Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5009 del 01/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 01/03/2011), n.5009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9868-2009 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

SALESIANI 4, presso lo studio dell’avvocato ISOLA LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, PULLI

CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura speciale atto Notaio

Blasi Linda di Roma, del 23/06/2009 n. rep. 80591;

– resistente con procura –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE DIPARTIMENTO TESORO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12 presso 1? Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende ope legis (atto di costituzione depositato 23/07/2009);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5878/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2008, R.G.N. 4117/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI ELISABETTA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da T.D. nei confronti dell’Inps e del Ministero delle Finanze per ottenere la pensione di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, in relazione alla domanda amministrativa del 27 febbraio 2001; riteneva infatti la Corte adita la carenza del requisito reddituale prescritto per il diritto alla prestazione;

premesso che secondo la L. n. 118 del 1971, art. 12 le condizioni reddituali richieste sono quelle previste per la pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26; che successivamente, con il D.L. n. 30 del 1974 convertito nella L. n. 114 del 1974, era stato utilizzato il parametro del reddito soggetto ad Irpef, reddito da cumulare con quello del coniuge, che variava di anno in anno con l’aumento della pensione sociale; che dal reddito era escluso quello derivante dalla proprietà della casa di abitazione; che, nella specie, il reddito del ricorrente fino al 2003 compreso, cumulato con quello del coniuge, superava la soglia prescritta dalla legge, come peraltro confermato dallo stesso interessato; indi la Corte adita, premesso che il T. aveva compiuto il sessantacinquesimo anno il 24 aprile 2004, disattendeva la tesi del ricorrente per cui per l’anno 2004 il reddito non poteva ritenersi superiore alla soglia in quanto quello del coniuge era pari a zero, come da certificato dell’Agenzia delle Entrate. Rilevavano infatti i Giudici d’appello che i certificati dell’Agenzia delle entrate concernevano i redditi del coniuge solo per gli anni dal 2000 a 2001, inoltre la dichiarazione prodotta dal T. per l’anno 2004 era stata irritualmente confezionata con vistosi segni di cancellatura e riscrittura previa imbiancatura e recava dati poco comprensibili, di talchè, concludeva la Corte, mancava la prova del requisito reddituale, non tanto e non solo perchè era carente la prova del reddito del coniuge nel 2004, ma anche perchè era carente la prova sui redditi personali dell’anno 2004, non potendo basarsi sulla autodichiarazione, resa peraltro nel modo irrituale suddetto. La domanda andava quindi rigettata.

Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con due motivi illustrati da memoria.

Entrambe le controparti hanno depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza per avere affermato che i limiti reddituali prescritti per la pensione di invalidità civile comprendono anche i redditi del coniuge, perchè la L. n. 118 del 1971, art. 12 fa riferimento a pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, la quale all’epoca prevedeva il cumulo ma che sarebbe stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/92.

Il motivo non merita accoglimento.

1. Per la pensione sociale erogata dall’Inps ai sensi della L. n. 15 del 1969, art. 26 infatti vale tuttora la regola del cumulo dei redditi, e la Corte Costituzionale, con la sentenza invocata, non ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, ma ha affermato solo che si dovrebbe individuare un diverso limite reddituale nel caso in cui l’interessato sia divenuto totalmente invalido dopo il sessantacinquesimo anno, e non è questo il caso che ricorre nella specie, giacchè il ricorrente lo divenne nel 2002, come affermato nel medesimo ricorso sulla base della perizia effettuata, e quindi quando non aveva ancora compiuto i sessantacinque anni.

2. Nè possono considerarsi ostativi alla suesposta interpretazione dell’esistenza del limite reddituale in cumulo con il coniuge le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte costituzionale (vedi, in particolare Corte cost. n. 88 del 1992 e n. 400 del 1999 citate nelle sentenze di questa Corte più sopra indicate e qui non condivise), secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l’assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello); trattasi, infatti, di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti, come detto, il requisito reddituale di accesso dell’ultrasessantacinquenne alla i pensione sociale (ovvero all’assegno sociale sostitutivo della prima L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), ossia una questione del tutto diversa da quella all’esame di questa Corte e che, d’altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione (sempre per la pensione sociale) di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell’invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva.

3. In via più generale, la questione portata all’esame della Corte va risolta tenendo presente la vicenda legislativa delle due prestazioni di assistenza – pensione di inabilità e assegno mensile -che vengono in considerazione nella presente controversia. Nel dettare una nuova disciplina delle provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, la L. 30 marzo 1971, n. 118 previde la concessione – a carico dello Stato e a cura del Ministero dell’Interno – di una pensione di inabilità per i soggetti maggiori di 18 anni nei cui confronti fosse stata accertata una totale inabilità lavorativa (art. 12) e la corresponsione, per i periodi di incollocamento al lavoro, di un assegno mensile ai soggetti di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, con capacità lavorativa ridotta in misura superiore a due terzi (art. 13). Le condizioni economiche richieste dalla legge per l’assegnazione di entrambe le descritte prestazioni erano le medesime: invero, l’art. 12, comma 2, fa riferimento a quelle stabilite dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 e, a sua volta, l’art. 13, comma 1, prevede che l’assegno mensile è concesso “con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo precedente”).

Pertanto, considerando quanto previsto dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (norma, quest’ultima che stabilisce le condizioni economiche richieste per la pensione sociale), l’invalido, per aver diritto alla pensione di inabilità come pure all’assegno mensile, non doveva essere “titolare di redditi, a qualsiasi titolo, di importo pari o superiore a L. 156.000 annue” (così il testo originario dell’art. 26 della legge citata).

4. Successivamente il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114), interviene per elevare l’importo annuo della pensione di inabilità e quello mensile dell’assegno (art. 7), ribadendo (art. 8) che le condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili – si tratti della pensione di inabilità ovvero dell’assegno mensile – “sono quelle previste nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale” e, nel contempo, stabilendo (appunto nell’art. 3, dettato in parziale sostituzione della L. n. 153 del 1969 cit., art. 26) che le condizioni economiche necessarie per la concessione della pensione sociale consistono nel possesso di redditi propri per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue, ovvero, in caso di soggetto coniugato, di un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue.

5. Con il successivo intervento di cui all’articolo unico della L. 21 febbraio 1977, n. 29 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 23 dicembre 1976, n. 850) i limiti di reddito di cui al D.L. n. 30 del 1974, art. 8 (che, come già detto, richiama quelli previsti dall’art. 3 dello stesso decreto legge per la concessione della pensione sociale, a loro volta aumentati, per effetto della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 3, a L. 1.560.000 per il reddito cumulato e a L. 505.050 per il reddito personale) sono elevati a L. 3.120.000 annui, ma esclusivamente (per quanto qui interessa) per la pensione di inabilità: testuale è, invero, il riferimento fatto dal legislatore “agli invalidi civili assoluti di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12” mentre nessuna menzione la norma contiene degli invalidi parziali di cui al successivo art. 13. Per questi ultimi devono quindi, per il momento, ritenersi ancora vigenti i limiti reddituali previsti dall’art. 3 del ripetuto D.L. n. 30 del 1974, come modificati dalla L. n. 160 del 1975, art. 3. E nel contempo, in difetto di una qualsiasi esplicita previsione in tal senso, o, quantomeno, di un sia pure implicito riferimento al D.L. n. 30 del 1974, art. 3, non vi è neppure spazio per una interpretazione del testo normativo che porti ad argomentare l’intento del legislatore di modificare, per la pensione di inabilità, la disciplina previgente, adottando come parametro di verifica del superamento del limite reddituale il (solo) reddito personale dell’invalido assoluto, ancorchè coniugato. In definitiva, anche l’intervento legislativo in parola non incide sul principio di sistema, per cui il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi sia per la pensione che per l’assegno, mutando soltanto – ed esclusivamente per la pensione di inabilità – l’importo massimo da considerare ai fini della verifica del superamento (o meno) del suddetto limite.

6. Evidentemente resosi conto dei limiti di ragionevolezza di una scelta che portava a raddoppiare, per questa sola prestazione assistenziale, il limite di reddito da prendere a riferimento, il legislatore, nel convenire il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 con la L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha aggiunto la disposizione dell’art. 14 septies, con la quale, nel mentre vengono ancor più elevati i limiti di reddito di cui al D.L. n. 30 del 1974, art. 8 (portati a L. 5.200.000 annui rivalutabili annualmente) (comma 4), contestualmente (comma 5), si stabilisce che, per l’assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17 (l’art. 17, poi abrogato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 6, disciplinava l’assegno di accompagnamento per gli invalidi minori di 18 anni), il limite di reddito da considerare è fissato nell’importo di L. 2.500.000 annue, anch’esso rivalutabile annualmente e “da calcolare con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

7. Ritiene la Corte che la norma in parola non possa essere interpretata nei sensi di cui alle sue, recenti pronunce n. 7259 del 2009, 20426 del 2010 (citate anche nella memoria della odierna ricorrente) e n. 18825 del 2008, nelle quali si è affermato che, dopo la introduzione dell’art. 14 septies citato, anche per la pensione di inabilità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell’assistito, ma debba, invece, condividersi il principio, espresso da un più risalente indirizzo (vedi, in particolare, Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 del 2007), secondo cui “Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dallo stesso art. 14 septies, successivo comma 5 solo per l’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessalo”.

8. Ciò per le seguenti ragioni:

8.1. Come sopra accennato, l’intervento attuato dal legislatore con l’art. 14 septies, comma 5, è chiaramente un intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell’innalzamento del limite reddituale previsto – ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti – dalla L. n. 29 del 1977, Significativo di tale intento è che per l’attribuzione dell’assegno è, bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell’assistito, ma l’importo da non superare per la pensione di inabilità (comma 4) corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l’assegno (L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2.500.000 annue) (attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle INPS, il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali è quasi tre volte superiore a quello indicato per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali a parità di importo mensile della prestazione). La norma, inoltre, rappresenta una deroga all’orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (vedi Corte cost. sent. n. 769 del 1988 e n. 75 del 1991; vedi anche Corte cost. n. 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo i compimento del 65 anno) e, di conseguenza, non esprime un principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari. Del resto (a sua stessa formulazione letterale, che fa menzione del solo assegno fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge – non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti a questa regola sia rimasta assoggettata. E difatti, anche successivamente, nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 (dal titolo “requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili”) la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che, con effetto dal 1 gennaio 1992, ai fini dell’accertamento, da parte del Ministero dell’Interno della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali.

8.2. Si aggiunga (così dovendosi ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla odierna ricorrente) che il giudice delle leggi (cfr. in particolare le citate sent. n. 769/88, n. 75/91) ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l’omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all’opportuno adeguamento dei livelli di prestazione appartiene alla discrezionalità del legislatore. Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l’aggravamento, anzichè l’eliminazione, dei difetti di coerenza con esso. E, sempre sul piano del sistema costituzionale, mette conto rilevare come l’attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all’assistenza dell’invalido) di un rilievo preclusivo dell’intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell’art. 3 Cost., comma 2.

9. Infine, non può non rilevarsi che la L. n. 118 del 1971, art. 13 – che come sopra ricordato, disciplina l’assegno mensile di invalidità – è stato recentemente sostituito ad opera della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, (disposizione non tenuta presente nelle citate decisioni di questa Corte), il quale, testualmente, stabilisce che ” agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12″. Si tratta, all’evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle “condizioni” (comprese, quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione. Ma il prendere a riferimento, a tal fine, le “condizioni” stabilite per l’assegnazione della “pensione di cui all’art. 12”, determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è, di per sè, indicativo del fatto che tale disciplina – anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti – è diversa da quella nel frattempo dettata (si ripete, con la L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5) per l’assegno mensile – non avendo senso, invero, una simile formulazione normativa ove le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per l’assegno e, dunque, si dovesse dar rilevo al solo reddito personale dell’invalido, ancorchè coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi.

10. Deve, in conclusione, ritenersi giuridicamente corretta l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (come nella concreta fattispecie) l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola.

11. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui si lamenta che la Corte territoriale non abbia deciso sulla domanda subordinata, con la quale aveva chiesto l’erogazione della prestazione quanto meno dal 2004, in cui sicuramente il limite reddituale individuale era inferiore alla soglia prescritta, non avendo valutato la dichiarazione di Agenzia Entrate recante la data del 18.5.2005, per cui i redditi individuali del 2004 ammontavano ad Euro 8.252.

Ed infatti, una volta deciso, con il rigetto del primo motivo, che vale il reddito cumulato con quello del coniuge, resta la considerazione della sentenza impugnata per cui per l’anno 2004 il ricorrente non aveva dato la prova della misura del reddito del coniuge, nè si può sostenere, come si assume in ricorso, che la mancata menzione, nella certificazione del 18.5.2005, stia a dimostrare che il coniuge aveva redditi zero, in quanto detta certificazione si riferiva al reddito del T. e nulla poteva dire sul reddito della moglie.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, giacchè la causa è iniziata anteriormente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

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