Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5008 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 05/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27199/2014 proposto da:

G.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO DE MARTINO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VESPASIANO 17A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

INCANNO’, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

LA P. & PO. SNC, PO.AN., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3933/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato SIMONE RENDINA per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3933/14 del 5 agosto 2014, il Tribunale di Salerno, in riforma della pronuncia n. 528/09 del Giudice di Pace della stessa città, rigettava la domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 159, da G.R. nei confronti della La P. & Po. s.n.c. e della Axa Assicurazioni S.p.A., per difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice in ragione della inoperatività della copertura assicurativa invocata per tardività del pagamento del premio.

Avverso detta sentenza G.R. ha spiegato ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resiste con controricorso la Axa Assicurazioni S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alla sussistenza in capo alla compagnia assicuratrice dell’obbligo di risarcire i danni.

Lamenta, in particolare, il ricorrente la erronea evocazione, nella sentenza gravata, dell’art. 1901 c.c., risultando provati nel giudizio di merito tanto l’esistenza del rapporto assicurativo quanto il pagamento del premio in epoca anteriore al sinistro; soggiunge, comunque, che pur nell’eventualità di tardivo pagamento del premio, l’avvenuto rilascio del contrassegno assicurativo vincola l’assicuratore a risarcire i danni cagionati dalla circolazione del veicolo.

Il motivo è fondato nei termini in appresso precisati.

Mentre la prima parte della complessa censura innanzi riassunta, lungi dall’integrare la prospettazione di un error in judicando, sollecita una – inammissibile, se non nei circoscritti confini dettati dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – revisione critica delle emergenze istruttorie del giudizio di merito, il principio di diritto invocato dal ricorrente per contrastare il dictum della impugnata pronuncia è invece corretto.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della responsabilità civile di autoveicoli vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato o la rata successiva sia stata pagata oltre il periodo di sospensione della copertura assicurativa di cui all’art. 1901 c.c., comma 2, ovvero ancora il contratto di assicurazione non sia efficace, atteso che, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo (in tal senso, Cass., 27 agosto 2014 n. 18307; Cass., 13 dicembre 2010 n. 25130).

Il principio ora enunciato trova applicazione anche nella ipotesi, ricorrente nel caso in esame, in cui il danneggiato abbia rivolto la domanda di risarcimento nei confronti della propria assicurazione, ovvero seguendo la procedura di risarcimento diretto disciplinata dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149.

Come è stato infatti affermato – e si intende ribadire in questa sede – l’azione diretta accordata al danneggiato dalla testè menzionata disposizione ha la medesima natura dell’azione prevista per le fattispecie ordinarie dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144 (della quale mutua l’intera disciplina), con l’unica particolarità che il destinatario è l’assicuratore della vittima anzichè quello del responsabile, in una sorta di accollo liberatorio ex lege del debito di quest’ultimo: pertanto, in caso di rilascio del contrassegno, l’eccezione di mancato pagamento del premio non può essere opposta dall’assicuratore del danneggiato (se convenuto in base al citato art. 149), analogamente a quanto accade nei rapporti tra assicuratore del responsabile e terzo danneggiato (Cass., 9 ottobre 2015 n. 20374).

Nella vicenda in esame, pacifico il rilascio del certificato assicurativo al G., non pertinenti ai fini della corretta risoluzione della controversia appaiono, pertanto, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata (ed integranti l’argomentazione fondante il rigetto della domanda risarcitoria) sulla posteriorità del pagamento del premio assicurativo rispetto al verificarsi dell’incidente causa dei lamentati pregiudizi.

Accolto il primo motivo di ricorso – con assorbimento della ulteriore censura va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato, che deciderà attenendosi all’enunciato principio di diritto.

Al giudice di rinvio è demandato di liquidare anche le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Salerno, in persona di altro magistrato.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, Dott. R.R..

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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