Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5010 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. II, 24/02/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 24/02/2021), n.5010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24855/2019 proposto da:

O.B., rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO LERA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.B. propose, innanzi alla Commissione Territoriale di Genova, domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Egli riferì di essere cittadino (OMISSIS), proveniente da (OMISSIS) e di aver lasciato il proprio Paese in quanto aveva rifiutato la proposta di un amico di entrare a far parte di una setta; a seguito del rifiuto, la sorella era stata violentata dall’amico e lui sarebbe stato coinvolto in una rissa nel corso della quale il suo amico veniva ucciso. Era stato ingiustamente accusato della morte del suo amico, arrestato e torturato, ma era riuscito a fuggire perchè i due poliziotti che lo tenevano sotto controllo in macchina si erano allontanati, lasciandolo solo.

1.2. Il Tribunale rigettò la domanda ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Genova.

1.3. La Corte distrettuale non ritenne credibile il racconto del ricorrente per insanabili contraddizioni in relazione alla modalità della fuga, apparendo improbabile che i poliziotti lo avessero lasciato solo in macchina e che egli avesse avuto la forza di scappare dopo essere stato torturato. Inoltre, non risultava credibile che si fosse rifugiato dalla madre dove sicuramente sarebbe stato cercato.

1.4. Ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte escluse che in Nigeria, nell’Edo State, vi fosse una situazione di violenza generalizzata e, quanto alla protezione umanitaria, ritenne non sussistente una condizione di vulnerabilità.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso O.B. sulla base di tre motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche in relazione al disposto dell’art. 4 della direttiva qualifiche N. 2011/95/UE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere la Corte ritenuto inattendibili le dichiarazioni del richiedente senza tener conto delle informazioni del Paese di provenienza con particolare riferimento alla setta degli (OMISSIS) ed alle conseguenze derivanti dal rifiuto di affiliazione. La Corte distrettuale si sarebbe invece soffermata su aspetti marginali della storia, senza adempiere all’obbligo di cooperazione istruttoria.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Esso difetta di specificità in quanto non trascrive nemmeno riassuntivamente la parte del verbale di audizione in cui si fa riferimento alla setta degli (OMISSIS), in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

1.3. Non risulta, altresì, ipotizzabile la violazione di legge in relazione al giudizio di credibilità perchè fondato sulla carenza di credibilità intrinseca, che il giudice di merito ha apprezzato sulla base di circostanze di fatto non marginali, come le modalità della fuga.

1.4. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

1.5. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte di merito ritenuto che un danno grave, nella specie la tortura o altra forma di pena o trattamento degradante, possa derivare anche da soggetti non statuali. Lamenta, inoltre, che le informazioni sul Paese d’origine non erano aggiornate, ma risalenti al 2017, mentre alcune decisioni di merito, avvalendosi di COI più recenti tratte dal portale (OMISSIS), come Amnesty International (20172018), l’Institute for Security Studies in ordine ai consigli di viaggio della Confederazione svizzera (2018) e le notizie pubblicate sul sito “(OMISSIS)”, darebbero conto di una situazione di violenza generalizzata.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. La doglianza relativa al rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 2517 del 2007, art. 14, lett. a) e b), consegue alla valutazione negativa della credibilità del racconto del richiedente (Cass. civ. sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cass. civ. sez. I, 22/02/2019, n. 5354). Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il Tribunale, sulla base del report EASO e di altre fonti qualificate, ha accertato che in Nigeria, nella regione dell’Edo State, non vi era una situazione di conflitto generalizzato di tale intensità da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo, in ossequio a quanto previsto dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.3. Quanto, poi, alla censura concernente l’inattendibilità delle fonti consultate, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte di legittimità l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. civ., sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

2.4. Nel caso di specie, le fonti riportate non fanno specifico riferimento ad una situazione di violenza indiscriminata nell’Edo State, ma ad una tendenziale espansione del gruppo di (OMISSIS) ed alla situazione legata alla violazione dei diritti umani nel Paese di origine e, come tali, non sono pertinenti ai fini della concessione della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Inoltre, il sito (OMISSIS) della Confederazione Elvetica non costituisce fonte qualificata in quanto avente la finalità di informare i cittadini svizzeri in ordine ai rischi che si corrono viaggiando in Paesi, così come non sono utilizzabili, nei procedimenti di protezione internazionale, le informazioni tratte dal sito “il Post”, che hanno carattere giornalistico.

2.5. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, infatti, “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (…) sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale”.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte di merito erroneamente rigettato la domanda di protezione umanitaria stante la grave situazione di violenza ed insufficiente rispetto dei diritti umani in essere nel Paese d’origine del richiedente. Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe considerato che, nel Paese ospitante, il ricorrente avrebbe la possibilità di svolgere un’attività lavorativa e condurre una vita dignitosa.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Nessuna violazione di legge può ipotizzarsi in relazione al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una condizione di vulnerabilità che non può essere assimilata al mero rischio di povertà, se non compromette, come nel caso in esame, i diritti fondamentali, e se non vi è integrazione nel Paese ospitante.

3.3. Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza più recente di questa Corte, secondo cui, in tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro Paese, la condizione di povertà del Paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. (Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, n. 18443).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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