Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5011 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 24/02/2021), n.5011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24544/2019 proposto da:

T.O., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA

ANGELICCHIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

GENOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 190/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.O., cittadino del (OMISSIS), propose innanzi alla Commissione Territoriale di Genova domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario. Riferì di essere omosessuale e che, a causa del proprio orientamento sessuale, era stato allontanato dalla propria famiglia e dagli abitanti del villaggio.

1.1. La domanda venne respinta in sede amministrativa e giudiziale da parte del Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia.

1.2. La Corte di merito condivise le considerazioni del primo giudice circa la carenza di credibilità della storia con particolare riferimento alla scoperta della propria omosessualità in quanto il racconto era vago e generico, così come generico era il racconto relativo al rapporto omosessuale da lui intrattenuto. Richiamò il rapporto Easo per escludere un conflitto indiscriminato in Casamance ed in particolare nella città di Dakar. Quanto alla protezione umanitaria, ritenne che vi ostava l’assenza di vulnerabilità e la mancata integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso T.O. sulla base di quattro motivi.

2.1 Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Indipendentemente dalla rubrica dei primi tre motivi ” esclusione aprioristica del riconoscimento dello status di rifugiato”, “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, “violazione del principio consolidato per cui è necessario valutare se l’omosessualità costituisce reato nel Paese di provenienza”, il ricorrente censura la valutazione della credibilità e l’assenza di approfondimento relativa alla condizione degli omossessuali in Senegal, soggetti a discriminazione per appartenere ad un determinato gruppo sociale o perseguitati in ragione della loro omosessualità.

1.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.

1.2. La valutazione della credibilità del richiedente asilo, per ragioni legate all’omosessualità, deve avvenire secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all’accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d’origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova, posto a base dell’esame e dell’accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

1.3. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall’assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese.

1.4. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha motivatamente espresso un giudizio di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal richiedente in relazione alla sua condizione di omosessualità, di cui ha colto profili di incoerenza e genericità, soprattutto in relazione alla scoperta della propria omosessualità ed al rapporto con il suo compagno.

1.5. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2018, n. 27503)

1.6. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando, a tal fine, i criteri espressamente contemplati dell’inattendibilità del ricorrente e dell’incoerenza delle dichiarazioni rese dallo stesso.

1.7. Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale rende superflua l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

1.8. Ne discende che, atteso il giudizio negativo sulla credibilità, nessun danno grave poteva derivare al richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, l’omessa valutazione dei documenti attestanti l’attività associativa nell’ambito dell’Arcigay e l’attività lavorativa, oltre alla violazione dell’art. 5, comma 6, TUI.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Esso difetta di specificità in quanto non indica, nemmeno in forma riassuntiva, il contenuto dei documenti di cui si lamenta l’omesso esame, nè la sede processuale in cui sono stati prodotti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Come affermato da questa Corte, in caso di denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cassazione civile, sez. un., 07/04/2014, n. 8053).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

3.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

3.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA