Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5010 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19071-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIT GALAFASSI SRL ORA LUX NET ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

Nonchè da:

CONSIT GALAFASSI SRL ORA LUX NET ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, con

domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati VINCENZO

TOSCANO, CHIARA MONDADORI;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2199/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

Con istanza notificata in data 2/10/2009 all’Ufficio provinciale di Mantova dell’allora Agenzia del Territorio, la Lux.Net Italia s.r.l. in liquidazione (d’ora in avanti anche “la società” o “la società resistente”) chiedeva il rimborso della somma di Euro 97.064,00 oltre interessi, versata nel periodo dal 4/10/2006 al 7/3/2007 a titolo di tributi catastali e tasse ipotecarie, a fronte del rilascio dell’elenco “dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno”, secondo quanto previsto dal numero d’ordine 7.1 della tabella delle tasse ipotecarie allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990.

La società sosteneva che il rimborso fosse dovuto per l’illegittimità dell’aumento delle tariffe disposte dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286, che aveva elevato, a decorrere dal 4/10/2006, il costo dell’elenco dei soggetti da Euro 7 per pagina (su supporto cartaceo) ad Euro 4 a nominativo.

Affermava che detto aumento era incompatibile con il diritto comunitario ed in particolare con la direttiva 2003/98/CE, secondo cui i paesi membri devono offrire qualsiasi servizio a prezzo di costo.

Invocava specificamente l’art. 6, comma l, della citata direttiva, che prevede espressamente che “quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate proveniente dalle forniture e dalle autorizzazioni al riutilizzo dei documenti, non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti”.

Pertanto, ritenuto che per tale servizio l’Agenzia non sopportasse alcun costo, e che comunque la tariffa di Euro 4 richiesta dall’Agenzia “per ciascun soggetto” fosse svincolata da ogni riferimento ai costi del servizio, la società resistente richiedeva il rimborso di tutte le somme versate nel periodo dal 4/10/2006 al 7/3/2007.

La richiesta di rimborso si fondava sulla prevalenza del diritto comunitario su quello interno, con il corollario della “disapplicazione” della norma nazionale a favore di quella comunitaria.

Avendo l’Ufficio provinciale di Mantova opposto il silenzio rifiuto alla richiesta di rimborso della società, quest’ultima lo impugnava dinanzi alla CTP di quella città che, nel contraddittorio con l’ufficio, accoglieva il ricorso sulla base della prevalenza, sulla norma nazionale regolatrice della tariffa per i servizi erogati dagli uffici dell’Agenzia del Territorio, delle disposizioni della direttiva comunitaria 98/2003/CE, che risulterebbe incondizionata e sufficientemente precisa e, dunque, direttamente applicabile nel territorio degli Stati membri.

Su appello dell’ufficio, la CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, nel contraddittorio con la società, confermava nella sostanza la sentenza di primo grado, riducendo tuttavia ad Euro 72.798,00 la somma che l’Agenzia dovrebbe restituire alla società intimata.

Avverso la sentenza della CTR, depositata il 23/4/2014, l’Avvocatura erariale ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Resiste con controricorso la società, che spiega altresì ricorso incidentale articolato in due motivi.

Quest’ultima ha depositato, a ridosso dell’adunanza camerale, una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Nella camera di consiglio del 21/11/2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4)”, l’Avvocatura erariale ha dedotto che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, “la domanda di restituzione in mancanza di disposizioni specifiche non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Nella fattispecie, secondo l’Avvocatura erariale, non ci sarebbe alcuna disposizione specifica in ordine alla richiesta di rimborso dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie pagati indebitamente, sicchè troverebbe applicazione la disposizione suppletiva testè trascritta.

Ne conseguirebbe che l’istanza di rimborso, proposta il 2/10/2009, ben oltre il termine biennale (venuto a scadere il 7/3/2009), avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

In particolare, l’Avvocatura contesta alla Commissione regionale di avere falsamente applicato il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 17, nella parte in cui dispone che “la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento”: tale disposizione non si applicherebbe alla tasse ipotecarie e ai tributi speciali catastali.

1.1 Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 347 del 1990 reca l’approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, quindi le imposte dovute per la gestione del servizio catastale e di quello consistente nella tenuta, nell’aggiornamento, e nel rilascio delle informazioni risultanti dai registri immobiliari, e della relativa documentazione. Orbene, tra le tasse ipotecarie dovute a fronte delle “operazioni inerenti al servizio ipotecario”, di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 19, sono previste non solo quelle dovute per l’esecuzione delle formalità immobiliari, come le trascrizioni e le iscrizioni, ma anche quelle dovute per le “ispezioni” e per le “ricerche su base informativa”.

Ne consegue che, con la disposizione di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 17, comma 5, il legislatore ha inteso prevedere un termine di decadenza triennale del diritto al rimborso, unico per tutte le imposte ipocatastali e per le relative sanzioni.

Nè una tale conclusione sottrarrebbe ambito applicativo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che reca un termine di decadenza meramente suppletivo e, dunque, residuale.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 86 del Trattato CE, della L. n. 287 del 1990, art. 8 e della direttiva 17/11/2003 n. 98 CE (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, l’Avvocatura erariale ha dedotto che la Commissione territoriale avrebbe accolto l’istanza di rimborso dichiarando la prevalenza della normativa comunitaria su quella nazionale, senza considerare che la prima sarebbe del tutto estranea alla materia tributaria di cui si controverte.

L’Avvocatura dello Stato ha ricordato che la sentenza resa a Sezioni Unite, n. 30175/2011, era stata resa con riferimento alla materia della “riutilizzazione” dei dati dei registri ipo-catastali ed alla individuazione di un mercato rilevante avente ad oggetto quella riutilizzazione, con la connessa configurabilità di un abuso di posizione dominante sul detto mercato da parte dell’Agenzia odierna ricorrente.

Il servizio “elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno”, ha osservato l’Avvocatura nel suo ricorso, non appartiene alla fattispecie “riutilizzazione”, come configurata dalla normativa comunitaria, ma costituisce un servizio strettamente correlato con le funzioni di acquisizione e conservazione dei dati ipo-catastali, cui è preposta l’Agenzia.

In altri termini, la richiesta dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, per un determinato periodo di tempo, ha ad oggetto l’acquisizione di dati e informazioni legittimamente creati e detenuti dall’Agenzia, e non ha nulla a che fare con la “riutilizzazione” di quei dati e di quelle informazioni, di cui si occupa la direttiva 2003/98/CE.

Il servizio “elenco soggetti”, dunque, non sarebbe che una modalità semplificata di ispezione dei registri immobiliari, a fronte del pagamento di importi che hanno natura di “tassa”, il cui ammontare è previsto dalla legge.

2.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.

E’ opportuno, innanzitutto, delineare il quadro normativo nel quale si iscrive la fattispecie portata all’esame dei giudici tributari di merito.

La direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/11/2003 si prefigge lo scopo di favorire il riutilizzo dei documenti e delle informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni: “Più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro, consentire alle imprese Europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.” (ultimo periodo del quinto considerando)

Il raggiungimento di tale scopo passa per l’armonizzazione delle normative e delle prassi amministrative nazionali circa la possibilità offerta alle imprese di riutilizzare le informazioni e i documenti prodotti o detenuti dai soggetti pubblici, specialmente con riferimento alle condizioni giuridiche ed economiche del riutilizzo, onde evitare discriminazioni tra le imprese aventi sede negli Stati membri e differenze nelle possibilità di accesso alle informazioni e ai documenti in possesso degli enti pubblici tra uno Stato membro e un altro.

Rilevante, inoltre, ai fini che qui interessano, è l’incipit del nono considerando: “La presente direttiva non prescrive l’obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato”.

Dagli artt. 5, 6 e 7 della direttiva citata, inoltre, si evince che, con i termini “tariffa” e -corrispettivo”, il legislatore comunitario non intendesse riferirsi alle somme aventi natura lato sensu tributaria o impositiva da corrispondersi in occasione della richiesta di espletamento di una funzione pubblica, quanto piuttosto alle somme dovute agli enti pubblici in cambio della facoltà, da essi concessa agli operatori economici richiedenti, di utilizzare le informazioni e i documenti in mano pubblica immettendoli nei processi produttivi, allo scopo di soddisfare le nuove esigenze di mercato della “società dell‘informazione”.

2.2 Orbene, la direttiva 2003/98/CE è stata attuata, nell’ordinamento italiano, con il D.Lgs. n. 36 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, che all’art. 4, rubricato “Norma di salvaguardia”, comma 1, lett. d), così disponeva: “sono fatte salve le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie, anche con riferimento alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi da 367 a 373”.

A sua volta, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 367, disponeva che “ai fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio”.

La facoltà di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, acquisiti dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dall’Agenzia del territorio, poteva essere concessa solo eccezionalmente (art. 1, comma 371) in virtù di specifiche convenzioni stipulate tra l’Agenzia del Territorio e i singoli operatori commerciali.

In ogni caso, sia che l’atto di riutilizzazione commerciale (a norma dell’art. 1, comma 368) fosse stato posto legittimamente in essere (in quanto consentito, tramite convenzione, dal soggetto pubblico creatore o detentore del dato, del documento o della informazione), sia che fosse stato posto in essere in maniera “abusiva”, “sono (erano, n.d.e.) comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio” (art. 1, commi 370 e 371).

2.3 Orbene, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la violazione della normativa antitrust da parte dell’Agenzia del Territorio, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30175 del 2011) hanno ravvisato la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte dell’odierna ricorrente non per il fatto che essa, peraltro sulla base di previsioni di legge (D.Lgs. n. 36 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d, e L. n. 311 del 2004, art. 1, commi da 367 a 373, applicabili ratione temporis ai fatti di causa), non avesse consentito il -riutilizzo” delle informazioni e dei dati raccolti e detenuti ad imprese operanti sul mercato delle informazioni ipo-catastali; quanto per il fatto che la detta riutilizzazione, vietata in linea di principio dalla legge, era consentita solo sulla base di apposite convenzioni tra l’Agenzia e le singole imprese operanti sul mercato delle informazioni ipo-catastali, e previo il pagamento di corrispettivi, a fronte degli atti di riutilizzazione “a valle”, commisurati alle tasse e alle imposte dovute in sede di accesso alle informazioni e ai dati detenuti dall’Agenzia medesima.

In altri termini, la violazione della direttiva n. 98/2003/CE e della disciplina antitrust, da parte dell’Agenzia, era stata riscontrata non perchè essa non consentiva alle imprese operanti (o che intendessero operare) nel mercato delle informazioni commerciali basate sui dati ipo-catastali la riutilizzazione, previa rielaborazione, di tali dati; ma perchè ne consentiva il riutilizzo solo in via eccezionale, tramite singole convenzioni, senza criteri generali prefissati, limitando, dunque, il principio di parità di accesso, e sulla base di tariffe e corrispettivi non in linea con quelli previsti dalla direttiva Europea.

2.4 Sul descritto quadro normativo, sono intervenuti, dapprima, la L. n. 96 del 2010, art. 44, comma 1, che ha abrogato il D.Lgs. n. 36 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d; poi, il D.L. n. 70 del 2011, art. 5, comma 4 bis introdotto dalla L. di conversione n. 106 del 2011, che ha abrogato la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 367, che recava il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati e delle informazioni ipocatastali. La disciplina della riutilizzazione dei documenti in possesso degli enti pubblici, in seguito, è stata incisa dalla direttiva 2013/37/UE, che ha modificato la precedente direttiva n. 2003/98/CE, e dal D.Lgs. n. 102 del 2015, che, tra l’altro, all’art. 1, ha modificato il D.Lgs. n. 36 del 2006, emanato in attuazione della direttiva n. 2003/98/CE. Orbene, avendo la società chiesto il rimborso delle tasse pagate a fronte della richiesta degli elenchi dei soggetti interessati alle formalità iscritte e trascritte presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, ed avendo invocato, all’uopo, la diretta applicazione delle norme della direttiva relative alla commisurazione della tariffa per la riutilizzazione, adducendo la sproporzione, rispetto a questa, dei tributi e delle tasse richieste e riscosse dall’Agenzia del territorio, la Lux.Net Italia s.r.l. in liquidazione avrebbe dovuto, innanzitutto, dedurre e poi provare di essere stata, nel periodo di tempo che qui rileva (2006-2007), autorizzata alla riutilizzazione dei dati e delle informazioni ipo-catastali, sulla base di apposita convenzione, o avrebbe comunque dovuto dedurre di aver corrisposto, per essere di conseguenza automaticamente autorizzata a riutilizzare i dati e le informazioni ipo-catastali acquisiti dall’Agenzia, gli importi di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 370, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 386 (legge finanziaria per il 2007).

Ma di tale deduzione, prima che della relativa prova, non vi è traccia nelle difese della società.

2.5 Dunque, la richiesta di rimborso presentata da quest’ultima ha avuto ad oggetto non le somme versate a fronte del compimento di atti di riutilizzazione commerciale, mai autorizzati nel periodo di tempo rilevante ai fini del presente giudizio (2006-2007), bensì le somme versate a titolo di tasse ipotecarie nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni ipotecarie direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

2.6 Si deve, dunque, concludere che la non corretta trasposizione, nell’ordinamento interno, della direttiva 2003/98/CE ha riguardato non il divieto di riutilizzazione dei dati e delle informazioni ipo-catastali detenuti dall’Agenzia del Territorio, bensì i presupposti e le condizioni economiche per l’accesso al mercato della riutilizzazione di quelle informazioni e di quei dati, che hanno avuto di fatto l’effetto di restringere la concorrenza tra gli operatori commerciali, non consentendo loro l’accesso allo specifico mercato della riutilizzazione dei detti dati ed informazioni in condizioni di parità (quindicesimo considerando).

Sicchè, nella fattispecie che ci occupa, non essendo stata la società resistente, comunque, autorizzata, nel periodo di tempo che qui rileva (2006/2007), alla riutilizzazione dei dati e delle informazioni ipo-catastali detenuti dall’Agenzia odierna ricorrente, essa non ha corrisposto maggiori tasse di quante ne doveva corrispondere per l’accesso ai servizi informativi gestiti dall’Agenzia del Territorio, visto che qualsiasi altro soggetto non autorizzato al riutilizzo di quelle informazioni e di quei dati avrebbe dovuto corrispondere, a titolo di tasse ipotecarie, quello stesso importo, se avesse richiesto lo stesso servizio richiesto dalla società e ad essa prestato.

2.7 Ma vi è di più.

Il Collegio non ignora che, con sentenza n. 22139/2017, questa sezione ha affermato che in tema di informazioni ipocatastali, osta al diritto comunitario la determinazione di una tariffa, come indicata dal D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni in L. n. 286 del 2006, per il pagamento del rilascio degli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno, la quale preveda un importo maggiore a quello espressamente definito secondo i criteri precisati dalla direttiva 2003/98/CE, il quale non deve superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti” (Rv. 64563501).

Tuttavia, deve osservarsi che, quand’anche si volesse ritenere che, in punto di determinazione dell’importo a carico della società odierna resistente per l’accesso agli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità immobiliari detenuti dall’Agenzia, l’ordinamento nazionale vigente ratione temporis era in contrasto con l’art. 6 della direttiva 2003/98, quest’ultimo non potrebbe comunque essere direttamente applicato alla fattispecie per cui è causa, in quanto le relative disposizioni non sono self-executing, mancando dei requisiti della precisione e della “incondizionatezza” che, per la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, consentono al giudice di disapplicare la norma interna antinomica rispetto alla norma posta dalla direttiva (CGUE, sentenza del 6/3/2014, Napoli contro Ministero della Giustizia, C-595/12; sentenza 12/7/1990, Foster e altri, C-188/89, Racc. pag. 1-3313, punto 16; sentenza 20/3/2003, Kutz-Bauer, C-187/00, Racc. pag. 1-2741, punto 69).

Il citato art. 6 della direttiva, infatti, non specifica come calcolare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, nonchè il “congruo utile sugli investimenti” che dovrebbe aggiungersi ai detti costi.

Ne consegue che, pur assumendo la mancanza di un corretto recepimento della direttiva in questione, il giudice di merito non avrebbe potuto applicarla direttamente, previa disapplicazione delle pertinenti norme interne.

3. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso dell’Agenzia comporta l’assorbimento del terzo motivo, con il quale l’Agenzia ha denunciato che l’importo del risarcimento dei danni, pari ad Euro 300.000 oltre accessori, disposto, per violazione della normativa antitrust, a favore della società con la sentenza n. 726/2011 della Corte di Appello di Brescia “coprirebbe” anche la somma della quale la contribuente ha chiesto il rimborso nell’ambito del presente giudizio.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto contemplate nella direttiva 2003/98/CE (art. 360 c.p.c., n. 3)”, la Lux.Net Italia s.r.l. in liquidazione ha dedotto che la direttiva 2003/98/CE prevede che la cessione, a fini di “riutilizzo”, dei documenti in possesso degli enti pubblici possa avvenire o gratuitamente o a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro (nel qual ultimo caso, “il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti”): “il limite massimo delle tariffe stabilito nella presente direttiva – si legge nel relativo considerando 14 – lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri o degli enti pubblici di praticare prezzi inferiori o di cedere le informazioni gratuitamente”.

In altri termini, secondo la ricorrente incidentale, o la tariffa applicata per la cessione a fini di riutilizzazione dei dati e delle informazioni ipo-catastali detenute dagli uffici dell’Agenzia del Territorio è contenuta nei limiti di quella prevista dalla pertinente direttiva comunitaria, o, nel caso in cui ecceda tale limite, il giudice adito non può ridurne l’ammontare, dovendosi intendere che la cessione a fini di riutilizzazione sia stata effettuata a titolo gratuito.

4.1 Il motivo è infondato.

Innanzitutto, come si è spiegato nell’esaminare il secondo motivo del ricorso principale, non risulta che, nel biennio che viene in rilievo per la decisione della presente controversia, la società fosse stata autorizzata a riutilizzare le informazioni e i dati ad essa forniti dall’Agenzia del Territorio, con la conseguenza che le somme corrisposte per il servizio prestato dall’Agenzia non sono state versate a titolo di tariffa quale corrispettivo per il riutilizzo, ma semplicemente quale tassa per l’accesso al detto servizio.

4.2 In secondo luogo, l’applicazione della direttiva 2003/98/CE, quand’anche ve ne fossero i presupposti, non legittimerebbe la gratuità del servizio di cessione, al fine di riutilizzo, delle informazioni e dei dati ipocatastali, nel caso in cui il corrispettivo richiesto dall’Agenzia fosse superiore al parametro previsto in sede comunitaria: la previsione stessa di un corrispettivo per la cessione a fini di riutilizzo dei dati e delle informazioni, anzi, sarebbe incompatibile con qualsiasi presunzione di gratuità della riutilizzazione.

5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” e “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la Lux.Net Italia s.r.l. in liquidazione ha dedotto che l’importo determinato dal giudice dell’appello quale corrispettivo della messa a disposizione delle informazioni e dei dati ipotecari da parte dell’Agenzia del Territorio sarebbe di gran lunga superiore perfino alla somma che lo stesso ente pubblico aveva, nell’ambito di un altro giudizio, determinato quale costo di produzione delle informazioni e dei dati rilasciati alla società.

Inoltre, il giudice del merito avrebbe riconosciuto all’Agenzia del Territorio, per il servizio prestato, un corrispettivo per la determinazione del quale l’ente pubblico non ha offerto alcuna prova.

5.1 Il motivo è infondato.

La somma corrisposta all’Agenzia del Territorio, come si è avuto modo di chiarire nel corso della presente ordinanza, non è un corrispettivo dovuto a fronte della cessione di dati e informazioni ipotecarie al fine di permetterne il riutilizzo alla società, all’epoca non consentito, ma è l’ammontare delle tasse dovute per l’accesso al servizio espletato, sicchè quell’ammontare era previsto dalla legge applicabile ratione temporis, e non poteva essere rideterminato dal giudice di merito.

6. In definitiva, il ricorso principale è fondato in relazione al motivo accolto, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato.

In accoglimento del ricorso principale, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la domanda di rimborso spiegata in primo grado deve essere rigettata.

7. Considerata la complessità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso spiegata in primo grado dalla Lux.Net Italia s.r.l. in liquidazione.

Raddoppio CUT su ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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