Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5016 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5016
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20989-2017 proposto da:
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GRANDE
MURAGLIA 289, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PALETTA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PESCE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 405/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che R.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione, relativo ad un’imposta di registro;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo, il R. deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza sarebbe stata totalmente carente di motivazione, avendo i giudici, nel respingere il ricorso del contribuente, omesso di indicare il ragionamento logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe omesso di considerare il dato storico, costituito dall’inedificabilità del terreno, derivante dalla legge regionale, dallo strumento urbanistico e dai vincoli paesaggistici ed ambientali;
che, con il terzo motivo, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51,commi 2 e 3 e art. 52, comma 2 bis, in relazione all’art 360 c.p.c., nn. 3 e 4: la sentenza di primo grado, acriticamente accolta dalla CTR, sarebbe stata mancante della comparazione con immobili di analoghe caratteristiche e condizioni ed avrebbe adottato un criterio di valutazione del terreno (la edificabilità del terreno) non solo nuovo ma anche privo del benchè minimo riscontro documentale e processuale;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6-5, n. 22022 del 21/09/2017; Sez. 6-5, n. 19956 del 10/08/2017; Sez. 6-5, n. 107 del 08/01/2015);
che, nella specie, la motivazione della sentenza pronunciata dalla commissione tributaria regionale si è limitata a rinviare genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado la cui motivazione non risulta, peraltro, neanche richiamata per relationem, attraverso la sottolineatura dei passi essenziali – senza dare conto dell’esame dei motivi di appello del contribuente e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto, giacchè si afferma, laconicamente, che “il ricorrente ha omesso in toto di presentare qualsivoglia tipologia di documentazione afferente quanto dedotto nel corpo della motivazione del ricorso presentato”;
che il secondo ed il terzo motivo del ricorso restano assorbiti;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019