Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5013 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 24/02/2021), n.5013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27446/2019 proposto da:

O.D.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELA

GATTO, presso il cui studio a Trebisacce, via Amedeo Maiuri 15,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso

del 16/9/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 4041/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositato

il 9/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente notificato il 9/8/2019, ha respinto l’impugnazione che O.D.I. aveva proposto avverso il provvedimento, notificato in data 18/8/2018, con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

O.D.I., con ricorso notificato il 30/9/2019 ha chiesto la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte prende atto che il ricorso, in quanto notificato solo il 30/9/2019, non è tempestivo.

2. A fronte della dichiarata notificazione del decreto impugnato al ricorrente in data 9/8/2019, risulta, infatti, scaduto il termine perentorio di trenta giorni – con decorrenza dalla sua comunicazione (ed, a fortiori, della sua notificazione) a cura della cancelleria e senza la sospensione feriale tra 11 agosto ed il 31 agosto – previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 13 e 14, nel testo applicabile ratione temporis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato, a norma della predetta norma, dal tribunale.

3. L’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con l’art. 35-bis, comma 14, cit., non opera, in effetti, solo rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) – a differenza di quella pronunciata nel caso in esame – anteriormente alla data del 17/8/2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (Cass. n. 22304 del 2019).

4. Nulla per le spese di lite, in difetto di un’effettiva attività difensiva da parte del ministero.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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