Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5009 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 06/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17459/2013 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA GRAZIA LACAITA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PECK SPA, in persona del suo Vicepresidente del C.d.A. pro tempore

Dott. M.L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DUGNI

giusta procura a margine del controricorso;

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONI SA, in persona del proprio

Responsabile Unità Tecnica Sinistri Dott. T.R., AVIVA

ITALIA SPA (già COMMERCIAL UNIONE ITALIA SPA), in persona del suo

Chief Operating Officer pro tempore Dott. A.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO DUGNI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1595/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GABRIELE VALENTINI per delega;

udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.G. ha proposto ricorso per cassazione, contro la s.p.a. Peck, la s.p.a. Aviva Italia (già Commercial Union s.p.a.) e la Helvetia Assicurazioni, avverso la sentenza del 15 aprile 2013, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che, in accoglimento delle domande proposte dalla Peck, da un lato, e dalla Commercial Union e dalla Helvetia, dall’altro, aveva condannato esso ricorrente – quale autore di un furto di ingenti quantitativi di vini, occorso nella notte fra (OMISSIS) in un magazzino della Peck in (OMISSIS) – al risarcimento dei danni in favore della Peck ed al pagamento, in favore della Commercial Union e della Helvetia quali creditori surrogati, della somme da esse corrisposte alla Peck in forza di polizze assicurative.

2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi la Aviva Italia e la Peck.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 310 c.p.c., comma 3, art. 116 c.p.c., art. 228 c.p.c., in relazione agli artt. 444 e 445 c.p.p. ed all’art. 2043 c.c., Insufficiente o contraddittoria motivazione. Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il motivo è in parte inammissibile e comunque manifestamente privo di fondamento per la parte residua.

Ciò, sulla base dei seguenti rilievi:

a) il motivo non illustra alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c., atteso che non rispetta i contenuti con cui tale violazione dovrebbe essere dedotta, tra l’altro a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, siccome indicati da Cass. n. 11892 del 2016 (e condivisi da Cass. sez. un. n. 16598 del 2016): “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, “poichè l’art. 116 c.p.c., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)”; “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile nè nel paradigma del n. 5 nè in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nei termini ora indicati), non trova di per sè alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione”;

b) l’intestazione del motivo evoca il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più vigente anzichè quello, applicabile al giudizio di cassazione, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 ed inoltre, al di là dell’erronea evocazione, se si volesse apprezzare l’illustrazione alla stregua del nuovo paradigma, ne difetterebbe la sostanza siccome individuata da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014;

c) quanto alla violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., da cui sarebbe derivata quella dell’art. 2043 c.c., essa viene sostenuta in modo del tutto privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata (con conseguente inammissibilità giusta il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi): infatti, si argomenta che la Corte territoriale, per riconoscere la responsabilità del B. avrebbe dato rilievo alle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di udienza di convalida dell’arresto dello stesso B. del 12 maggio 2005 e alla sentenza di patteggiamento, senza rispettare i principi affermati di da questa Corte, che a tale sentenza attribuiscono valore di argomento di prova e non di prova piena circa la responsabilità per il fatto di reato dedotto come fonte della responsabilità civile, ma l’addebito rivolto alla corte territoriale è del tutto privo di fondamento, giacchè essa, come del resto contraddittoriamente evidenzia lo stesso riferimento fattovi dal ricorrente, non ha affermato quella responsabilità solo sulla base della detta sentenza, bensì (pagina 5, prime sette righe) adducendo che a carico del B. non vi era solo la sentenza, ma anche l’espressa dichiarazione, resa dal medesimo all’udienza di convalida dell’arresto, dell’essere stato autore del furto e con la spiegazione delle ragioni e la narrazione dei particolari;

d) quanto alla violazione dell’art. 228 c.p.c., che si sarebbe verificata perchè la corte territoriale avrebbe riconosciuto valore confessorio a quelle dichiarazioni, mentre la confessione si potrebbe formare nel giudizio solo a seguito di interrogatorio formale, l’assunto è nuovamente privo di riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, atteso che essa non ha affatto affermato che quella dichiarazione fosse stata confessoria, ma, dopo avere evidenziato che a carico del B. vi erano la sentenza di patteggiamento e le dichiarazioni rese in sede di convalida dell’arresto, ha osservato che “non si è dunque trattato di una mera sentenza di patteggiamento disancorata da riscontri concreti, nè di una autoincolpazione generica, bensì di una motivata e completa ammissione di responsabilità, che, unitamente alla sentenza conclusiva ex art. 444 c.p.p., non può che condurre all’affermazione di responsabilità del B. in ordine al furto avvenuto in danno di Peck”: osservazione che esprime proprio il rispetto del criterio di valutazione del fatto della pronuncia della sentenza ex art. 444, in sede di giudizio di responsabilità civile, non senza doversi rilevare che è, peraltro, consolidato il principio di diritto secondo cui: “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. n. 3980 del 2016, da ultimo ed ex multis).

Il motivo è, pertanto, rigettato.

2. Con un secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 2699 c.c. e segg., artt. 2720, 2721 c.c., nonchè dell’art. 183 c.p.c., comma 7 e art. 184 c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Vizio di omessa insufficiente o contraddittoria motivazione. Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il motivo è in parte inammissibile e comunque manifestamente privo di fondamento per la parte residua.

Ciò, sulla base dei seguenti rilievi:

a) la violazione dell’art. 116 c.p.c., non rispetta ancora una volta i contenuti già sopra indicati;

b) quella dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., si pone al di fuori di quanto la può integrare, secondo i principi affermati per la seconda norma da Cass. n. 11892 del 2016, citata, e affermati per entrambe le norma da Cass. sez. un. n. 16598 del 2016, nei termini seguenti: “La violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato della “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016)”: nella specie, nel motivo non si censurano affermazioni con cui la corte territoriale avrebbe contraddetto l’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nei termini indicati da detto principio di diritto, ma, in realtà, si censura la valutazione delle prove in concreto effettuata da detta corte e, pertanto, la censura si muove su un terreno precluso dal paradigma dell’art. 360, n. 5, siccome ricostruito da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014, già citate;

c) il detto paradigma dell’art. 360, n. 5, è nuovamente evocato nella versione abrogata e al di fuori dei presupposti indicata da dette sentenze;

d) le violazioni degli artt. 2699 c.c. e segg., artt. 2720, 2721 c.c., non hanno alcun fondamento, in quanto nell’illustrazione non si evidenzia e comunque non si coglie nella motivazione, alcuna affermazione che la corte territoriale avrebbe fatto, contrapponendosi ai paradigmi di cui a dette norme, ma si critica – appunto in manifesta violazione di quanto consentito dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 e paludando per violazioni delle norme stesse censure sulla motivazione ricostruttiva del fatto da esso precluse – la valutazione di documenti, di provenienza del danneggiato, ma confermati da prove testimoniali, mentre è, proprio per questo, priva di pregio la prospettazione che quella corte abbia attribuito valore probatorio diretto a documenti pro se della danneggiata;

e) la complessiva illustrazione del motivo, che si articola dalla pagina 12 sino alla pagina 30, si concreta, poi, ferme le inidoneità fin qui evidenziate, in una critica alla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, che si muove su un terreno estraneo ai limiti del giudizio di legittimità sempre dal nuovo n. 5 più volte citato: ciò, quando si pretende, peraltro nella forma della proposizione di una serie di interrogativi, di affacciare dubbi sulla idoneità probatoria di dichiarazioni testimoniali.

3. Con un terzo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 61 e 191 c.p.c.. Vizio di omessa motivazione. Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il motivo si concreta in primo luogo in una critica alla motivazione, con cui il giudice d’appello ha osservato che “la consulenza tecnica d’ufficio è stata disposta (dal primo giudice) per stabilire il valore (della merce rubata e non ritrovata) con criterio imparziale e non già per sopperire ad una mancanza di prova”.

Senonchè, la critica, dopo che si è riportato tale brano motivazionale si risolve nell’affermazione: “Tutto qui”. Segue, l’assunto che sarebbe evidente la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 61 e 191 c.p.c. e, quindi, dopo il rilievo che la Peck aveva prodotto “alcune fatture di acquisto ed una perizia di parte che indicava nel 90,195% il ricarico sul prezzo d’acquisto”, l’assunto che “nè il tribunale nè la Corte milanese hanno ritenuto di verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa del B. in merito a tale documentazione”.

La successiva attività illustrative, quanto alla denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c., impinge sempre nel rilievo svolto a proposito dei primi due motivi circa il modo di dedurre quella violazione, mentre quanto alla denuncia di omessa motivazione nuovamente non corrisponde al nuovo paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Quanto alla denuncia di violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., essa non si concreta in una critica evidenziatrice di come e perchè i due disposti normativi sarebbero stati violati.

Si aggiunga che, riguardo alle pretese eccezioni, di cui i giudici di merito non si sarebbero fatti carico e che si enunciano successivamente, non viene indicata non solo la sede in cui erano state dedotte davanti al primo giudice, ma anche il modo ed i termini precisi in cui era avvenuta la deduzione, nonchè i termini della loro valutazione da parte di quel giudice ed i termini in cui di essa o della loro omessa valutazione ci si era doluti con l’appello, il che integra palese inosservanza dell’at. 366 c.p.c., n. 6 (che si riferisce anche agli atti processuali, quale è la formulazione di un’eccezione e l’attività di mantenimento nel corso del processo).

L’assunto che viene enunciato a pagina 32 nel senso che la c.t.u. sarebbe stata ammessa per esentare dall’onere della prova resta così del tutto assertorio e privo di dimostrazione.

In disparte tali rilievi, già decisivi, si osserva che l’illustrazione successiva si concreta nel ripercorrere talune affermazioni della c.t.u. rispetto alle quali esprime dissensi o dubbi circa la congruenza, ma in tal modo ci si pone al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, specie per come ristretti quanto al controllo sulla motivazione resa sul fatto dal giudice di merito, in base alla prove raccolte, dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 (sempre secondo la lettura datane dalla citate sentenze delle SS.UU.). Non senza doversi rilevare che, pur sul piano delle regole di logica formale i rilievi svolti si concretano solo nella prospettazione di mere alternative possibili e non di alternative dovute. E non senza che si debba rilevare che nulla si dice sul fatto che la sentenza impugnata ha rilevato anche che il giudice di primo grado si era mantenuto in limiti di valore nettamente inferiori rispetto a quelli della c.t.u..

Il motivo è, dunque, inammissibile.

4. Con un quarto motivo di prospetta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 99 c.p.c., art. 75 c.p.c., art. 660-bis e ter c.p.c., art. 1916 c.c.. Vizio di omessa, insufficiente motivazione. Artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Vi si lamenta che la corte territoriale avrebbe “osservato che vi era la prova dell’esistenza dei contratti assicurativi “in modo sufficientemente chiaro” da consentire la contestazione in ordine al superamento del massimale”.

Quindi si sostiene che la motivazione sarebbe stata del tutto omessa e si dice che “questa eccezione” era stata sollevata sin dal primo atto difensivo in sede cautelare.

Si passa, quindi, a svolgere una serie di considerazioni, che muovono da tale generica enunciazione ed evocano lo svolgimento di un giudizio cautelare di sequestro e non meglio identificati documenti da 1 a 16 prodotti dalle assicurazioni ed altro non meglio identificato doc. 17 con cui sarebbero stati prodotti altri documenti.

Il motivo non contiene alcuna attività argomentativa riguardo alla violazione delle norme evocate nella intestazione e comunque si fonda: a) su un’eccezione che nemmeno identifica nei suoi contenuti, non solo all’atto della proposizione, ma anche nel modo in cui era stata prospettata nel giudizio di merito di primo grado, in quello in cui era stata disattesa dal primo giudice ed in quello in cui era stata oggetto dell’appello: ciò integra evidente violazione dell’onere di specificità del motivo e, dunque, una sua inammissibilità (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi); b) nel contempo risulta violato (nei termini di cui a Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, ex multis; con specifico riferimento agli atti processuali, ex multis Cass. sez. un. n. 22726 del 2011) l’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto all’onere di indicazione specifica degli atti processuali su cui il motivo si fonda e tale violazione si configura anche per i documenti.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

5. Il ricorso dev’essere, conclusivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza a favore di entrambe le parti resistenti e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate sia a favore della Peck s.p.a., sia congiuntamente a favore delle due società Aviva Italia s.p.a. e Helvetia-Compagnia Svizzera di assicurazioni S.A., in Euro tredicimila, oltre duecento per esborsi ed oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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