Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5015 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9148/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

C.R., L.I., L.D., L.R.;

– intimati –

nonchè da:

C.R., L.I., L.R., L.D. in

proprio e quali eredi di L.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato

AMINA LABBATE, rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTINA SARNO

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 313/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO per l’Avvocatura dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nel novembre 2002, C.R., L.D., I. e R., in proprio e quali eredi del defunto L.M., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al contagio con il virus HCV patito, a seguito di trasfusioni con sangue infetto avvenute nell’anno (OMISSIS), dal loro congiunto, poi deceduto nell’anno (OMISSIS).

Aggiunsero, a sostegno della domanda, che le trasfusioni si erano rese necessarie per la cura di una patologia particolarmente grave (morbo di Cooley), che il contagio con il virus era stato diagnosticato nell’anno (OMISSIS) e che in data 22 maggio 1995 era stata inoltrata domanda amministrativa per il riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992.

Si costituì in giudizio il convenuto Ministero eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto ed invocando, nel merito, il rigetto della domanda.

All’esito della compiuta istruttoria, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1389/09, disattesa la eccezione di prescrizione dacchè reputata avente durata decennale, accolse la domanda attorea e condannò il Ministero al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 77.933 ed Euro 155.866 per danno, rispettivamente biologico e morale, iure hereditatis nonchè in Euro 75.918 a favore di C.R., per danno iure proprio per perdita del rapporto parentale, ed in Euro 57.000 per ciascuno degli altri attori, ancora a titolo di danno iure proprio per perdita del rapporto parentale.

Adita con contrapposti gravami delle parti, la Corte di Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’impugnazione spiegata dal Ministero, rigettava la domanda risarcitoria per danno, biologico e morale, iure hereditatis, ritenendo la corrispondente pretesa estinta per decorso del termine quinquennale di prescrizione maturato dal giorno di presentazione della domanda di indennizzo amministrativo; rigettava l’appello incidentale avente ad oggetto l’entità del danno liquidato iure proprio per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c..

Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo, il Ministero della Salute, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato; resistono e spiegano ricorso incidentale per tre motivi C.R., L.D., I. e R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale, il Ministero della salute deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene, in particolare, l’erroneità della pronuncia gravata per aver dato per scontata la sussistenza di un comportamento omissivo colpevole imputabile (comunque non ravvisabile) al Ministero e la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia epatica lamentata e le trasfusioni effettuate in epoca in cui non era stato ancora scoperto il virus HCV ed erano sconosciuti metodi efficaci di individuazione dello stesso nel sangue donato.

Il motivo è infondato.

Nell’affrontare funditus il problema della riconducibilità causale alle emotrasfusioni di determinate malattie, questa Corte, con le note pronunce rese a Sezioni Unite in data 11 gennaio 2008 (dalla n. 576 alla n. 584), uniformemente seguite dalla giurisprudenza successiva, ebbe a chiarire che sul Ministero della Salute gravano obblighi di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), affinchè sia utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, per cui “il giudice, accertata l’omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento”, precisando altresì che in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratte a causa di assunzione di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, autonomi e diversi tra loro, bensì solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica, sicchè già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell’epatite B – la cui individuazione spetta esclusivamente al giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli (consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo) in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione (tra le più recenti decisioni in tal senso, cfr. Cass., 4 febbraio 2016 n. 2232; Cass., 16 ottobre 2015 n. 20933).

Nella vicenda in esame, la Corte territoriale, attenendosi rigorosamente agli enunciati principi, ha, con accertamento fattuale minimamente scalfito dal ricorrente (il quale inopinatamente e senza alcuna pertinenza agli atti di causa discorre di contagio derivante da trasfusione avvenuta nel (OMISSIS)), affermato la responsabilità del Ministero per epatite cronica HCV insorta a seguito di trattamenti emotrasfusionali praticati nell’anno (OMISSIS), per omesso impiego degli strumenti di prevenibilità delle infezioni già conosciuti e praticabili, in quanto epoca successiva alla definitiva identificazione in sede scientifica del virus dell’epatite B, che la sentenza impugnata, conformemente all’unanime convincimento espresso anche dalla giurisprudenza, ascrive all’anno 1978 (è pacifica la responsabilità per le emotrasfusioni successive al 1978, data del riconoscimento del virus dell’epatite B da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, quale parametro rivelatore di conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici: Cass., 20 maggio 2015 n. 10291; Cass., 29 settembre 2015 n. 19273; Cass., 30 agosto 2013 n. 19995; Cass., 29 agosto 2011 n. 17685).

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., per genericità della eccezione di prescrizione ed inammissibilità della stessa.

I resistenti si dolgono, in dettaglio, dell’improprio riferimento della prescrizione eccepita dal Ministero all’azione risarcitoria (anzichè, come corretto, al diritto che ne forma oggetto) e, comunque, dell’erroneità e genericità di siffatta e, eccezione circa la decorrenza del termine prescrizionale, individuata dall’eccipiente nella data di scoperta della malattia, indicazione non suscettibile di essere emendata dal giudice, cui è inibita l’individuazione officiosa di un differente dies a quo del termine prescrizionale.

La censura non ha pregio giuridico.

E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice il principio secondo cui la parte che invochi la prescrizione è tenuta ad addurre il mero fatto del decorso del tempo e della protrazione dell’inerzia del titolare del diritto spettando poi al giudice identificare, anche di ufficio, nei fatti allegati o comunque risultanti dagli atti di causa, quelli rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza o meno dell’eccezione stessa, ed in primo luogo, la data di decorrenza della prescrizione, integrando questa una contro eccezione in senso lato, come tale rilevabile di ufficio (ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2014 n. 22592; Cass., 26 agosto 2014 n. 18217; Cass., ord. 21 febbraio 2011, n. 4238; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28292; Cass. Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531; Cass. 30 agosto 2013, n. 19996; Cass. 29 novembre 2013, n. 26795; Cass. 23 agosto 2004, n. 16573; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459).

Formulata ritualmente l’eccezione di prescrizione dal convenuto Ministero, competeva pertanto al giudice di merito, quale espressione di potere proprio ed autonomo, l’individuazione del momento cui giuridicamente ascrivere valenza di exordium praescriptionis, ravvisato, nella specie, nella data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dell’indennizzo ex lege 210/1992, con apprezzamento non censurato e comunque conforme al monolitico insegnamento del giudice della nomofilachia (così Cass., 25 marzo 2016 n. 5964; Cass., 18 novembre 2015 n. 23635; Cass., 22 maggio 2015 n. 10530; Cass., 22 maggio 2015 n. 10551; Cass., 10 dicembre 2014 n. 25964; Cass., 19 dicembre 2014, nn. 26917-26924; Cass., 19 dicembre 2013 n. 28464; Cass., 18 giugno 2013 n. 15207).

3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si deduce, congiuntamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., art. 342 c.p.c., art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si censura, in specie, la statuizione della Corte di Appello afferente la liquidazione del danno iure proprio: si assume, in primo luogo, la erronea declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi dell’appello sul punto spiegato dagli odierni ricorrenti incidentali; nel merito, si sostiene la illegittimità della effettuata liquidazione del pregiudizio, secondo parametri non pertinenti e mancante della considerazione di voci di pregiudizio patito.

La pronuncia qui impugnata ha ritenuto il motivo di appello incidentale avente ad oggetto l’entità del danno liquidato iure proprio dedotto in maniera assolutamente generica e, pertanto, inammissibile ex art. 342 c.p.c., dacchè gli appellanti non avevano “esplicitato in alcun modo nè l’errore in cui si assume sia incorso il primo giudice nè tantomeno l’esatta pronuncia che si assume erronea”, limitandosi ad affermare “in maniera assolutamente apodittica, che quanto liquidato sarebbe inferiore a quello spettante, senza perciò fornire alcun dato di valutazione diverso”.

Il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l’affermato difetto di specificità dei motivi di appello (peraltro operando un indebita sussunzione nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè come vizio di nullità ascrivibile al paradigma dell’error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) è inammissibile per difetto di autosufficienza.

E’ noto – ed è condiviso da questo Collegio – che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all’applicazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di procedere all’esame ed alla interpretazione degli atti processuali (Cass. 10 settembre 2012, n. 15071); nondimeno, anche in tal caso, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere alla visione dei fascicoli di ufficio o di parte – impone che anche una censura del genere sia proposta in conformità alle regole fissate dal codice di rito (e quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c.), ovvero che il ricorrente sia tenuto ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, con tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale.

In particolare, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello, operando, preliminarmente, una completa ricostruzione della vicenda processuale attraverso la trascrizione del contenuto di quegli atti che consentono di fornire una chiara rappresentazione del vizio denunciato e, dunque, non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass., 20 luglio 2012 n. 12664; Cass., 10 gennaio 2012 n. 86; Cass., 10 novembre 2011 n. 23420; Cass., 20 settembre 2006 n. 20405).

Al delineato paradigma non corrisponde il ricorso incidentale in parte qua proposto, nel quale le (invero apodittiche) doglianze sulla ritenuta inammissibilità non sono corredate dalla esposizione del motivo di appello originariamente formulato, dato imprescindibile per consentire a questa Corte il vaglio sulla correttezza della statuizione qui gravata: risulta invero riportato soltanto un lapidario stralcio dell’appello dichiarato inammissibile, il cui contenuto, per come illustrato (“di certo non appare in alcun modo satisfattiva la determinazione di esso nella misura di Euro 77.933,00, molto lontana dalla sua tabellazione prudenziale”), finisce per suffragare la statuita inammissibilità, manifestandosi palmare la carenza di una parte argomentativa tesa a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.

4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si prospetta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Lecce non applicato il principio della soccombenza, ordinariamente regolante il carico definitivo delle spese di lite, pur in presenza dell’accoglimento della domanda di condanna del Ministero della Salute.

La doglianza va disattesa.

Giova evidenziare come la qui impugnata sentenza “sulla base dei criteri di causalità e di soccombenza ed alla luce dell’esito complessivo della lite” abbia disposto la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio “stante la novità della questione e la parziale reciproca soccombenza tra le parti”.

Nella pur non cristallina formulazione testè trascritta, appare chiaro come la Corte territoriale abbia ravvisato la ricorrenza di(ambedue le ragioni ai sensi dell’art. 92 c.p.c., giustificanti (ciascuna ex se in via autonoma) la deroga alla regola della soccombenza, e cioè tanto le gravi ed eccezionali ragioni (individuate nella novità della questione controversa, situazione tipicamente integrante, in via pretoria, motivo di compensazione, anche prima della recezione positiva avvenuta con la novella del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162) quanto la soccombenza reciproca.

Orbene, la contestazione assai generica mossa dal ricorrente (circoscritta alla mera evocazione del principio della soccombenza) non appare idonea a scalfire la descritta statuizione, quantomeno in ordine alla riscontrata soccombenza reciproca, la quale appare pienamente conforme ai principi in materia espressi da questa Corte.

Invero, come anche recentemente ribadito, la soccombenza reciproca (la quale costituisce oggetto di una valutazione del giudice di merito ampiamente discrezionale, specie in ordine alla misura, totale o parziale, della compensazione, graduata in ragione del diverso valore o importanza delle parti), fondata sul principio di causalità, si riscontra in plurime e tra loro differenti ipotesi: in caso di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, formulate cumulativamente nel medesimo processo tra le stesse parti, in caso di accoglimento di soltanto alcune delle domande proposte dall’attore, ed anche in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda spiegata, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, quanto laddove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa dell’accoglimento della domanda articolata in unico capo (da ultimo, con diffusa e chiara argomentazione, Cass. 22 febbraio 2016 n. 3438; in precedenza, Cass., 10 novembre 2015 n. 22871; Cass., 23 settembre 2013 n. 21684; Cass., 23 gennaio 2012 n. 901; Cass., 21 ottobre 2009 n. 22381).

Non vi è dubbio, dunque, che nella controversia in questa sede vagliata ricorresse una fattispecie tipica di soccombenza reciproca, atteso che a fronte delle plurime domande risarcitorie spiegate dagli attori solo alcune (precisamente quelle volte al ristoro del pregiudizio patito iure proprio) avevano trovato felice esito, per essere invece le altre (quelle tese al ristoro del pregiudizio sofferto iutre hereditatis) state disattese: ben correttamente, allora, è stata disposta la compensazione ex art. 92 c.p.c., nella misura reputata totale dal giudice di merito in forza di un apprezzamento discrezionale sul quale gli odierni ricorrenti non hanno sollevato alcuna critica.

5. Rigettati il ricorso principale e quello incidentale, la reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

Nella specie, tenuta al versamento del menzionato ulteriore importo a titolo di contributo unificato è unicamente la parte ricorrente in via incidentale e non già il Ministero ricorrente principale: il provvedimento del giudice dell’impugnazione ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (da ultimo, Cass., 29 gennaio 2016 n. 1778; Cass., 14 marzo 2014 n. 5955).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, Dott. R.R..

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio

2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA