Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5017 del 02/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 02/03/2018, (ud. 23/01/2018, dep.02/03/2018),  n. 5017

Fatto

1. Con atto di citazione notificato in data 5 aprile 1995 T.P. e F. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia la Valtenesi S.r.l., affinchè fosse condannata ad arretrare sino alla distanza legale, individuata in metri dieci dal proprio edificio, o a quella superiore, se correlata all’altezza, il fabbricato che la convenuta aveva edificato su di un fondo posto a confine con quello degli attori sito nel Comune di (OMISSIS).

Deducevano che lo strumento urbanistico locale prevedeva una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, e che il manufatto della società distava solo metri 5,35 dal loro preesistente edificio.

Dopo avere ricordato gli sviluppi del precedente procedimento possessorio intentato in relazione alla medesima vicenda, ribadivano che era loro interesse anche ottenere la condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva la società la quale si doleva dell’atteggiamento persecutorio degli attori, e ribadiva l’inapplicabilità della distanza di dieci metri, come peraltro emergeva anche dalla sentenza del TAR che si era pronunciata in ordine alla legittimità del provvedimenti abilitativi della costruzione edilizia.

Inoltre, in epoca successiva alla costruzione, il Comune aveva adottato un piano di recupero del patrimonio edilizio che aveva confermato la legittimità della distanza alla quale si trovava il manufatto.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza dell’11 novembre 2005, pur negando che la sentenza del giudice amministrativo spiegasse efficacia di giudicato nella vicenda, reputava di condividere le valutazioni della stessa, ritenendo che la parete del fabbricato degli attori non potesse essere considerata come finestrata, il che impediva di poter invocare la disciplina richiamata dai T..

A seguito di appello di questi ultimi, la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 847 del 28 giugno 2012, rigettava il gravame compensando le spese di lite.

In tal senso, dopo avere ribadito che la sentenza del Tribunale non aveva affatto inteso riconoscere alla sentenza del giudice amministrativo efficacia di giudicato nella presente controversia, limitandosi a condividerne gli argomenti, quanto alla pretesa degli appellanti di dare applicazione alla previsione di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 attesa anche la mancata inclusione dei fabbricati in una lottizzazione, condizione per apportare una deroga a quanto precisato dalla norma in esame, i giudici di appello osservavano che i due fabbricati si fronteggiavano in realtà solo per un tratto di quattro metri lineari, e che in tale tratto la distanza oscilla tra un minimo di metri 5,27 ed un massimo di metri 5,61.

Tuttavia, ed in difformità anche dall’opinione espressa dal CTU, una volta escluso che il fabbricato della società sia oggetto di mera ristrutturazione, e che possa applicarsi la previsione di cui al n. 3) del citato art. 9 (trattandosi di fabbricati non ubicati in zona C, e che si fronteggiano per meno di dodici metri), pur dovendosi ritenere che quanto disposto dal n. 2 dell’art. 9 operi anche nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata, emergeva che la parete del fabbricato degli attori era priva di finestre (essendo stata eliminata quella che originariamente vi insisteva).

Non rilevava, infatti, che le pareti ab origine fossero munite di finestre, nè che aperture aventi tali caratteristiche si trovino lungo la facciata dell’edifico della società, nel tratto ulteriore a quello dello sviluppo di circa quattro metri lungo il quale i fabbricati effettivamente si contrappongono, in quanto in tal caso non si tratta di parete fronteggiante altro edificio.

Infine, poichè la nozione di parete finestrata appare idonea ad includere solo le aperture che assumano le caratteristiche della veduta, nel breve tratto delle due pareti fronteggiantesi, non si riviene alcuna apertura di tal natura, in quanto quella visibile nelle foto, e presente nella facciata del fabbricato T., non consente la prospectio, in quanto dotata di una griglia metallica che impedisce la possibilità di sporgersi.

2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso T.P. e F. sulla base di cinque motivi.

La Valtenesi S.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

3. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto non dimostrata l’esistenza di finestre nella parete del fabbricato degli attori.

A tal fine si rileva che dalla CTU esperita emergeva che la società aveva realizzato una controparete, provvedendo in tal modo ad occultare le due finestre presenti sulla facciata del vecchio fabbricato, la cui preesistenza era documentata in atti e comprovata anche dalle deposizioni dei testi escussi.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,61 e ss. e 191 e ss. c.p.c. nonchè dell’art. 2700 c.c., in ragione della non corretta valutazione del materiale probatorio ad opera della Corte d’Appello, la quale omettendo di considerare quanto emergeva anche dagli accertamenti svolti dall’ausiliare d’ufficio, che riveste la qualità di pubblico ufficiale, aveva negato la preesistenza di vedute nella proprietà attorea.

Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2 e del Regolamento edilizio del Comune di (OMISSIS).

Si osserva che deve reputarsi del tutto erronea l’interpretazione delle norme in esame effettuata dalla Corte d’Appello, in quanto ai fini dell’applicazione della distanza tra pereti finestrate è sufficiente che le aperture siano presenti anche su una sola delle pareti, e che non sia necessario che le stesse insistano anche nelle parti in cui le due pareti effettivamente si fronteggino.

Poichè la previsione di cui all’art. 9 risulta sostanzialmente riprodotta nel Regolamento comunale di (OMISSIS) – Tabella dei titoli edilizi, la sua applicazione deve avvenire in maniera conforme a quella sostenuta anche in sede di legittimità per la prima norma.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 3 nonchè del Regolamento edilizio del Comune di (OMISSIS), in quanto la sentenza impugnata ha omesso del tutto di esaminare la concorrente domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze in relazione all’altezza del fabbricato più alto tra quelli fronteggiantisi.

Il quinto motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 900 c.c. nella parte in cui, al fine di escludere l’applicazione delle norme invocate dai ricorrenti, la Corte di merito ha ritenuto che l’apertura esistente sulla parete della proprietà attorea non fosse qualificabile come veduta, per la sola presenza di una griglia metallica.

4. Reputa la Corte che abbia portata preliminare ed assorbente, per quanto si dirà oltre, la disamina del terzo motivo di ricorso.

Infatti, come si ricava in maniera piana dalla lettura della decisione gravata, la Corte bresciana ha escluso l’applicabilità dell’art. 9, n. 2 del più volte menzionato DM, ritenendo che sebbene i due fabbricati si fronteggiassero per un tratto lineare di metri quattro, al fine di riscontrare la sussistenza di pareti finestrate, quali presupposte dalla norma in esame (nozione poi di fatto recepita nello strumento urbanistico locale), occorreva avere riguardo alla presenza di aperture, qualificabili in termini di vedute, ma necessariamente nella zona in cui le due pareti effettivamente si fronteggiano, avendo in senso contrario a quanto dedotto dagli appellanti, reputato irrilevante la presenza di finestre lungo la parete del fabbricato della società, nel tratto ulteriore a quello ove si riscontra l’effettiva contrapposizione tra le facciate.

Ad avviso del Collegio trattasi di conclusione che non può essere condivisa e che contrasta con l’interpretazione che delle norme in esame è stata in passato offerta dal giudice di legittimità.

Ed, infatti, se appare corretta l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui (conf. Cass. n. 26383/2016) la dizione “pareti finestrate” contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 – il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti – non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come “vedute”, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette “lucifere” (conf. Cass. n. 19092/2012; Cass. n. 6604/2012), va in primo luogo richiamato che costituisce opinione consolidata quella secondo cui (cfr. ex multis Cass. n. 20574/2007) ai fini dell’osservanza delle distanze legali, ove sia applicabile il D.M. n. 1444 del 1968 in quanto recepito negli strumenti urbanistici, l’obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata, atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia dell’interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano, quando uno dei due abbia una parete finestrata.

Le Sezioni Unite sono intervenute sul punto ed hanno avuto modo di precisare (cfr. Cass. S.U. n. 14953/2011) che, attesa l’idoneità del citato art. 9 a dar vita a disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati destinate a prevalere sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, non è legittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi.

Come peraltro chiarito anche in motivazione da Cass. n. 15529/2015, ai fini della corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, deve ribadirsi che la norma è destinata a disciplinare le distanze tra le costruzioni e non tra queste e le vedute, in modo che sia assicurato un sufficiente spazio libero, che risulterebbe inadeguato se comprendesse soltanto quello direttamente antistante alle finestre in direzione ortogonale, con esclusione di quello laterale: ne conseguirebbe la facoltà per i Comuni di permettere edificazioni incongrue, con profili orizzontali dentati a rientranze e sporgenze, in corrispondenza rispettivamente dei tratti finestrati e di quelli ciechi delle facciate.

Ne consegue che assume carattere preminente, nel calcolo delle distanze, la parete munita di finestre, nel suo sviluppo ideale verticale od orizzontale rispetto alla frontistante facciata e non già la reciproca posizione delle finestre in entrambe le superfici aperte.

Trattasi di conclusione che appare del tutto coerente con quanto in precedenza affermato, e cioè che (cfr. Cass. n. 8383/1999) ai fini dell’applicazione della norma in esame è del tutto irrilevante che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra, atteso che (cfr. Cass. n. 11404/1998) il regolamento edilizio che impone una distanza minima tra pareti finestrate di edifici fronteggiantisi, deve esser osservato anche se dalle finestre dell’uno non è possibile la veduta sull’altro perchè la “ratio” di tale normativa non è la tutela della privacy, bensì il decoro e sicurezza, ed evitare intercapedini dannose tra pareti.

Va pertanto data continuità al principio già sostenuto da questa Corte, anche prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2011 sopra ricordato, che peraltro si limita a rafforzarne la correttezza, secondo cui (cfr. Cass. n. 13547/2011) ai fini dell’applicazione della norma in esame è sufficiente che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorchè solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, sicchè il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre (conf. Cass. n. 5741/2008, a mente della quale, essendo “ratio” della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza, la medesima va applicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle pareti di questi, purchè sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento).

Sempre in senso conforme si veda, con specifico riferimento alle fattispecie esaminate, Cass. n. 4715/2001, che ha ritenuto applicabile l’art. 7 del P.R.G. di Viterbo, con formulazione identica al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 laddove gli edifici per cui è causa si fronteggiavano con una parete finestrata ed uno spigolo di muro, nonchè Cass. n. 9207/1991, la cui massima recita a favore dell’applicazione dell’art. 9 sempre che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ed ancorchè solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta (la vicenda riguardava fabbricati frontistanti solo per un tratto di metri 0,82 dell’uno ed entrambi con pareti prive di finestre nelle rispettive parti contrapposte, avendo la Corte confermato la correttezza della decisione dei giudici di appello che avevano disposto l’arretramento del nuovo corpo di fabbrica fino a ripristinare la distanza di dieci metri, limitatamente al predetto tratto di metri 0,82).

La sentenza gravata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo, come detto, ritenuto del tutto irrilevante che il fabbricato della controricorrente fosse munito di finestre anche lungo la facciata orientata verso il fabbricato dei ricorrenti nel tratto ulteriore a quello ove si fronteggiano direttamente (così pag. 10 della sentenza gravata), optando quindi per una verifica della natura finestrata delle pareti solo per quei tratti di effettiva contrapposizione, ma senza avere riguardo, come invece imposto dalla norma, all’intero sviluppo di entrambe le pareti.

La sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio per nuovo esame, facendo applicazione dei suesposti principi, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Brescia.

L’accoglimento del motivo de quo implica poi in maniera evidente l’assorbimento degli altri motivi di ricorso Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, ed assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA