Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5011 del 04/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5011 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 27599-2007 proposto da:
SANTONI

SERGIO

SNTSRG43E02H501N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio
dell’avvocato RAO ROSARIO CARMINE, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A. 00411140585, in
persona del procuratore speciale Avv. BENIAMINO
TORTORA, presso la sede legale VIALE CESARE PAVESE
385;

Data pubblicazione: 04/03/2014

- controricorrente nonchè contro

SCHININA’ CARMELO, CAPPELLETTI GILDA, LORI EUGENIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3942/2006 della CORTE

4670/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato ALESSANDRA GUIERRIERI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2006, R.G.N.

Svolgimento del processo

Sergio Santoni il 14 ottobre 1995 convenne in giudizio
Eugenio Lori e Carmelo Schininà esponendo che il 17 ottobre
1994 era stato investito, come pedone, dall’autovettura di
costui, condotta dal Lori, il quale aveva effettuato

Lamentava l’attore che, in seguito all’investimento,
aveva subito lesioni e chiedeva pertanto che i convenuti
fossero condannati al risarcimento dei danni, in solido con la
Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., assicuratore per la r.c.a.
della autovettura investitrice.
Si costituiva la compagnia assicuratrice chiedendo il
rigetto della domanda, mentre rimanevano contumaci Lori e
Santoni.
Il Tribunale, dato atto che l’attore aveva già ricevuto
£. 20.000.000, in acconto, dalla Nuova Tirrena, ha condannato
quest’ultima, in solido con Lori e Santoni, al pagamento di
ulteriori £. 29.785.524 per danno morale, spese mediche e
danno patrimoniale da postumi.
La Nuova Tirrena proponeva appello.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 13 settembre
2006, ritenuto il concorso di colpa dell’attore in misura del
50% poiché, avendo attraversato fuori dalle strisce pedonali,
avrebbe dovuto dare la precedenza non solo alle macchine
provenienti da destra e da sinistra, ma anche a quelle in
retromarcia, ha tuttavia nuovamente valutato le voci di danno
3

un’improvvisa e rapida manovra di retromarcia.

spettanti al danneggiato e, tenuto conto della rivalutazione
monetaria, degli interessi e delle tabelle in vigore, detratto
l’ acconto ricevuto con gli accessori maturati dalla data
della percezione,

ha riconosciuto un residuo credito

all’attore di C. 6.730,99,

e tuttavia, ritenuta la sua

spese processuali di appello.
Propone ricorso per cassazione Sergio Santoni.
Resiste con controricorso la Nuova Tirrena Assicurazioni
s.p.a.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva. Il
ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

l. Con il primo motivo il ricorrente lamenta:
e falsa applicazione delle norme di diritto
n.

3)

art.

ex art.
191 cds,

154

cds lett.

art.

145 cds,

art. 2697 c.c., art. 2727 e

a)
art.

e b),
2054

art.
c.c.

(art.

«Violazione
360 c.p.c.

190 cds 5 comma,
l,

2 e 3 comma,

2728 c.c., art. 115 e 116 c.p.c.»

2. Con il secondo motivo denuncia «Omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della
controversia prospettata dalle parti o rilevabile d’ufficio
(art. 360 c.p.c. n. 5).»
La censura di violazione di legge si conclude con i
seguenti quesiti di diritto:
l) «Accerti codesta Ecc.ma Corte di Cassazione se i principi
contenuti nelle norme Art. 154 cds lett. a) e b), art. 190 cds
4

sostanziale soccombenza, lo ha condannato al pagamento delle

5 comma, art. 191 cds, art: 145 cds, art. 2054 c.c. l, 2 e 3
comma, art. 2697 c.c., art. 2727 e 2728 cc, art. 115 e 116
c.p.c. risultino violati o falsamente applicati al caso in
esame e conseguentemente accerti che la loro corretta
applicazione come indicata nel suesteso primo motivo di

della responsabilità esclusiva, ex art. 2054 c.c. l e 3 comma
a carico del conducente dell’autovettura investitrice.»
2) «Accerti codesta Ecc.ma Corte di Cassazione se i principi
contenuti negli articoli 115 e 116 c.p.c. secondo il quale il
Giudice decide iuxta alligata et probata, nonché quelli di cui
agli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e art. 2054 c.c.,
nonché 190 cds 5 comma, 191 cds e 154 cds, siano stati violati
dal mancato esame da parte della Corte d’Appello

degli

elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento
della pronuncia (presenza degli attraversamenti pedonali e il
mancato utilizzo da parte del pedone) e dal fatto che la
stessa non pone a fondamento della propria decisione e del suo
libero convincimento le circostanze obiettive acquisite nel
corso del giudizio tramite le prove (testimoniali) e gli
elementi decisivi della controversia risultanti dall’attività
istruttoria che avrebbero condotto a una decisione diversa da
quella adottata, e quindi all’affermazione del principio della
responsabilità

esclusiva

a

dell’autovettura investitrice».

5

carico

del

conducente

impugnazione avrebbe condotto all’affermazione del principio

Le suddette censure sono inammissibili per mancato
rispetto dell’art. 366 bis c.p.c.
Infatti, premesso che ai ricorsi proposti contro sentenze
pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore
del d.lgs. n. 40/2006, si applicano le disposizioni dettate

c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del predetto decreto – i
motivi di ricorso per violazione di legge debbono essere
corredati dalla formulazione di un quesito di diritto, mentre
nel caso previsto dall’art. 360, l ° c., n. 5, l’illustrazione
di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione, il ricorrente non ha
assolto né all’ uno né all’ altro onere.
Ed infatti manca la necessaria congiunzione fra la
risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio
generale, e conseguentemente non è indicata la discrasia tra
le norme invocate, gli elementi concreti e gli argomenti
addotti dal giudice in violazione delle norme invocate, sì da
consentire alla Corte di legittimità di comprendere – in base
alla sola lettura del quesito, che non può esser interpretato
alla luce del contenuto del motivo – l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito

6

.”

nello stesso decreto al capo I e che secondo l’art. 366-bis

medesimo enunciando una

regula iuris

(Cass. Sez. Unite,

05/02/2008, n.2658, 14/01/2009, n. 565).
3. Con il vizio di motivazione si censura l’affermazione
che l’attraversamento sarebbe avvenuto fuori dalle strisce
pedonali, contrariamente alle risultanze processuali.

La censura secondo cui la ricostruzione dell’incidente,
come effettuata dalla Corte di merito, è in contrasto con le
risultanze probatorie, si risolve in una censura di
travisamento del fatto. Il travisamento del fatto non può
costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché,
risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di
circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento,
in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo,
costituisce

un errore denunciabile con il mezzo della

revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 4056 del 2009,
10/03/2006, n. 5251; Cass. 30.1.2003, n. 1512).
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta «Violazione
e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c.
n. 3) ex art. 91 e 92 comma 2 c.p.c.” e “omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della
controversia prospettata dalle parti o rilevabile d’ufficio
(art. 360 c.p.c. n. 5)» e censura l’applicazione del
principio di soccombenza nella parte in cui la Corte
d’Appello, pur condannando l’ appellante Nuova Tirrena avendo
riconosciuto il diritto di esso appellato ad ottenere una
7

Anche questa censura è inammissibile.

ulteriore somma a titolo di risarcimento,

lo ha poi

condannato alle spese ed agli onorari legali, erroneamente
applicando il suddetto principio, non considerando che dalla
condanna dell’appellante ad un risarcimento pari ad C
18.500,00 doveva conseguire il rimborso delle spese legali.

In caso di accoglimento parziale della domanda, possono
sussistere i giusti motivi atti a legittimare la
compensazione, totale o parziale, delle spese legali, ma la
parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata a
pagare per l’intero le spese legali sostenute dall’altra
parte, in quanto questa possibilità è consentita
dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale

espressamente motivata – di trasgressione del dovere di lealtà
e probità di cui all’art. 88 cod. proc. civ. (Ca.. 4755 del
2004).
Quindi, poiché nella fattispecie l’attore è stato
comunque vittorioso, sia pure in misura inferiore al
richiesto, non poteva essere condannato alle spese del
giudizio di appello.
Il giudice di rinvio provvederà, quindi ad una nuova
statuizione sulle spese del giudizio di merito e su quelle del
giudizio di cassazione, in applicazione del suddetto
principio.
P.Q.M.

8

Il motivo è fondato.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed
accoglie il terzo. Cassa e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in
diversa composizione.

Il Relatore

CAN
Funzionario

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Roma, 3 ottobre 2013

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