Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5018 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 01/03/2011), n.5018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso RG n. 12153/2007 proposto da:

BANCO DI SICILIA Società per Azioni, facente parte del gruppo

bancario Capitana, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Avv. G.M., giusta procura per atto notaio Ugo Serio di

Palermo del 16.05.2003 Rep. n. 62323, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Po n. 25/B, presso lo studio dell’Avv. Pessi Roberto, che

la rappresenta e difende per procura speciale notaio UgoiTerio di

Palermo del 13 .04.2007 Rep. n. 70113;

– ricorrente –

contro

C.C.;

BANCA POPOLARE DI LODI (già BANCA MERCANTILE ITALIANA S.p.A. – ex

BANCA DEL SUD), ora Banca Popolare Italiana S.p.A. Soc. Coop, in

persona del legale rappresentante pro tempore, – CAPITALIA S.p.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

nonchè sul ricorso RG n. 16434/2007 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto n.

142/C, presso lo studio dell’Avv. Simona Prudente, rappresentato e

difeso dall’Avv. Gaetano Sorbello del foro di Messina come da procura

a margine del controricorso;

contro

CAPITALIA S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. G.

C., elettivamente domiciliata in Roma, Po n. 25/B, presso lo

studio dell’Avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale per atti notaio Antonio Maria Zappone di Roma del

18.06.2007 Rep. n. 83977;

– controricorrente a ricorso incidentale –

– BANCO DI SICILIA Società per Azioni, facente parte del gruppo

bancario Capitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Avv. G.M., giusta procura per atto notaio Ugo Serio di

Palermo del 16.05.2003 Rep. n. 62323, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Po n. 25/B, presso lo studio dell’Avv. Roberto Pessi, che

la rappresenta e difende per procura speciale notaio Ugo serio di

Palermo del 13.04.2007 Rep. n. 70113;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A., (già Banca Mercantile Italiana, ex

Banca del Sud), ora Banca Popolare Italiana S.p.A. Soc. coop, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 148/06 della Corte di Appello di

Messina del 9.02.2006/27.04.2006 nella causa iscritta al 153 R.G.

dell’anno 2001.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.01.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Serrani Tiziana, per delega dell’Avv. Roberto Pessi, per

la ricorrente principale;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Basile

Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Messina con sentenza n. 307 del 2000 rigettava il ricorso proposto da C.C. nei confronti del Banco di Sicilia S.p.A. e della Banca Mercantile Italiana, volta ad ottenere l’inquadramento nel profilo professionale di vice-direttore dal 29.03.1993 o, in subordine, dal 1.06.1994.

Tale decisione, appellata dal C., è stata riformata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 148 del 2006, che ha riconosciuto il diritto dell’appellante al grado di funzionario dal 23.10.1994, con condanna de Banco di Sicilia e della Banca Popolare di Lodi (incorporante della Banca Mercantile Italiana S.p.A.) al pagamento a favore dell’appellante della somma di Euro 44.068,89, oltre interessi. La Corte territoriale, premesse le vicende societarie di incorporazioni e cessioni susseguitesi nel tempo e rigettata l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata – nel corso del giudizio di appello – dal Banco di Sicilia e da Capitalia, accoglieva la domanda del C. intesa al superiore inquadramento.

La Corte in particolare osservava che il C. aveva svolto mansioni superiori per un periodo eccedente i tre mesi, in esso compreso il periodo lavorato presso l’agenzia di Reggio Calabria, per la quale erano previste in organico sei unità, tra cui doveva essere compreso anche il dipendente R., non rilevando il fatto che quest’ultimo fin dalla sua assunzione era stato assegnato a Messina.

Il Banco di Sicilia ricorre per cassazione con due motivi. Il C. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale contrastato dal Banco di Sicilia e da Capitana. Le altre parti intimate non si sono costituite. Hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c. il Banco di Sicilia e il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro a stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la Banca di Sicilia S.p.A. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111, 303 e 305 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare la censura si appunta preliminarmente contro la statuizione dell’impugnata sentenza, laddove si sostiene che, nel caso di successione a titolo particolare del diritto controverso, tra dante causa ed avente causa si configurerebbe una ipotesi di litisconsorzio necessario. Ciò posto, la ricorrente eccepisce l’erroneità in diritto di tale pronuncia in relazione all’art. 111 c.p.c., affermando che, di fronte ad un’impugnazione proposta dal C. e alla riassunzione del giudizio susseguente ad incorporazione – il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere che il giudizio non era stato riassunto tempestivamente nei confronti di Capitalia, nella sua qualità di successore a titolo universale dell’estinto Banco di Sicilia. Orbene, secondo la ricorrente, vi erano tutti i presupposti per l’accoglimento di tale eccezione, sollevata dapprima dal Banco di Sicilia e poi da Capitalia, di estinzione per mancata tempestiva riassunzione.

Il motivo è infondato.

Il Banco di Sicilia nel ricorso principale e nel controricorso a ricorso incidentale del C. sostiene che era stata tempestivamente dedotta l’eccezione di estinzione del giudizio – per mancata tempestiva riassunzione – “prima di ogni altra difesa” ex art. 307 c.p.c., u.c. nella formulazione previgente alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 15, lett. a).

Sennonchè tale eccezione risulta essere stata proposta con le note del 26.04.2005 e successivamente illustrata con le note del 9.9.2005 del Banco di Sicilia, ma non risulta essere stata sollevata nella comparsa di risposta della stessa banca, primo atto difensivo dopo la notifica – in data 4.03.2003 – del ricorso in riassunzione, depositato il 17.01.2003. Nè il ricorso per cassazione allega specificamente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, l’atto, ossia la comparsa, su cui la censura si fonda.

Nè può essere presa in considerazione ed esaminata in sede di legittimità la analoga doglianza di Capitalia in ordine all’eccezione di estinzione del giudizio – contenuta nel controricorso a ricorso incidentale -, in quanto tale banca non ha impugnato con ricorso per cassazione la statuizione del giudice di appello di rigetto dell’anzidetta eccezione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del CCNL 22.11.1990 e degli artt. 1362 e ss., dell’art. 2103 c.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata ha fatto non corretta interpretazione ed applicazione della richiamata norma collettiva, per avere ritenuto che il dipendente R. andasse compreso nell’organico dell’Agenzia di Reggio Calabria, benchè, per tutto per tutto il periodo in cui il C. fu preposto a tale agenzia, lo stesso R. fosse stato assegnato a Messina.

La censura non coglie nel segno e non merita di essere condivisa, giacchè si traduce in un diverso apprezzamento rispetto alla valutazione del giudice di appello, senza che sia stata fornita alcuna indicazione dei criteri ermeneutica violati, apprezzamento non consentito in sede di legittimità e che comunque non scalfisce le puntuali argomentazioni del giudice di appello.

4. Da parte sua il controricorrente C. ha proposto ricorso incidentale con il quale ha contestato la censura mossa dalla ricorrente principale contro la statuizione della sentenza impugnata relativa al rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio. Così sostanzialmene presentando solo un controricorso.

5. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale del controricorrente C..

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano, a carico del Banco di Sicilia e di Capitalia ed a favore del controricorrente C., come da dispositivo.

Nessuna statuizione per le spese nei confronti degli altri intimati.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il Banco di Sicilia S.p.A. e Capitalia S.p.A. al pagamento a favore del controricorrente C. delle spese, che liquida in Euro 25,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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