione nel primo grado di giudizio. Il giudice di primo grado, per quanto dice la stessa ricorrente, non ha accolto l’eccezione dichiarandola assorbita. La ricorrente non deduce di avere sollevato l’eccezione di nuovo in appello, sicchè vale la regola contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, secondo cui le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. L’eccezione non può essere quindi riproposta in questa sede;

3. con il secondo motivo di ricorso, Equitalia lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e 50, per avere la commissione affermato la necessità che l’iscrizione ipotecaria fosse preceduta da intimazione di pagamento;

4. il motivo è infondato. Questa Corte, con decisioni cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez. Un. 19667 de118/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016);

5. il secondo motivo di ricorso va pertanto rigettato e a ciò consegue il rigetto del ricorso, restando il terzo motivo – con cui Equitalia lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 77, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere la commissione errato nel ritenere non avvenuta la notifica delle cartella n. (OMISSIS) – assorbito;

6. nulla sulle spese non avendo le parti intimate svolto difese;

7. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del art. 13, comma 1-quater, T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto;

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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