Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5015 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27828-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RESIDENCE PUNTA CHIARITO SRL, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3878/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania n. 3878/46/14, pronunciata l’1/4/2014 e depositata in data 15/4/2014, che, accogliendo l’appello proposto dalla Residence Punta Chiarito s.r.l. (d’ora in poi, anche “la contribuente”), ha annullato, per vizio di motivazione, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con cui l’Agenzia del Territorio di Napoli aveva rideterminato la rendita catastale della struttura alberghiera sita nella frazione “(OMISSIS)” di Forio d’Ischia, alla località (OMISSIS), via (OMISSIS), censita al fl. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS), così rettificando la rendita proposta dalla contribuente con la procedura DOCFA.

Resiste con controricorso la contribuente.

Nella camera di consiglio del 21 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, e conseguente inammissibilità dell’appello proposto”, l’Amministrazione, in via preliminare, ha dedotto la tardività dell’appello proposto dalla contribuente e la sua conseguente inammissibilità.

Il giudizio di primo grado, argomenta l’Avvocatura erariale, è iniziato con ricorso del 13/11/2010, in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che, modificando l’art. 327 c.p.c., cui fa espressamente rinvio il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, ha ridotto il termine cd. “lungo” per le impugnazioni da un anno a sei mesi.

Nel caso di specie, la sentenza della CTP di Napoli n. 43/22/2012, che aveva rigettato il ricorso della contribuente, era stata depositata in data 23/1/2013, sicchè il termine lungo per l’appello sarebbe scaduto il 22/7/2013.

La contribuente, invece, aveva proposto l’appello avverso la sentenza della CTP solo nell’ottobre 2013, dunque ben oltre il termine semestrale.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Avvocatura erariale ha censurato la sentenza d’appello perchè, in punto di portata dell’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento catastale emanati in seguito al DOCFA, non in linea con il più recente e consolidato orientamento di questa Suprema Corte.

3. Nel controricorso, la società resistente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione spiegato dall’Amministrazione.

Ha dedotto, inoltre, che non vi sarebbe certezza di quale sia la sentenza impugnata.

Inoltre, ha eccepito che non si comprenderebbe quale sia l’Amministrazione difesa dall’Avvocatura erariale ed il suo legale rappresentante, e che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato tramite pec al procuratore domiciliatario della contribuente in grado di appello, Ing. M.V.. Il ricorso, invece, è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale.

4. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dalla società controricorrente.

Essa è infondata.

4.1 Innanzitutto deve chiarirsi che l’Avvocatura dello Stato è ex lege abilitata al patrocinio di tutte le Amministrazioni statali, tra le quali rientra l’Agenzia delle Entrate, che ha incorporato l’Agenzia del Territorio, da cui dipende l’Ufficio provinciale di Napoli che ha emanato l’avviso di accertamento catastale nei confronti della contribuente.

4.2 In secondo luogo, è chiaro che oggetto dell’odierno ricorso è la sentenza della CTR della Campania – Napoli n. 3878/46/14, pronunciata in data 1/4/2014 e depositata in data 15/4/2014.

L’indicazione corretta della sentenza si trova a pag. 3 del ricorso, mentre i dati identificativi indicati a pag. I devono considerarsi frutto di un errore materiale, come dimostrato anche dal fatto che il ricorso riporta pressochè integralmente le motivazioni della sentenza impugnata, che corrispondono a quelle della sentenza, ritualmente prodotta agli atti del giudizio di cassazione, n. 3878/46/14 della CTR della Campania, depositata in data 15/4/2014.

4.3 In terzo luogo, tale sentenza d’appello risulta essere stata tempestivamente impugnata dall‘Amministrazione.

Infatti, non essendo stata la stessa fatta oggetto di notificazione ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, il termine per il ricorso per cassazione era quello cd. “lungo” di sei mesi (essendo il giudizio iniziato in primo grado dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha dimezzato il termine lungo da un anno a sei mesi) e quarantasei giorni (pari alla durata del periodo della sospensione feriale dei termini ancora vigente nel 2014).

Orbene, il ricorso per cassazione è stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica in data 21/11/2014, prima, dunque, della scadenza del termine di sei mesi e quarantasei giorni a decorrere dal 15/4/2014 (1/12/2014, essendo il 30 novembre una domenica).

Il ricorso per cassazione, per quel che in questa sede rileva, è stato notificato alla contribuente nel domicilio eletto in grado di appello, cioè presso lo studio del difensore Ing. M.V., in Ischia alla via (OMISSIS).

Tale notificazione è andata a buon fine, come dimostra l’avviso di ricevimento restituito dalle Poste, in cui si attesta che il plico notificato è stato consegnato in data 26/11/2014 nelle mani della moglie del professionista domiciliatario, con successiva emissione della conferma di avvenuta notificazione (cd. CAN).

Nè vi è, nell’ordinamento, una norma che prescriva che ai fini delle impugnazioni delle sentenze i relativi atti debbano essere necessariamente notificati a mezzo pec al domicilio digitale indicato dalla controparte negli atti del giudizio conclusosi con la sentenza da impugnare.

5. Venendo al merito del ricorso, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, in quanto l’appello proposto dalla contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività.

La sentenza della CTP di Napoli, sfavorevole alla contribuente, è stata, infatti, pronunciata in data 12/11/2012 e depositata in data 23/1/2013.

Dunque, applicandosi il termine lungo di sei mesi (essendo il giudizio di primo grado iniziato dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), il termine per l’appello veniva a scadere il 23/7/2013.

Ebbene, è la stessa contribuente, nel controricorso, a dare atto che l’appello era stato proposto “con atto spedito il 16/10/2013”.

Sta di fatto, dunque, che l’appello è stato proposto non prima di ottobre del 2013, a fronte della scadenza del termine per appellare verificatasi in data 23/7/2013.

L’inammissibilità dell’appello per tardività è rilevabile anche nel giudizio di cassazione (Cass. 6-5, n. 10440/2013).

6. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della CTP di Napoli. Condanna la società contribuente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, degli onorari del giudizio di appello e di quelli del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro millecinquecento in relazione al primo ed in Euro duemilacinquecento in relazione al secondo, oltre al rimborso delle spese generali e alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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