Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5013 del 02/03/2018


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Cassazione civile, sez. II, 02/03/2018, (ud. 09/01/2018, dep.02/03/2018),  n. 5013

Fatto

G.V. impugnò innanzi al giudice di Pace di Sommatino la cartella esattoriale a lui notificata dalla Serit Sicilia spa, relativa a sanzioni amministrative irrogategli dalla Prefettura di Caltanissetta. Si costituirono in giudizio la Prefettura UTG di Caltanissetta e la Serit Sicilia Spa, quest’ultima senza il patrocinio di un avvocato legalmente esercente.

Il Giudice di Pace di Sommatino annullò la cartella esattoriale impugnata.

Il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello proposto dalla Serit, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per tardività, annullò la sentenza di primo grado e rigettò l’opposizione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il G., con quattro motivi. Gli altri intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Con ordinanza del 26 luglio 2017 questa Corte disponeva rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Prefettura di Caltanissetta ed effettuata nei termini la notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo, articolato, motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 82 c.p.c., comma 2, artt. 325,326 e 170 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio dell'”assorbimento”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), deducendo la nullità della sentenza del Tribunale di Caltanissetta in quanto la stessa aveva omesso di pronunciare l’inammissibilità dell’appello, per tardività dello stesso.

In particolare, il ricorrente contesta la statuizione dell’impugnata sentenza, che ha affermato l’inesistenza della costituzione nel giudizio di primo grado della Serit, facendo da ciò discendere la nullità della notifica della sentenza di primo grado, effettuata presso il domicilio eletto all’atto della costituzione in giudizio, e dunque la inidoneità della suddetta notifica a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c.: da ciò l’operatività del c.d. “termine lungo” e la tempestività dell’impugnazione.

Il motivo è fondato.

Il provvedimento con il quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio personalmente a norma dell’art. 82 c.p.c., comma 2, non esige infatti il rigore formale della espressa scrittura, potendo esso risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice abbia provveduto su di una determinata istanza senza rilevarne l’avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente. (Cass. Ss.Uu. 9767 del 18.7.2001; Cass. n. 3874 del 12.3.2012). Orbene, nel caso di specie il giudice non ha sollevato alcun rilievo sulla costituzione in giudizio della Serit (nè alcuna contestazione al riguardo è stata mossa dalla controparte), ed in sentenza ha dato espressamente atto di detta costituzione. Deve dunque ritenersi che l’autorizzazione, resa dal giudice per facta concludentia, abbia garantito la regolarità del contraddittorio.

Si osserva inoltre che, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la violazione dell’art. 82 c.p.c., che si realizza allorchè la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d’ufficio (Cass. Ss.Uu. 9767 del 18.7.2001; Cass. n. 13363 del 8.6.2006) e che nel caso di specie detta nullità non è stata eccepita da alcuna parte, nè nel giudizio di primo grado, nè nel giudizio di appello.

Ne deriva la regolarità della costituzione in giudizio della Serit Sicilia spa, anche alla luce dell’attività difensiva svolta, in virtù dell’autorizzazione per facta concludentia del Giudice di Pace, ed in ogni caso la sanatoria di un’eventuale nullità, e la validità della notifica della sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 327 c.p.c., in quanto effettuata nei confronti della Serit presso il domicilio eletto.

Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività.

Risulta infatti che la sentenza fu notificata alla Serit in data 12.1.2011 e detta notificazione della sentenza, eseguita personalmente alla parte, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

L’atto di impugnazione fu peraltro notificato soltanto il 2.3.2011 e dunque ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c..

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli ulteriori motivi.

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., in virtù della su menzionata inammissibilità dell’impugnazione, il processo di appello non poteva essere proseguito, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (Cass. 23.11.2011, n. 24743).

Considerate le ragioni della decisione e la particolarità della questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Serit Sicilia spa avverso la sentenza del giudice di pace di Sommatino.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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