Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 501 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 11/01/2011), n.501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Brindisi, con provvedimento n. R.G. 1136/07 del 18.12.09, depositato

il 23.12.09, nel procedimento pendente fra:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

C.A.M., REGIONE PUGLIA, COMUNE DI CAROVIGNO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

p.1. Il Tribunale di Lecce, investito dell’appello proposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni nella controversia fra esso appellante, C.A.M., la Regione Puglia ed il Comune di Carovigno, avente ad oggetto domanda di pagamento di un contributo ai sensi della L. n. 31 del 1991, art. 2, comma 2, dichiarava – con sentenza n. 385 del 2007 – la propria incompetenza territoriale sull’appello e la competenza del Tribunale di Brindisi, reputando che la norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 non fosse idonea a giustificare la propria investitura come tribunale del luogo sede dell’Avvocatura dello Stato in seno al distretto in cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Riassunta la causa, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 23 dicembre 2009, ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Il Ministero ha depositato memoria, mentre le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

p.2. Essendo l’istanza di regolamento di competenza soggetta, quanto alla regolamentazione del giudizio di legittimità, alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere decisa con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata ai difensori e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – Va rilevato che nella specie, essendovi stata da parte del Tribunale di Lecce una declaratoria di incompetenza ed essendo le parti vincolate o ad esercitare il potere di impugnazione con il regolamento di competenza o a riassumere davanti al Tribunale di Brindisi ed avendo scelto questa seconda alternativa, il potere di elevazione di quest’ultimo Tribunale si configurava, in quanto la vicenda risultava ricondotta sotto l’ambito della disciplina della competenza e il potere del giudice ad quem della riassunzione non poteva che correlarsi a tale stato del giudizio. Onde nella specie non vengono in rilievo i principi di cui a Cass. n. 2709 del 2005, che sarebbero stati applicabili ove il Tribunale di Lecce avesse dichiarato l’inammissibilità dell’appello, nel quale caso la sentenza sarebbe stata impugnabile con il ricorso per cassazione.

3.1. – Preliminarmente va rilevato che l’istanza è ammissibile, perchè risulta tempestivamente esercitata entro il limite di preclusione di cui all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., la quale, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo scaturito dalla sostituzione di cui alla L. n. 353 del 1995, segnava il momento entro il quale quel potere avrebbe dovuto esercitarsi (Cass. n. 11185 del 2008).

Nella specie, al giudizio era applicabile il testo dell’art. 183 c.p.c. vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005. Detto testo, in quanto applicabile ai sensi dell’art. 359 c.p.c., era applicabile anche al giudizio di appello.

Ora, nel caso di specie, dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che, una volta riassunta la causa, all’udienza di prima comparizione del 21 gennaio 2008 venne dichiarata la contumacia del Comune di Carovigno ed ordinata l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio davanti al Giudice di Pace. Quindi, alla successiva udienza del 31 marzo 2008 la causa venne rinviata nuovamente per lo stesso incombente al 23 giugno 2008 per ogni altro provvedimento. A seguito di rinvii d’ufficio per trasferimento del magistrato affidatario del fascicolo, la causa venne, poi, chiamata all’udienza del 27 novembre 2009, nella quale il Tribunale di riservò. In tale udienza, essendovi stati prima solo – a parte quelli d’ufficio – rinvii motivati dall’esigenza di acquisizione del fascicolo e senza una specifica indicazione della destinazione dell’udienza di rinvio, il potere ai sensi dell’art. 45 c.p.c. era ancora vivo, perchè l’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. non si era ancora esaurita.

3.2. Ciò chiarito, il ricorso è fondato sulla base del seguente principio di diritto, ormai affermato da numerosissime decisione della Corte proprio in controversie similari a quella in cui è stato elevato il conflitto, nelle quali era stato il Ministero qui costituito ad impugnare con istanza di regolamento di competenza declinatone di competenza sull’appello da parte del Tribunale di Lecce a favore di quello di Brindisi: Sussiste la competenza del foro erariale, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, comma 2, per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l’introduzione dell’ufficio del giudice di pace. Tale conclusione è giustificata dall’interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua ratio legis, consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell’Avvocatura dello Stato, della speciale competenza del foro erariale di cui all’articolo 6 del predetto regio decreto. (Cass. n. 8896 del 2010, nella quale si da ampio conto della copiosa giurisprudenza della Corte sul punto proprio riguardo a controversie come quella di cui è processo).

Dovrebbe, dunque, dichiararsi la competenza sul giudizio di appello del Tribunale di Lecce”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è, dunque, accolta ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce sul giudizio di appello.

Il giudizio andrà riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente per le parti costituite.

Per le parti non costituite il termine decorrerà dalla pubblicazione della presente ordinanza (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6823 del 2010).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza sul giudizio di appello del Tribunale di Lecce. Fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per le parti costituite e dalla pubblicazione della presente per quelle non costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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