Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5009 del 02/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5009 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
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udita la relazione della causa sv‹ Ani nella camera di consiglio non
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Data pubblicazione: 02/03/2018
Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 512/2016 del Tribunale
di Oristano con ricorso fondato su un unico articolato
motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione rigettava l’appello proposto dal
Comune , odierno ricorrente, avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Terralba n. 105/2010, con la quale era
stata dichiarata la cessazione della materia del contendere
nel giudizio di opposizione avverso verbale di contestazione
di violazione del C.d.S. (art. 126-bis) proposta dalla intimata
società.
Il Comune ricorrente ha depositato Memoria.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt.
126-bis, 180 e 203 C.d.S., 22 e 23 L. 689/1981 e 91 e 92
c.p.c. come modificato ex art. 45 L. n. 69/2009) ai sensi
dell’art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il motivo si deduce l’erroneità. della gravata decisione
sotto il profilo della mancata considerazione della “totale
assenza di soccombenza virtuale, dalla cui erronea
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
statuizione del Giudice di appello è dipesa la condanna” alla
refusione delle spese processuali.
1.1- Il motivo è fondato.
1.2- In effetti la sentenza oggi gravata innanzi questa
Corte ha ritenuto – “in applicazione del generale principio
ricorrente, tenuto al pagamento delle dette spese.
La valutazione così compiuta dal Giudice d’appello ttraeva,
in sostanza, origine da una errata valutazione della
fattispecie in violazione dei principi di seguito riportati.
Il Tribunale riteneva, infatti, che. “l’amministrazione una
volta avuta conoscenza della pendenza del giudizio relativo
al verbale presupposto e della sospensione della sua
efficacia”
non
ha
proceduto
tempestivamente
all’annullamento del dipendente verbale ex art. 126 bis
C.d.S. per omessa comunicazione dei dati.
In ipotesi il medesimo Tribunale ha fatto riferimento a nota,
ma isolata, pronuncia ( Cass. n. 20974/2014), che – tempo
fa- riteneva
l’obbligo di comunicazione dei dati come
e condizionato” all’esito delle sorti della
impugnazione del cosiddetto verbale presupposto e
riattivabile “….in caso di esito sfavorevole del giudizio” di
impugnazione dello stesso verbale presupposto.
In
altre parole l’impugnate sentenza ha considerato la
vigenza del “sorgere dell’obbligo di comunicazione in capo al
3
della soccombenza” – l’appellante Comune, odierno
proprietario del veicolo ex art. 126 bis C.d.S.” solo in caso di
esistenza di efficace verbale presupposto di contestazione di
violazione al C.d.S..
E, da tanto (secondo la ricostruzione delle gravata
decisione) derivava la soccombenza oggi recisamente
Senonchè il più noto ed univoco orientamento di questa
Corte ha, peraltro già da anni, ritenuto la vigenza
dell’obbligo di comunicazione dei dati a prescindere dalla
persistenza o meno dell’efficacia del verbale di
contestazione presupposto (salvo, ovviamente, il definitivo
annullamento dello stesso).
Al riguardo devono richiamarsi i . principi conformemente
ribaditi bei più recenti armi ( ex plurimis : Cass. n.ri
22881/2010 e 15542/2015), per i quali il termine per la
comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S. “non
decorre dalla definizione del procedimento di opposizione al
verbale di infrazione presupposto….trattandosi di un ipotesi
di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse
pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del
responsabile e del Lutto autonomo rispetto all’effettiva
commissione di un p-ecedente illecito”.
Da
tanto deriva la vigenza, comunque, dell’obbligo di
comunicazione
del
dati,
la
mancata
doverosità
dell’annullamento oel verbale ex art. 126 bis C.d.S. prima
negata dal Comune ricorrente.
della
definiizione,
con
presupposto e, quindi
,
annulla« mento,
del
verbale
ancora, l’insussistenza -nella
concreta fattispecie in esame- di validi elementi di
soccombenza giustificanti la condanna dell’odierna
Amministrazione ricorrente alla predetta refusione delle
Il motivo e , contestualmente, il proposto ricorso vanno,
quindi, accolti.
2.-In conseguenza del suddetto accoglimento l’impugnata
sentenza va cassata con rinvio ad altro Giudice affinche la
controversia sia dec.’sa -in relazione alla regolamentazione
delle spese – con valutazione della soccombenza virtuale
che tenga conto dei principi innanzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte
accoglie. it ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,
anche ger le spese, al Tribunale di Oristano in diversa
CO mposizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 dela Corte Suprema di Cassazione il
7 dicembre 2017.
OU’CiSrrA:ro N CANCELLERtA
211AR 201 l- unzior.ario Giudiziario
Luisa PASSINEITI
5
spese processuali.