Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5013 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21900-2014 proposto da:

PROGIDA TRAVERSA DI T.G. SAS, elettivamente domiciliata

in ROMA V. VOLTERRA 15, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO

TARSIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE CATASTO E CARTOGRAFIA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2014 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

La società Progida Traversa di T.G. s.a.s. impugnava due avvisi di accertamento notificati in data 2/4/2010 dall’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Bari, con i quali veniva formalizzato il riclassamento d’ufficio avente ad oggetto due unità immobiliari di proprietà della società ricorrente, ubicate in (OMISSIS) (BA) e censite in catasto al fl. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS).

L’Agenzia rideterminava la categoria catastale degli immobili de quibus, portandola da C/2 a D/8 con conseguente rideterminazione della rendita catastale di riferimento, quantificata in Euro 3.718,75.

La CTP di Bari rigettava il ricorso compensando le spese.

La Commissione di primo grado riteneva, a sostegno del rigetto del ricorso, che gli atti prodotti dall’Ufficio giustificassero pienamente il mancato sopralluogo al fine di compiere la stima diretta delle unità immobiliari in oggetto, attesa la loro destinazione speciale.

Inoltre, le schede di dettaglio delle stime dirette depositate dall’Ufficio mostravano in modo chiaro i dati tecnici così da far ritenere ottemperato il disposto normativo di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 29 e 30.

La contribuente proponeva appello, reiterando le sue doglianze e, in particolare, per quel che in questa sede ancora rileva, deduceva la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 29,30 e 61, in quanto per il classamento di immobili a destinazione speciale (appartenenti alla categoria catastale D) non si sarebbe potuto prescindere dalla stima diretta per ogni singola unità, previo necessario sopralluogo presso gli immobili in oggetto.

In particolare, la società si doleva che l’Ufficio aveva riclassato gli immobili in questione mediante comparazione, con valutazioni medie rilevate in zona per analoga destinazione. Essa, dunque, chiedeva la riforma della sentenza di prime cure adducendo che l’Ufficio aveva proceduto al riclassamento in maniera non conforme a quanto prescritto dal D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 29 e 30, concludendo per il ripristino della precedente classificazione catastale.

La CTR della Puglia rigettava l’appello, condannando la società al pagamento delle spese del grado, quantificate in Euro seimila.

La contribuente impugna per cassazione la sentenza d’appello, spiegando tre motivi di ricorso.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Nella camera di consiglio del 21 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

I.Con il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8,30 e 61. Necessità della stima diretta per ciascuna unità immobiliare. Necessità del sopralluogo in caso di classamento d’ufficio di immobili a destinazione speciale appartenenti alla categoria D”, la società ricorrente si duole, in sostanza, che, nonostante che i suoi immobili, considerati “a destinazione speciale”, fossero stati riclassati dall’ufficio mediante l’attribuzione ad essi della categoria “D”, l’Amministrazione non avesse proceduto ad effettuare una stima diretta delle singole unità, ma le avrebbe riclassificate iscrivendole nella categoria catastale D/8 in base ad un giudizio comparativo con tutti gli altri immobili del centro commerciale “Baricentro”, di cui fanno parte anche gli immobili della società contribuente.

In altri termini, i tecnici del’Ufficio non avrebbero fatto un sopralluogo mirato negli immobili di proprietà della contribuente, oggetto del riclassamento, e quand’anche si fossero recati sui luoghi in cui si trovano gli immobili non avrebbero potuto accedervi, non avendo dato avviso alla contribuente del sopralluogo medesimo; in tal modo avrebbero omesso di valutare le caratteristiche intrinseche specifiche degli immobili riclassificati, oltre a violare il principio del contraddittorio con il contribuente, necessario quando si tratti di rettificare d’ufficio un classamento.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Nell’ambito del suo ricorso (pag. 6), la contribuente premette che “va chiarito che nessuna delle ragioni addotte dalla società ricorrente nei due precedenti gradi di giudizio ha ad oggetto la non congruità della rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio determinata in Euro 3.718,75; nè, tantomeno, è stata contestata da parte ricorrente la quantificazione del saggio di fruttuosità pari a 2,50%…Diversamente, le doglianze mosse dalla Progida Traversa s.a.s….contestano esclusivamente il modus operandi adottato dall’Ufficio procedente poichè effettuato in deroga espressa alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 29 e 30, avendo omesso l’Agenzia del Territorio di Bari di effettuare l’inquadramento delle unità immobiliari a destinazione speciale mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare, previo necessario sopralluogo”.

Ne consegue, dunque, che la contribuente non contesta nè l’attribuzione alle unità immobiliari della categoria catastale D/8; nè la determinazione della rendita catastale da parte dell’Ufficio, pari ad Euro 3.718,75; nè la quantificazione del saggio di fruttuosità.

1.2 Orbene, deve rilevarsi che il giudizio tributario non ha ad oggetto la legalità astratta dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, bensì la tutela del diritto del contribuente a non subire una imposizione fiscale maggiore rispetto a quella prevista dalla legge, in base alla sua capacità contributiva.

Dunque, se la contribuente non contesta la congruità della rendita catastale attribuita ai suoi immobili, nè le altre valutazioni fatte dall’Ufficio, le doglianze mosse avverso le modalità con cui si è effettuata la stima si rivelano astratte, meramente strumentali ed irrilevanti ai fini della tutela giurisdizionale stessa della situazione giuridica dedotta in giudizio.

Dichiarando espressamente di ritenere congrui la rendita attribuita dall’Ufficio e il saggio di fruttuosità stimato, la contribuente ammette che la stima diretta, sebbene fosse stata effettuata nel modo che essa ritiene non rispettoso delle prescrizioni formali e procedimentali di legge, non avrebbe potuto dare un esito diverso da quello che in concreto ha avuto (L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, che rende non annullabili i provvedimenti vincolati, che non avrebbero cioè potuto avere un contenuto diverso da quello che in concreto hanno avuto, per violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti).

Ne consegue che il motivo è inammissibile per difetto di interesse a ricorrere.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto. Error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sulla condanna alle spese del giudizio”, la contribuente si duole che la condanna alle spese, pari ad Euro seimila, disposta dalla Commissione tributaria regionale a favore dell’Amministrazione, travalichi la mera soccombenza, ed abbia almeno in parte natura sanzionatoria, anche in assenza di un formale richiamo all’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.

Tale natura risarcitoria o sanzionatoria emergerebbe dal fatto che, nel giustificare la condanna alle spese, il giudice di appello abbia usato l’aggettivo “temerariò’, riferito al tentativo, compiuto dalla contribuente attraverso il giudizio, di ottenere la conferma di un classamento non spettante.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Nella sentenza impugnata, non si rinviene alcuna correlazione tra l’importo della condanna alle spese e il risarcimento per lite temeraria o la sanzione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3.

Di contro, dalla parte finale della motivazione emerge che la soccombenza è l’unico criterio in base al quale i giudici di appello hanno liquidato le spese.

Ne consegue che non sono pertinenti le deduzioni svolte dalla contribuente per argomentare la presunta violazione dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione di legge – Error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sulla condanna alle spese”, la società si duole che la condanna alle spese disposta dal giudice di appello sarebbe esorbitante rispetto al valore della causa.

In particolare, la sentenza avrebbe violato il D.M. n. 140 del 2012, art. 4, comma 2, e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis.

3.1 Il motivo è inammissibile.

La contribuente non dà conto di come giunge a quantificare l’importo che essa ritiene congruo ai fini della condanna alle spese e, di conseguenza, qual è il parametro per ritenere eccessivo l’importo della condanna alle spese pronunciata dal giudice d’appello ai suoi danni.

In particolare, non si comprende come essa abbia determinato in Euro 7.437,50, anzichè come indeterminabile, il valore della presente controversia.

4. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di Euro duemilatrecento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito e al rimborso delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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