Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5010 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5010 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 24554-2014 proposto da:
CONDOMINIO di VIA GIROLAMO SANTACROCE 19 H, in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 133, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE ROTONDARO, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANTONIO TITOLO;
– ricorrente contro
2017

TARASCHI ERNESTO;
– intimato –

2194

97

avverso la sentenza n. 940/2014 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 03/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

Data pubblicazione: 02/03/2018

BESSO MARCHEIS

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R.G. 24554/2014

PREMESSO CHE
Il Condominio Via Girolamo Santacroce 19H ricorre in cassazione
contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, 3 marzo 2014 n.

la pronuncia di primo grado. Ernesto Taraschi aveva impugnato una
deliberazione assembleare nella parte in cui disponeva che il costo del
rifacimento del manto di copertura del proprio immobile fosse
ripartito applicando l’art. 1126 c.c., deducendo che la deliberazione
era nulla in quanto andava invece applicato il criterio fissato dall’art.
1123 c.c., trattandosi di cortile condominiale e non di terrazzolastrico. Il Tribunale di Napoli aveva accolto l’impugnazione e
dichiarato la nullità della deliberazione nella parte in cui stabiliva che i
costi dei lavori di riparazione dell’area fossero da ripartire ex art.
1126 c.c.
L’intimato Ernesto Taraschi non ha proposto difese.

CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.
115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui non è
stata individuata la natura e funzione dello spazio oggetto di causa”:
la sentenza d’appello va censurata perché sarebbe “partita da una
ricostruzione dello stato dei luoghi che risulta però contraddetta dalla
documentazione versata in atti”, essa, senza “avere regolarmente
proceduto allo specifico esame dello stato dei luoghi” ha escluso che
sull’area potesse essere ravvisato un uso da parte di alcuni condomini
che potesse legittimare la diversa imputazione delle spese a loro
carico.

3

940, che ha rigettato l’appello dello stesso Condominio, confermando

Il motivo è inammissibile. Anzitutto fa riferimento a un parametro
(violazione di legge in relazione al n. 5 del primo comma dell’art.
360) che non sussiste; in secondo luogo quello che chiede a questa
Corte è una inammissibile rivalutazione della ricostruzione in fatto
(cfr. in particolare la valorizzazione dei risultati della consulenza

parti) che ha portato la Corte d’appello, come il giudice di primo
grado, ad affermare che l’area ha natura di bene “durevolmente
asservito all’uso di passaggio pedonale per tutti i condomini dello
stabile H, scala D, che se ne devono servire per accedere alle loro
unità immobiliari”, così che si è al di fuori della fattispecie di cui
all’art. 1126 c.c.
Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli
artt. 1125 e 1126 c.c. per non avere la Corte d’appello correttamente
esteso la disciplina di cui all’art. 1126 alla fattispecie in esame”.
Il motivo è inammissibile. Esso, in realtà, non contesta l’errata
interpretazione delle disposizioni richiamate, ma, analogamente al
motivo precedente, l’errata considerazione da parte del giudice di
merito di elementi di fatto (peraltro genericamente richiamati, come il
riferimento al godimento da parte di un numero ristretto di
condomini), elementi la cui valutazione non può essere sottoposta al
vaglio di questa Corte di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

4

tecnica d’ufficio espletata nel giudizio ex art. 700 c.p.c. tra le stesse

Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione

seconda civile, in data 19 settembre 2017.

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