Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5015 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 24/02/2021), n.5015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25472/2019 proposto da:

H.N., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO CESARINI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA depositato il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 15.4.2019 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di H.N. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione l’ H. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia riferita dal richiedente asilo. Ad avviso di quest’ultimo, il giudice di merito avrebbe enfatizzato contraddizioni incidenti su aspetti secondari del racconto, ed avrebbe errato nel rilevare la mancanza di riscontri oggettivi alla stessa, senza applicare i criteri di apprezzamento espressamente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva dichiarato di aver intrattenuto, sin dai tempi della scuola, una relazione con una ragazza osteggiata dalla famiglia di lei; di aver subito minacce da questi ultimi; che la giovane aveva rifiutato di contrarre matrimonio con un uomo scelto dalla sua famiglia di origine; che il fratello della ragazza l’aveva uccisa, avendo appreso che ella aveva comunque conservato contatti telefonici con l’ H.; che dopo la morte della fanciulla i parenti della stessa lo avevano cercato e, non trovandolo, avevano ucciso suo padre; che egli aveva denunciato l’accaduto ma la polizia non aveva accattato la denuncia, in quanto i familiari della giovane avevano già sporto precedente denuncia, attribuendo all’ H. la responsabilità del decesso. Il racconto è stato ritenuto non credibile dalla Commissione territoriale, a fronte di talune contraddizioni, soprattutto inerenti la collocazione temporale dei vari fatti, ed in considerazione della mancanza di spiegazioni circa i motivi che avrebbero indotto i familiari della ragazza ad osteggiarne la relazione con il ricorrente. Il Tribunale, nel dare atto del giudizio negativo della Commissione, osserva che “… il richiedente si è manifestamente contraddetto in ordine alla relazione avuta con la ragazza, atteso che davanti alla Commissione ha dichiarato di essere più grande della ragazza di tre anni… mentre davanti al Tribunale ha dichiarato che gli anni erano sette”. Inoltre l’ H. “… si è contraddetto con riguardo alla data di uccisione del padre. Evento collocato nell’esame davanti al Tribunale nell’agosto 2015… ma in precedenza… collocato tre o quattro mesi prima della partenza dal Pakistan… sono partito il (OMISSIS)”. Ancora, l’ H. aveva dichiarato di aver frequentato la giovane per due anni ed otto mesi, ma di conoscerla sin dai tempi della scuola elementare, quando i ragazzi “… erano stati assieme come coppia per quasi tre anni” (cfr. pag. 3 del decreto). Infine, il Tribunale osserva che il ricorrente aveva dichiarato di aver frequentato la scuola elementare per otto anni, da 9 a 17 anni, mentre la ragazza aveva terminato la stessa scuola a 11 anni e si era poi recata fino al compimento di 18 anni presso un altro istituto, sito in una diversa città: da ciò deriva la non credibilità dell’affermazione secondo cui la relazione sarebbe durata due anni ed otto mesi, posto che tra la fine della scuola elementare ed il (OMISSIS) vi è un intervallo temporale di 8 anni.

Tutti i richiamati profili di incongruenza, insieme agli ulteriori aspetti marginali pur evidenziati dal giudice di merito, non risultano in alcun modo attinti dalla censura in esame, onde permane un’oggettiva incertezza sui contorni temporali del racconto, che finisce per minarne in radice la credibilità ed attendibilità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la protezione sussidiaria, senza considerare il contesto di violenza generalizzata esistente in Pakistan, suo Paese di origine.

La censura è inammissibile, posto che il decreto impugnato contiene la disamina in oggetto, indica le fonti internazionali consultate e dà atto delle specifiche informazioni da esse tratte. Il ricorrente contrappone, peraltro in modo generico, altre COI a quelle utilizzate dal giudice di merito, senza tuttavia confrontarsi con il principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, senza procedere alla comparazione tra la condizione di vita del richiedente in Italia ed il rischio derivante al nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Anche questa censura è inammissibile, posto che la decisione impugnata svolge la predetta comparazione, sia pure in termini schematici, mentre il ricorrente non allega alcuna circostanza specifica che il giudice di merito non avrebbe considerato, o avrebbe valutato in modo non coerente o non adeguato, con conseguente carenza di specificità del motivo in esame.

Infine, con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè il giudice lombardo avrebbe omesso di svolgere qualsiasi apprezzamento sulle risultanze istruttorie acquisite agli atti del processo di merito.

La censura è inammissibile, sia per carenza di specificità, posto che il ricorrente neppure indica di quali prove si tratterebbe nè quando e come esse sarebbero state acquisite agli atti del giudizio di merito, sia in applicazione del generale criterio secondo cui la valutazione delle prove e la scelta, nell’ambito degli elementi acquisiti agli atti, di quelli più rilevanti ai fini della decisione costituisce materia riservata all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto ad esaminare in dettaglio tutte le risultanze, ma soltanto a fornire una motivazione idonea a dar conto del suo percorso logico-argomentativo e non afflitta da incoerenze intrinseche ed illogicità insababili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

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