Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 501 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud. 21/09/2014, dep.11/01/2017),  n. 501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.C.F. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.

Giuseppe Raimondi (cod. fisc. RMNGPP53S02C858M) e dall’avv. Roberto

Zazza (cod. fisc. ZZZRRT45L11H501Y) ed elett.te dom.to presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA (cod. fisc. (OMISSIS)), in

persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Massimiliano

Sieni, dell’Avvocatura Provinciale, ed elett.te dom.ta presso il

medesimo in Roma, Via IV Novembre n. 119/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4848/10 della Corte d’appello di Roma

depositata il 22 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

settembre 2016 dal Presidente Dott. DE CHIARA Carlo;

udito per la controricorrente l’avv. BARRA Sabrina, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordina il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza con cui il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dall’Amministrazione Provinciale di Roma avverso il decreto ingiuntivo notificatole dal sig. C.C.F. per il pagamento di Euro€ 128.400,00.

Ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nella valutazione delle prove in atti, atteso che da esse risulta come la fattura n. (OMISSIS) in data 19 novembre 2002 dell’importo sopra indicato, posta a fondamento del ricorso monitorio, era stata interamente pagata, prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, in base a tre mandati di pagamento corrispondenti all’esatta somma pretesa dall’intimante.

Il sig. C. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Le parti hanno presentato anche memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Con essi si lamenta che non sia stata esaminata e comunque accolta la domanda, che all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., l’opposto aveva esteso all’intero rapporto di fornitura intercorso con l’Amministrazione, pretendendo il pagamento, se non della fattura in questione, di altri corrispettivi rientranti nel medesimo rapporto e rimasti inevasi.

Tale ampliamento non consentito al creditore convenuto in giudizio con l’opposizione a decreto ingiuntivo. Egli infatti ha solo formalmente veste di convenuto, ma sostanzialmente ha veste di attore, con la conseguenza non può proporre domande diverse da quelle introdotte con la richiesta di ingiunzione (ex multis, Cass. 22754/2013, 7571/2006, 11415/2004).

2. – Il terzo motivo, con il quale si pone la questione della imputazione dei pagamenti eseguiti in base ai mandati di cui si è detto, è infondato alla luce delle stesse deduzioni del ricorrente, il quale ammette che il credito di cui alla richiamata fattura n. (OMISSIS) era il più antico: dunque esso era il primo da saldare secondo il disposto dell’art. 1193 c.c. (in difetto di allegazione dei presupposti per l’applicazione di altri criteri prioritari secondo la medesima norma).

3. – Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro€ 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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