Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5010 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 13/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12669/2014 proposto da:

T.M., quale esercente la potestà genitoriale sul figlio

minore C.A.K.N.I., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

VARI’, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA S FAMIGLIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BISCOTTO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore speciale

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI

13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1769/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FRANCA IULIANO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS) il minore C.A.K.N.I. patì lesioni all’arto destro in conseguenza del parto.

I genitori nel 2004 convennero dinanzi al Tribunale di Roma la società gestore della clinica ove avvenne il parto (Santa Famiglia s.r.l.), chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

La società convenuta si costituì e chiamò in causa il proprio coassicuratore della responsabilità civile, la Carige Assicurazioni s.p.a., alla quale chiese di essere garantita in caso di accoglimento della domanda.

2. Con sentenza 7.9.2006 n. 18176 il Tribunale di Roma accolse la domanda. Le parti attrici, nondimeno, impugnarono la sentenza, chiedendo una più cospicua valutazione del danno.

3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 27.3.2013 n. 1769 accolse il gravame e incrementò la stima del quantum debeatur.

Con ordinanza 25.6.2013 la sentenza è stata corretta da errori materiali caduti sul calcolo degli interessi e sui criteri di defalco degli acconti pagati dal debitore in corso di causa.

3. La sentenza corretta è stata impugnata per cassazione da T.M. e da C.A.K.N.I., con ricorso basato su quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso la Santa Famiglia s.r.l. e la Carige Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe escluso che il neonato avesse patito un danno da “inabilità temporanea”, e ciò sul presupposto che le lesioni patite intra partum produssero subito postumi permanenti, senza passare per un periodo di malattia.

Tale statuizione, affermano in sostanza i ricorrenti, avrebbe violato l’art. 2059 c.c., perchè avrebbe escluso il risarcimento del danno da inabilità temporanea.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Il danno biologico (nozione giuridica) scaturisce dalla compromissione dell’integrità psicofisica (nozione medico-legale).

La lesione dell’integrità psicofisica può essere tanto temporanea, quanto permanente.

La compromissione temporanea dell’integrità psicofisica è convenzionalmente definita “invalidità temporanea”.

L’invalidità temporanea è un fenomeno necessariamente transeunte, al cui esaurimento possono darsi tre possibilità con effetti giuridicamente diversi:

(a) la vittima può guarire recuperando integralmente lo stato di salute quo ante (guarigione senza postumi);

(b) la vittima può guarire senza però recuperare integralmente lo stato di salute quo ante (guarigione con postumi);

(c) la vittima non guarisce, poichè la malattia causata dalla lesione ne provoca la morte.

Invalidità temporanea ed invalidità permanente sono pregiudizi aventi medesima natura giuridica, ma diversi in fatto (Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015, Rv. 636383): essi dunque non si implicano a vicenda. Così come può accadere che ad un periodo di malattia segua una guarigione senza postumi, all’opposto può accadere che la lesione provocata dall’illecito determini illico et immediate l’invalidità temporanea: ad esempio nel caso di ritardata esecuzione d’un parto cesareo, con ipossia cerebrale del feto.

1.3. Ciò posto in iure, si rileva in facto che nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato in concreto che le lesioni patite intra partum da C.A.K.N.I. erano presenti sin “dalla nascita”, e che di conseguenza non sussisteva alcun danno da invalidità temporanea (così la sentenza, p. 10, primo capoverso).

Si tratta di valutazione che è del tutto corretta in diritto, alla luce dei principi appena esposti; e insindacabile in questa sede sotto il profilo causale, ovvero nella parte in cui ha ritenuto che al momento della nascita i postumi causati dall’errore medico fossero già consolidati e permanenti.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus, perchè ha escluso dal novero del risarcimento il danno biologico temporaneo, che invece il Tribunale aveva riconosciuto, senza che i convenuti avessero proposto appello sul punto.

2.2. Il motivo va riferito alla sola posizione di C.A.K.N.I., ed è fondato.

Risulta dagli atti – direttamente esaminabili in considerazione della natura del vizio denunciato – che il Tribunale condannò i convenuti a risarcire al minore sia il danno biologico temporaneo, sia il danno biologico permanente. La sentenza non venne appellata da nessuno, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un danno biologico temporaneo.

La Corte d’appello, non avrebbe potuto escludere dal novero del risarcimento quella voce di danno, giacchè per effetto della mancanza di impugnazioni si era formato, sul punto, il giudicato.

Nè l’impugnazione proposta dagli attori, e concernente la misura del danno permanente, poteva legittimare la Corte d’appello a rideterminare anche la misura del danno biologico temporaneo, a causa della già ricordata diversità in punto di fatto dei due pregiudizi (Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015, Rv. 636383).

2.3. V’è solo da aggiungere come non pertinente, rispetto ai pacifico principio appena ricordato è il precedente invocato da ambedue le società controricorrenti, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 10996 del 14/07/2003, Rv. 565546.

Quel precedente non rileva nel nostro caso in quanto:

(a) il principio massimato, e trascritto dalle intimate nel proprio controricorso, non costituiva il principio di diritto posto a base della decisione (che non si occupava di reformatio in pejus), ma una sorta di “istruzione” data dal collegio giudicante al giudice del rinvio, dinanzi al quale la causa doveva essere riassunta;

(b) la sentenza invocata dalle intimate aveva ad oggetto un caso in cui il giudice di merito, dopo avere ritenuto sussistente un concorso di colpa della vittima, aveva liquidato il danno senza tenere conto della corrispondente riduzione, e la liquidazione non era stata impugnata dal debitore; dinanzi ad una vicenda di quel tipo, questa Corte stabilì che il giudice di rinvio, che avrebbe dovuto comunque liquidare ex novo il danno per effetto dell’impugnazione proposta dal danneggiato, avrebbe potuto astrattamente tenere conto del concorso di colpa della vittima, a condizione di liquidare una somma non inferiore a quella liquidata dalla sentenza cassata.

Palese è dunque la differenza rispetto al caso oggi all’esame di questa Corte: in questo, si discute se il giudice d’appello possa ridurre una voce di danno autonoma, in mancanza di impugnazione sul punto; in quello, si discuteva se il giudice del rinvio potesse tenere conto del concorso di colpa della vittima.

2.4. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio: la causa può infatti essere decisa in questa sede nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti.

Risulta dalla sentenza di primo grado che il Tribunale ritenne sussistente un danno da invalidità temporanea della durata di 790 giorni, e pari al 45% della totale.

All’epoca della sentenza di primo grado il Tribunale di Roma, secondo le tabelle da esso usualmente adottate, ricavabili dalla letteratura scientifica sul danno non patrimoniale, liquidava la somma di Euro 41 per ogni giorno di invalidità temporanea totale. La somma spettante per una invalidità di 790 giorni al 45% è dunque pari ad Euro 14.575,50.

Tale importo, liquidato dal Tribunale in data 7.9.2006 con statuizione non impugnata, a partire da tale data ha iniziato a produrre interessi nella misura legale, ex art. 1282 c.c., comma 1.

La Santa Famiglia s.r.l. va dunque condannata al pagamento in favore di C.A.K.N.I., come in epigrafe rappresentato, della somma di Euro 14.575,50, oltre interessi legali dal 7.9.2006.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (è denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 132 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello, con l’ordinanza di correzione degli errori materiali da cui era affetta la prima versione della sentenza d’appello, aveva malamente scomputato gli acconti pagati ai danneggiati in corso di causa. Aveva, infatti, detratto dal credito risarcitorio spettante al minore una somma che era stata pagata dal debitore a titolo di risarcimento non solo del danno patito dal minore, ma anche del danno patito dai suoi genitori e delle spese di lite. Per effetto di questo errore, il credito residuo del minore era stato determinato in misura inferiore a quella effettiva.

3.2. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, il motivo è infondato: tale norma infatti non può dirsi violata di per sè, ogni qual volta il giudice di merito commetta un errore di diritto o di calcolo, ma solo quando sia totalmente inintelligibile la ratio decidendi sottesa dalla sentenza. E non è certamente questo il nostro caso, avendo la Corte d’appello indicato, nell’ordinanza di correzione del 25.6.2013, quale somma ha detratto dal credito risarcitorio e con quale criterio.

3.3. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo è inammissibile per difetto di interesse, e ciò sotto due profili.

Sotto un primo aspetto, il motivo è inammissibile perchè censura un tipico errore di calcolo, che per di più risulta già censurato con una istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., proposta alla Corte d’appello di Roma.

Sotto un secondo aspetto, non può non rilevarsi come il soggetto del quale si lamenta la sottostima del credito risarcitorio, per effetto dell’erronea imputazione del pagamento in acconto, è un minore, rappresentato ex art. 320 c.c., dai genitori.

Ciò comporta che qualsiasi pagamento effettuato in acconto dal debitore (la società Santa Famiglia s.r.l. ovvero il suo assicuratore) è stato eseguito nelle mani dei genitori del danneggiato.

Questi ultimi, pertanto, hanno ricevuto dal debitore una somma che, complessivamente, è stata pari a quella che la Corte d’appello ha sottratto dal credito risarcitorio del minore. Ne consegue che l’eventuale errore, che si assume commesso dalla Corte d’appello in danno del minore, è andato però a vantaggio dei genitori e legali rappresentanti di questo, i quali in sostanza hanno ricevuto un pagamento in acconto, senza vederselo poi detrarre dai rispettivi crediti risarcitori.

Nulla dunque vieta ai genitori – che ex art. 320 c.c., hanno l’obbligo di gestire il patrimonio del figlio con la diligenza quam in suis e nell’interesse del figlio – di destinare a pro di quest’ultimo la somma erroneamente imputata dalla Corte d’appello a defalco del credito del figlio, invece che del loro. Gli odierni ricorrenti, dunque, non hanno bisogno di una pronuncia giudiziaria per realizzare il c.d. “bene della vita” cui mira l’impugnazione, perchè lo scopo che i ricorrenti si propongono di conseguire con la presente impugnazione non è loro impedito da ostacoli giuridici o fattuali, e non v’è quindi interesse all’impugnazione.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 1194 c.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente imputato gli acconti, pagati dal debitore in corso di causa, direttamente al capitale invece che prima agli interessi e poi al capitale, ed ha violato in tal modo l’art. 1194 c.c..

4.2. Il motivo è infondato.

Il diritto al risarcimento del danno forma oggetto di una obbligazione di valore, non di valuta. Ad esso, pertanto, è inapplicabile l’art. 1194 c.c. (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013, Rv. 625662).

Ai crediti di valore, nel caso di pagamento di acconti, l’imputazione di questi deve avvenire in primo luogo rendendo omogenei il credito e l’acconto (e quindi devalutandoli alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); quindi detraendo l’acconto dal credito, ed infine, calcolando gli interessi compensativi sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, Rv. 629791).

Tuttavia la violazione di tali criteri non è stata nemmeno dedotta dai ricorrenti, sicchè non può essere sindacata d’ufficio.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione dello iato tra le doglianze proposte e quelle accolte.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Santa Famiglia s.r.l. al pagamento in favore di C.A.K.N.I., come in epigrafe rappresentato, della somma di Euro 14.575,50, oltre interessi legali dal 7.9.2006;

(-) rigetta gli altri motivi di ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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