Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5011 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16854-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACTT SERVIZI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI

51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2014 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha premesso che in data 15/7/1987 la ditta “Consorzio Trevigiano Trasporti” aveva presentato la dichiarazione catastale Prot. n. 35123 a seguito di “costruzione” di un edificio destinato a “Fabbricato ad uso officina deposito autocorriere”.

In data 19/11/1999 l’unità era stata oggetto di verifica da parte dell’Ufficio con l’attribuzione della categoria D/8 e della rendita catastale di Euro 26.117,64 (lire 50.570.800), non oggetto di impugnazione.

In data 26/11/2009, in occasione di un incarico di stima commissionatogli dalla Regione Veneto – Direzione Mobilità, avente ad oggetto il canone di locazione del complesso immobiliare di cui è parte l’edificio adibito a officina e deposito di autocorriere, l’ufficio rilevava un evidente errore nella determinazione della consistenza dell’unità immobiliare in oggetto.

In particolare, ci si accorgeva che il tecnico accertatore, nel 1999, aveva erroneamente valutato il rapporto di scala nella planimetria (scala 1:200 anzichè scala 1:500), incorrendo in un evidente errore di computo della consistenza dei vari locali.

In sostanza, le consistenze determinate erano pari a circa il 16% di quelle reali.

L’Ufficio, dunque, provvedeva a rettificare in autotutela il precedente accertamento correggendo le sole consistenze.

La suddetta rettifica in autotutela del classamento, per un mero errore materiale, non veniva notificata al contribuente.

In data 21/12/2010, la società ACTT Servizi s.p.a. (d’ora in poi, anche “la società resistente”) proponeva ricorso alla Commissione provinciale di Treviso impugnando la rettifica del classamento operata dall’Ufficio, deducendo che a seguito di una visura effettuata il 2/12/2010 era venuta a conoscenza che la rendita catastale era stata modificata da Euro 26.117,64 ad Euro 43.699,20 in forza di variazione n. 37566 del 26/11/2009 conseguente ad un accertamento in autotutela, per errore esclusivamente imputabile all’Ufficio.

La CTP, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso in quanto rivolto avverso un provvedimento che, seppur non notificato, incide sulla sfera patrimoniale del contribuente, ha respinto il ricorso in quanto nel merito la società contribuente nulla aveva controdedotto rispetto alla motivazione della rettifica addotta dall’Ufficio.

Con atto di appello, la contribuente deduceva l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, oltre che per omessa motivazione del provvedimento di rettifica impugnato e per illegittima integrazione della motivazione della rettifica in corso di giudizio.

La CTR del Veneto ha riformato la sentenza accogliendo l’originario ricorso della società contribuente.

Avverso tale sentenza, l’Avvocatura erariale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Quest’ultima ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., una memoria difensiva a ridosso dell’adunanza camerale.

Nella camera di consiglio del 21/11/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. Con un unico motivo, rubricato: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. Art. 156 c.p.c.”, l’Avvocatura erariale ha dedotto che, se da un lato risulta incontestabile l’omissione da parte dell’ufficio in relazione alla notifica del classamento dovuta ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 a seguito di errore materiale, sarebbe del tutto evidente che la tempestiva proposizione del ricorso dinanzi alla CTP da parte del contribuente abbia sanato il predetto vizio.

Citando la giurisprudenza della Suprema Corte, l’Avvocatura erariale ha dedotto che la sanatoria degli atti invalidi si verifica quando viene raggiunto lo scopo cui essi sono preordinati, sicchè la sanatoria della invalidità della notificazione non riguarderebbe solo gli atti processuali (art. 156 c.p.c., comma 3), ma anche quelli amministrativi e, per quel che in questa sede rileva, quelli di imposizione tributaria.

In sede di controricorso, la società contribuente si è difesa sostenendo che la notifica dell’atto modificativo della rendita attribuita era necessaria per la validità e l’efficacia dell’atto stesso.

Inoltre, la società ha ribadito che la mancata notifica dell’atto di modifica del classamento catastale le ha impedito di conoscere le motivazioni poste a base dello stesso, non essendo peraltro ammessa l’integrazione dell’atto impugnato in corso di giudizio.

1.1 Il ricorso è infondato.

Esso, infatti, si basa sull’assunto che la proposizione del ricorso del contribuente, presupponendo la conoscenza in capo a lui dell’atto di rettifica catastale, determinerebbe il raggiungimento dello scopo cui era preordinato la notificazione omessa.

L’assunto è erroneo.

La notificazione dell’atto di rettifica catastale, infatti, non ha solo lo scopo di far conoscere al destinatario il contenuto dell’atto, ma anche quello di individuare il dies a partire dal quale l’atto di rettifica spiega efficacia, secondo il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

Inoltre, nella fattispecie che ci occupa, non può parlarsi di sanatoria della nullità della notificazione dell’atto di rettifica catastale per raggiungimento dello scopo, in quanto non si tratta di giudicare gli effetti di una notificazione viziata, ma di esaminare delle doglianze avverso un atto di rettifica catastale mai notificato.

Orbene, la mancanza della notificazione e l’omissione del procedimento ad essa preordinato hanno impedito al contribuente di conoscere le ragioni dell’emanazione dell’atto di rettifica, e la circostanza che in sede di costituzione nel giudizio di primo grado l’Ufficio abbia spiegato che si trattava di una rettifica dovuta ad un errore materiale compiuto dal tecnico accertatore in occasione della valutazione del compendio immobiliare ai fini della attribuzione originaria della rendita non può “sanare” l’omessa motivazione dell’atto di rettifica, conseguente alla sua mancata notificazione al contribuente (Cass. n. 25450/2018).

Il contribuente, infatti, ha diritto ad un provvedimento impositivo espresso, sufficientemente e chiaramente motivato e correttamente notificato (L. n. 212 del 2000, art. 7).

2. Il ricorso dell’Avvocatura erariale, dunque, deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro cinquemila per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupporti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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