Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5010 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 01/03/2011), n.5010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4733-2009 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 245/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 11/07/2008, R.G.N. 163/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.B., dipendente dell’Agenzia del Territorio, chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutegli in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati) e la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza in data 28.3 – 16.4.2008, rigettò l’impugnazione proposta dall’Amministrazione, osservando, in particolare, che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimata M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione del O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7 assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, sia per il riferimento della sospensione ai “versamenti”, fase conclusiva del ciclo di spesa successiva alla trattenuta in busta paga della quota a carico dei lavoratori; sia per i richiami testuali ai “soggetti residenti” o “aventi sede legale”, riferibili al concetto aziendalistico di sede operativa; sia in considerazione della ratio del provvedimento, finalizzato alla liberazione di risorse da sfruttare per la produzione di beni e servizi e non all’incremento della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, assumendone la riferibilità anche alla ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002, siccome emessa ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5 in linea con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 325/2008.

2. La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2, prevede che “Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.

Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, stabilisce che “La L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.

L’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che “Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e del D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 11 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra i suddetti termini sono stati poi prorogati dal O.P.C.M. n. 3279 del 2003, O.P.C.M. n. 3300 del 2003 e O.P.C.M. n. 3308 del 2003.

La ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 (“Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5”); nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, “in particolare” all’art. 2, comma 2, “con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile”.

Pertanto deve convenirsi che anche l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006.

Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza e la non conducenza del rilievo secondo cui l’ordinanza in parola era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva.

Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai “versamenti” – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla ratio della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost. sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Atteso pertanto che l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi la fondatezza del ricorso.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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