Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5017 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12373/2014 proposto da:

S.P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SICILIA 137, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA SOLDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BENITO SCHITO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato PATRIZIA SOLDINI;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO, per l’Avvocatura dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del gennaio 2008, S.T.P. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al contagio con il virus HCV patito a seguito di trasfusioni con sangue infetto da lui subite negli anni (OMISSIS), in occasione di ricoveri presso l’ospedale civile di (OMISSIS).

Aggiunse, a sostegno della domanda, che la positività agli anticorpi HCV era stata diagnosticata nell’anno (OMISSIS) e che aveva, in data 19 settembre 1997, inoltrato domanda amministrativa per il riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, poi accolta come da comunicazione della Commissione medico-Ospedaliera dell’anno 2002.

In accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal convenuto Ministero, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1209/2010, rigettò la domanda, reputando decorso il termine quinquennale di prescrizione computato a far data dalla presentazione della domanda di indennizzo amministrativo; la decisione venne poi confermata dalla Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 357/2013.

Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione, affidandosi a due motivi, S.T.P.; resiste, con controricorso, il Ministero della Salute, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c..

Rileva il ricorrente come la sentenza gravata abbia fatto decorrere il termine di prescrizione (pacificamente quinquennale, nella specie) dalla data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, senza tener conto del fatto che la consapevolezza dell’eziologia post-trasfusionale della malattia debba essere oggetto di concreto accertamento, correlato alle condizioni soggettive della vittima e, nel caso, ricondotta solo al momento del rilascio della certificazione della Commissione medico-ospedaliera all’esito della istanza di indennizzo; talchè, risalendo il responso della Commissione all’anno 2002, considerato l’invio di raccomandata di costituzione in mora nell’anno 2004 (con effetti interruttivi della prescrizione), il credito risarcitorio, all’epoca di proposizione della domanda risarcitoria (cioè nell’anno 2008) non poteva reputarsi estinto.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed erronea applicazione dei principi sull’onere della prova ex art. 2697 c.c., nonchè illogicità, erroneità ed insufficienza della motivazione e violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio.

Assume il ricorrente che incombeva sul Ministero l’onere di specificare gli elementi costitutivi della eccepita prescrizione, e cioè di provare l’oggettiva conoscibilità della riconducibilità causale della malattia alla trasfusione di sangue infetto in un momento anteriore al responso della Commissione medico-ospedaliera, sicchè, in mancanza di detta prova, indeterminato il dies a quo, non poteva ritenersi maturata la prescrizione.

I motivi, suscettibili di congiunta valutazione in quanto afferenti al medesimo tema della estinzione del diritto per prescrizione, sono infondati.

Le doglianze diffusamente articolate dal ricorrente si infrangono infatti, senza proporre letture ermeneutiche suffragate da elementi di novità o originalità, contro un monolitico orientamento di questa Corte la quale, sulla scia delle pronunce rese in sede di composizione del contrasto dalle Sezioni Unite in data 11 gennaio 2008 (dalla n. 576 alla n. 584), ha ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV per fatto doloso o colposo di un terzo (in specie, per effetto di emotrasfusioni con sangue ed emoderivati infetti) è soggetto al termine di prescrizione (quinquennale, se l’azione è spiegata nei confronti del Ministero della Salute, per essere la responsabilità di quest’ultimo di natura extracontrattuale) che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Da questa premessa, l’exordium praescriptionis stato, con unanime indirizzo, individuato al più tardi con la proposizione della istanza amministrativa volta al riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 (per essere in quel momento raggiunto un apprezzabile grado di consapevolezza non solo della malattia, ma anche del nesso causale tra essa e l’emotrasfusione, tanto da invocare quest’ultimo come fondamento della richiesta indennitaria) e non già con la data della comunicazione del responso della Commissione medico-ospedaliera sulla domanda di indennizzo o con gli atti successivi del relativo procedimento amministrativo, eventi riferiti alla diversa prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992 e non coinvolgenti il profilo soggettivo del credito risarcitorio.

Più specificamente, la presentazione della domanda amministrativa di indennizzo segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione della pretesa risarcitoria, dacchè attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria configurabile (danno, evento produttivo di esso, nesso causale): ciò – si badi – non esclude un concreto riferimento agli accertamenti in fatto (tipicamente rimessi al giudice di merito) in relazione alla consapevolezza del danneggiato, ma essa non può spostare ulteriormente in avanti il dies a quo della prescrizione sibbene rilevare in pejus per il danneggiato, qualora sia positivamente provata la conoscenza, in un’epoca precedente l’inoltro dell’istanza amministrativa, della malattia e del suo nesso eziologico all’emotrasfusione (da ultimo, Cass., 25 marzo 2016 n. 5964; Cass., 18 novembre 2015 n. 23635; Cass., 22 maggio 2015 n. 10530; Cass., 22 maggio 2015 n. 10551; Cass., 10 dicembre 2014 n. 25964; Cass., 19 dicembre 2014, nn. 26917-26924; Cass., 19 dicembre 2013 n. 28464; Cass., 18 giugno 2013 n. 15207).

Alla stregua degli illustrati principi, si appalesa la infondatezza delle censure mosse nel libello introduttivo: la Corte salentina cui, quale giudice del merito, tipicamente competeva l’identificazione dei fatti rilevanti ai fini della valutazione di fondatezza della eccezione di prescrizione (in primo luogo, della individuazione del dies a quo) – ha fatto corretto governo delle regole in tema di decorrenza della prescrizione al momento dell’inoltro della domanda amministrativa e, ascritto quest’evento al 19 settembre 1997, ha, in maniera del tutto ineccepibile, reputato trascorso il lasso temporale quinquennale alla data di proposizione dell’azione risarcitoria in primo grado (anno 2008) e, comunque, anche all’epoca, anteriore, dell’invio di missiva di costituzione in mora (risalente all’anno 2004).

3. Disatteso il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità si conforma al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata, alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla integrale refusione in favore del Ministero della Salute delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo complessivo di Euro 8.700,00, oltre spese prenotate a debito.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, Dott. R.R..

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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